IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno
dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
successivamente modificata con decisione di esecuzione (CID) dal
Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, e notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target, come modificato in ultima istanza
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio
2024;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto l'art. 56 del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede il
finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai
costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni e, in
particolare, che un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti
ammissibili per il personale puo' essere utilizzato per coprire i
costi ammissibili residui di un'operazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78, del 22
dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94, del 22
aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di
programmazione 2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final
del 15 luglio 2022;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36, del 2
agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251, del 26
ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di partenariato per
l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15
luglio 2022;
Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027,
approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE)
C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro
e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone
fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche
attive;
Vista la priorita' 1 del Programma nazionale giovani, donne e
lavoro 2021-2027: «Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro:
politiche occupazionali per i giovani»;
Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni» del Programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528, del 22
giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;
Visto il programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori
(GOL) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Capo IV «Disposizioni in materia di lavoro» del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in particolare, l'art. 16,
recante «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel
lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita'
d'impresa», l'art. 17, recante «Misure per l'autoimpiego nelle
regioni del Centro e del Nord Italia», l'art. 18, recante «Resto al
SUD 2.0», l'art. 19, recante «Soggetti gestori» e l'art. 20, recante
«Disposizioni finanziarie per le misure di promozione
dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e
nell'attivita' d'impresa»;
Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento
delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti
di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,
sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento
delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti
di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di
partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60, che, al comma 1, prevede che «Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di
cui agli articoli 17 e 18, delle societa' Sviluppo lavoro Italia
S.p.a. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. e dell'Ente nazionale per il
microcredito. Il coordinamento dell'attivita' formativa e' affidato
all'Ente nazionale per il microcredito. Le attivita' di tutoraggio,
la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e
l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono
affidate ad Invitalia S.p.a.»;
Considerata l'opportunita' che i soggetti gestori di cui all'art.
19 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dandone tempestiva
informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
stipulino accordi di collaborazione, non onerosi, con gli enti del
Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di
promuovere, le misure di cui al presente decreto, per la fornitura di
servizi di informazione, consulenza e assistenza nella presentazione
delle domande di agevolazione e l'avvio delle relative iniziative
economiche;
Considerata l'opportunita' di demandare ad un provvedimento del
direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
operative volte a precisare e chiarire le modalita' di funzionamento
delle misure previste dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge 60/2024»: il decreto-legge n. 60 del 7 maggio
2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 95 del 4 luglio
2024, in riferimento al Capo IV: «Disposizioni in materia di lavoro»;
art. 16: «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel
lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita'
d'impresa»; art. 17: «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del
Centro e del Nord Italia»; art. 18: «Resto al Sud 2.0»; art. 19:
«Soggetti gestori»; art. 20: «Disposizioni finanziarie per le misure
di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere
professioni e nell'attivita' d'impresa»;
b) «FSE+»: il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
c) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato
alla Commissione il 30 giugno 2021 e valutato positivamente con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con decisione del
Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;
d) «PN GDL»: il Programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a
promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di
giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il
lavoro e le politiche attive;
e) «reg. 1060/2021»: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+,
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo
strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e
la politica dei visti;
f) «AdP»: l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027; CCI
2021IT16FFPA001, conforme all'art. 10, paragrafo 6 del reg. 1060/2021
- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15
luglio 2022; obiettivo strategico di Policy 4 - un'Europa piu'
sociale e inclusiva; occupazione (obiettivi specifici FSE+ 4.1.a,
4.1.i, 4.1.j);
g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) 2831/2023 della
Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
h) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., indicata dall'art. 19,
comma 1, del decreto-legge 60/2024 quale gestore delle misure di cui
agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024, con riferimento
alle attivita' di selezione delle domande, istruttoria, concessione
ed erogazione degli incentivi e alle attivita' di tutoring;
i) «ENM»: Ente nazionale per il microcredito, ente pubblico non
economico indicato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n.
60/2024 quale coordinatore delle attivita' formative di cui agli
articoli 17, comma 4, lettera a) e 18, comma 4, lettera a), del
decreto-legge n. 60/2024;
j) «costi residui» i costi di cui all'art. 56 del regolamento
(UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario dei
costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in
materia di sovvenzioni. In particolare, l'art. 56 prevede che un
tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il
personale puo' essere utilizzato per coprire i costi ammissibili
residui di un'operazione;
k) «misura ACN»: autoimpiego centro-nord Italia; la misura
nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo,
nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa di cui all'art.
17 del decreto-legge n. 60/2024;
l) «misura RSUD»: la misura «Resto al Sud 2.0» di cui all'art. 18
del decreto-legge n. 60/2024;
m) «ETS»: enti del Terzo settore iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
n) «UNAR»: l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari
opportunita';
o) «giovani»: i giovani di eta' compresa tra i 18 anni gia'
compiuti e i 35 anni non ancora compiuti;
p) «GOL»: il programma di Garanzia di occupabilita' dei
lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
q) «disoccupati GOL»: i giovani destinatari delle misure GOL, per
i quali sono stati individuati percorsi di accompagnamento al lavoro,
di aggiornamento o riqualificazione professionale a partire dai
risultati della profilazione quali-quantitativa rilevati dai centri
per l'impiego;
r) «DID»: la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro;
s) «Naspi»: la nuova assicurazione sociale per l'impiego di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - indennita' mensile di
disoccupazione;
t) «disoccupati»: i giovani che:
i. hanno presentato una DID;
ii. non svolgono attivita' lavorativa e non sono titolari di
partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito
da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917/1986;
iii. non fanno parte, in qualita' di socio ovvero di
amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese e
attiva;
u) «inattivi»: i giovani che:
i. non svolgono attivita' lavorativa e non sono titolari di
partita IVA attiva;
ii. non fanno parte, in qualita' di socio ovvero di
amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese e
attiva;
v) «inoccupati»: i giovani che non svolgono attivita' lavorativa
o che ricavano da una attivita' lavorativa un reddito annuo inferiore
ad euro 8.000,00 (ottomila/00), in caso di lavoro subordinato o
parasubordinato, o inferiore ad euro 4.800,00
(quattromilaottocento/00) in caso di lavoro autonomo;
w) «soggetti beneficiari»: i giovani in possesso di almeno uno
dei requisiti di cui all'art. 5 del presente decreto;
x) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.