IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, 
                 IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,   recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno
dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con  decisione   del   Consiglio   ECOFIN   del   13   luglio   2021,
successivamente modificata con  decisione  di  esecuzione  (CID)  dal
Consiglio ECOFIN del 14 maggio  2024,  e  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target, come modificato in ultima  istanza
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  3  maggio
2024; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24  giugno   2021,   recante   disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto l'art. 56 del regolamento  (UE)  2021/1060,  che  prevede  il
finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili  diversi  dai
costi diretti per il  personale  in  materia  di  sovvenzioni  e,  in
particolare, che un tasso forfettario fino al 40% dei  costi  diretti
ammissibili per il personale puo' essere  utilizzato  per  coprire  i
costi ammissibili residui di un'operazione; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  n.  78,  del  22
dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  94,  del  22
aprile 2022,  recante  approvazione  della  proposta  di  Accordo  di
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri  di  cofinanziamento
pubblico  nazionale  dei  programmi   europei   per   il   ciclo   di
programmazione 2021-2027; 
  Visto  l'Accordo  di   partenariato   2021-2027   approvato   dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022)  4787  final
del 15 luglio 2022; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  n.  36,  del  2
agosto 2022, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251,  del  26
ottobre 2022,  di  presa  d'atto  dell'Accordo  di  partenariato  per
l'Italia nel testo adottato dalla  Commissione  europea  in  data  15
luglio 2022; 
  Visto il Programma nazionale giovani,  donne  e  lavoro  2021-2027,
approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione  (UE)
C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il  lavoro
e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone
fragili e a modernizzare i servizi  per  il  lavoro  e  le  politiche
attive; 
  Vista la priorita' 1  del  Programma  nazionale  giovani,  donne  e
lavoro 2021-2027: «Facilitare  l'ingresso  nel  mercato  del  lavoro:
politiche occupazionali per i giovani»; 
  Visto il  documento  «Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle
operazioni»  del  Programma  nazionale  giovani,   donne   e   lavoro
2021-2027, approvato con procedura scritta  prot.  n.  8528,  del  22
giugno 2023 del Comitato di sorveglianza; 
  Visto il programma di  Garanzia  di  occupabilita'  dei  lavoratori
(GOL) di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  Capo  IV  «Disposizioni  in  materia  di   lavoro»   del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in  particolare,  l'art.  16,
recante «Misura nazionale  per  la  promozione  dell'autoimpiego  nel
lavoro  autonomo,   nelle   libere   professioni   e   nell'attivita'
d'impresa»,  l'art.  17,  recante  «Misure  per  l'autoimpiego  nelle
regioni del Centro e del Nord Italia», l'art. 18, recante  «Resto  al
SUD 2.0», l'art. 19, recante «Soggetti gestori» e l'art. 20,  recante
«Disposizioni   finanziarie   per    le    misure    di    promozione
dell'autoimpiego nel lavoro  autonomo,  nelle  libere  professioni  e
nell'attivita' d'impresa»; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge 7  maggio  2024,
n. 60, che prevede, al comma 6, che «con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i termini, i criteri  e  le  modalita'  di  finanziamento
delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti
di cui al comma 3, in coerenza con quanto  previsto  dall'Accordo  di
partenariato 2021-2027, nonche'  con  i  contenuti  e  gli  obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto-legge 7  maggio  2024,
n. 60, che prevede, al comma 6, che «con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione,
sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento
delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti
di cui al comma 3, in coerenza con quanto  previsto  dall'Accordo  di
partenariato 2021-2027, nonche'  con  i  contenuti  e  gli  obiettivi
specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto-legge 7  maggio  2024,
n. 60, che, al comma 1, prevede che «Il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle  misure  di
cui agli articoli 17 e 18,  delle  societa'  Sviluppo  lavoro  Italia
S.p.a. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. e dell'Ente  nazionale  per  il
microcredito. Il coordinamento dell'attivita' formativa  e'  affidato
all'Ente nazionale per il microcredito. Le attivita'  di  tutoraggio,
la  selezione  delle  domande,  l'istruttoria,   la   concessione   e
l'erogazione degli incentivi di  cui  agli  articoli  17  e  18  sono
affidate ad Invitalia S.p.a.»; 
  Considerata l'opportunita' che i soggetti gestori di  cui  all'art.
19 del  decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,  dandone  tempestiva
informazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
stipulino accordi di collaborazione, non onerosi, con  gli  enti  del
Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore
di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  al  fine  di
promuovere, le misure di cui al presente decreto, per la fornitura di
servizi di informazione, consulenza e assistenza nella  presentazione
delle domande di agevolazione e  l'avvio  delle  relative  iniziative
economiche; 
  Considerata l'opportunita' di demandare  ad  un  provvedimento  del
direttore generale delle politiche attive del  lavoro  del  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  emanarsi  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni
operative volte a precisare e chiarire le modalita' di  funzionamento
delle misure previste dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge 60/2024»: il decreto-legge n. 60 del  7  maggio
2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 95  del  4  luglio
2024, in riferimento al Capo IV: «Disposizioni in materia di lavoro»;
art. 16: «Misura nazionale per  la  promozione  dell'autoimpiego  nel
lavoro  autonomo,   nelle   libere   professioni   e   nell'attivita'
d'impresa»; art. 17: «Misure  per  l'autoimpiego  nelle  regioni  del
Centro e del Nord Italia»; art. 18: «Resto  al  Sud  2.0»;  art.  19:
«Soggetti gestori»; art. 20: «Disposizioni finanziarie per le  misure
di promozione dell'autoimpiego  nel  lavoro  autonomo,  nelle  libere
professioni e nell'attivita' d'impresa»; 
    b) «FSE+»: il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021, che  istituisce  il  Fondo  sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
    c) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione il 30  giugno  2021  e  valutato  positivamente  con
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021, come modificato, da  ultimo,  con  decisione  del
Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024; 
    d) «PN GDL»: il  Programma  nazionale  giovani,  donne  e  lavoro
2021-2027  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione  di
esecuzione (UE) C 2022/9030  del  1°  dicembre  2022,  finalizzato  a
promuovere il lavoro e le competenze,  a  favorire  l'occupazione  di
giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i  servizi  per  il
lavoro e le politiche attive; 
    e) «reg. 1060/2021»: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante  le  disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,  al  FSE+,
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca  e  l'acquacoltura,  e  le
regole finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  asilo,
migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  sicurezza  interna  e   allo
strumento di sostegno finanziario per la gestione delle  frontiere  e
la politica dei visti; 
    f)  «AdP»:  l'Accordo  di  partenariato  Italia  2021-2027;   CCI
2021IT16FFPA001, conforme all'art. 10, paragrafo 6 del reg. 1060/2021
- Decisione di esecuzione della commissione  C  (2022)  4787  del  15
luglio 2022; obiettivo  strategico  di  Policy  4  -  un'Europa  piu'
sociale e inclusiva; occupazione  (obiettivi  specifici  FSE+  4.1.a,
4.1.i, 4.1.j); 
    g) «Regolamento de minimis»:  regolamento  (UE)  2831/2023  della
Commissione del 13 dicembre  2023,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    h)  «Invitalia»:  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., indicata  dall'art.  19,
comma 1, del decreto-legge 60/2024 quale gestore delle misure di  cui
agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024,  con  riferimento
alle attivita' di selezione delle domande,  istruttoria,  concessione
ed erogazione degli incentivi e alle attivita' di tutoring; 
    i) «ENM»: Ente nazionale per il microcredito, ente  pubblico  non
economico indicato  dall'art.  19,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
60/2024 quale coordinatore delle  attivita'  formative  di  cui  agli
articoli 17, comma 4, lettera a) e  18,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 60/2024; 
    j) «costi residui» i costi di cui  all'art.  56  del  regolamento
(UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario  dei
costi ammissibili diversi dai  costi  diretti  per  il  personale  in
materia di sovvenzioni. In particolare,  l'art.  56  prevede  che  un
tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti  ammissibili  per  il
personale puo' essere utilizzato  per  coprire  i  costi  ammissibili
residui di un'operazione; 
    k)  «misura  ACN»:  autoimpiego  centro-nord  Italia;  la  misura
nazionale per la promozione  dell'autoimpiego  nel  lavoro  autonomo,
nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa di  cui  all'art.
17 del decreto-legge n. 60/2024; 
    l) «misura RSUD»: la misura «Resto al Sud 2.0» di cui all'art. 18
del decreto-legge n. 60/2024; 
    m) «ETS»: enti del  Terzo  settore  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art.  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
    n) «UNAR»: l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita'; 
    o) «giovani»: i giovani di eta'  compresa  tra  i  18  anni  gia'
compiuti e i 35 anni non ancora compiuti; 
    p)  «GOL»:  il  programma  di  Garanzia  di   occupabilita'   dei
lavoratori di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; 
    q) «disoccupati GOL»: i giovani destinatari delle misure GOL, per
i quali sono stati individuati percorsi di accompagnamento al lavoro,
di aggiornamento  o  riqualificazione  professionale  a  partire  dai
risultati della profilazione quali-quantitativa rilevati  dai  centri
per l'impiego; 
    r) «DID»: la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro; 
    s) «Naspi»: la nuova assicurazione sociale per l'impiego  di  cui
al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 -  indennita'  mensile  di
disoccupazione; 
    t) «disoccupati»: i giovani che: 
      i. hanno presentato una DID; 
      ii. non svolgono attivita' lavorativa e non  sono  titolari  di
partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui  reddito
da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917/1986; 
      iii.  non  fanno  parte,  in  qualita'  di  socio   ovvero   di
amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese  e
attiva; 
    u) «inattivi»: i giovani che: 
      i. non svolgono attivita' lavorativa e  non  sono  titolari  di
partita IVA attiva; 
      ii.  non  fanno  parte,  in  qualita'  di   socio   ovvero   di
amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese  e
attiva; 
    v) «inoccupati»: i giovani che non svolgono attivita'  lavorativa
o che ricavano da una attivita' lavorativa un reddito annuo inferiore
ad euro 8.000,00 (ottomila/00),  in  caso  di  lavoro  subordinato  o
parasubordinato,     o      inferiore      ad      euro      4.800,00
(quattromilaottocento/00) in caso di lavoro autonomo; 
    w) «soggetti beneficiari»: i giovani in possesso  di  almeno  uno
dei requisiti di cui all'art. 5 del presente decreto; 
    x) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  rilasciata
ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.