IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2004) e in particolare l'art.  4,  commi  66  e  67,  che
prevede che con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  attivita'
produttive e del Ministro delle politiche agricole e  forestali  sono
stabilite le condizioni  d'uso  delle  denominazioni  di  vendita  di
alcuni prodotti di salumeria; 
  Visto il decreto 21 settembre 2005  del  Ministro  delle  attivita'
produttive e del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
concernente la disciplina della produzione e della vendita di  taluni
prodotti di salumeria; 
  Visto il  decreto  26  maggio  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali recante
modifiche al decreto 21 settembre 2005 del Ministro  delle  attivita'
produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; 
  Visti i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare,  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari,  n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di  origine  animale  nonche'  il  regolamento  (UE)   2017/625   del
Parlamento europeo e del Consiglio del  15  marzo  2017  relativo  ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuate  per
garantire l'applicazione della  legislazione  sugli  alimenti  e  sui
mangimi, delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,
sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005  della  Commissione  del  15
novembre 2005 sui  criteri  microbiologici  applicabili  ai  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre  2008  relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni
ingredienti alimentari  con  proprieta'  aromatizzanti  destinati  ad
essere  utilizzati  negli  e  sugli  alimenti  e  che   modifica   il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,  i  regolamenti  (CE)  n.
2232/96  e  (CE)  n.  110/2008  e  la  direttiva  2000/13/CE,  e   il
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari,  cosi'  come
modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011  della  Commissione  che
istituisce un elenco dell'Unione di additivi alimentari, con il quale
sono stati introdotti aggiornamenti e  modifiche  della  legislazione
comunitaria, in particolare in merito all'utilizzo dei nitrati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori; 
  Considerata la necessita' di assicurare la trasparenza del mercato,
finalizzata  alla  protezione   e   all'adeguata   informazione   del
consumatore,  attraverso  la  determinazione  delle   caratteristiche
organolettiche e  produttive  dei  prodotti  di  salumeria  di  largo
consumo, anche con riferimento  all'evoluzione  dei  metodi  e  delle
tecnologie produttive, e la definizione delle condizioni d'uso  delle
denominazioni di vendita; 
  Ritenuto opportuno definire le condizioni d'uso delle denominazioni
di vendita della «bresaola» e dello «speck»; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  organicita'  alle  modifiche
intervenute nel tempo, al fine di dotarsi di un'unica disciplina  che
consenta un'applicazione sistematica delle disposizioni in materia di
produzione e vendita di taluni prodotti di salumeria; 
  Ritenuto  necessario  delimitare  l'ambito  di  applicazione  delle
disposizioni del presente provvedimento solo ai prodotti di salumeria
non tutelati, ferme restando le specifiche disposizioni contenute nei
disciplinari  di  produzione  dei   prodotti   DOP/IGP   e   relative
interpretazioni  del  Ministero  dell'agricoltura  della   sovranita'
alimentare e delle foreste e dei consorzi di tutela; 
  Ritenuto di  abrogare  e  sostituire  il  decreto  ministeriale  21
settembre 2005 del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, cosi' il  decreto  ministeriale
26 maggio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali, concernente la disciplina della
produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria; 
  Vista la notifica alla Commissione europea numero 2024/0003/IT  del
3 gennaio 2024, effettuata ai sensi della  direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2015/1535/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1. La denominazione «prosciutto cotto» e' riservata al prodotto  di
salumeria ottenuto dalle cosce  del  suino  eventualmente  sezionate,
disossate, sgrassate,  private  dei  tendini  e  della  cotenna,  con
impiego di acqua, sale, compreso il sale iodato,  nitrito  di  sodio,
nitrito di  potassio  eventualmente  in  combinazione  fra  loro.  E'
consentito  non  utilizzare  il  nitrito  sotto  la   responsabilita'
dell'operatore del settore alimentare che e' tenuto a dimostrare, con
soddisfazione dell'autorita' sanitaria competente, che  le  procedure
utilizzate siano supportate  da  giustificazione  scientifica  e  che
garantiscano il raggiungimento dei previsti criteri microbiologici di
accettabilita' dei processi e di sicurezza  dei  prodotti  alimentari
come definiti dalla normativa vigente. 
  2. Nel caso di ulteriore trasformazione, il prosciutto cotto di cui
al comma 1 puo' non contenere nitriti  se  viene  garantita  l'idonea
conservazione e sicurezza del  prodotto  finito  con  altri  mezzi  o
modalita'. 
  3. Per coscia di suino  si  intende  l'arto  posteriore  del  suino
sezionato trasversalmente dalla rimanente parte  della  carcassa  non
anteriormente alla fine  dell'osso  iliaco.  Per  la  sola  categoria
«prosciutto cotto», dove  non  e'  prevista  la  riconoscibilita'  di
almeno tre muscoli della coscia, e' possibile utilizzare una  singola
tipologia di muscolo proveniente da piu' cosce di suino. 
  4. La denominazione  di  vendita  «prosciutto  cotto»  puo'  essere
utilizzata esclusivamente per prodotti ottenuti da cosce  di  animali
della specie suina della sottospecie sus scrofa domesticus.