IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  alla ricostruzione nel territorio 
           delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  come,  a  sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2025,  n.  101,
recante  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   affrontare   gli
straordinari  eventi  alluvionali  verificatisi  nei   territori   di
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  e  gli  effetti   del   fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi  Flegrei,  nonche'  disposizioni  di
carattere finanziario in materia di protezione civile»; 
  Viste le proprie ordinanze,  registrate  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicate  sul   sito   internet   istituzionale   della   struttura
commissariale  con  le  quali  si   e'   progressivamente   proceduto
all'approvazione degli  elenchi  degli  interventi  piu'  urgenti  da
realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili; 
  Visto in particolare l'art. 20-quater, del citato decreto-legge  n.
61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge  n.  65  del
2025, che, tra l'altro: 
    al comma 1-bis, stabilisce che,  «allo  scopo  di  accelerare  il
processo di ricostruzione nei territori interessati e  di  aggiornare
la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel  corso  dello
svolgimento delle relative  attivita'  e  a  seguito  dell'estensione
dell'ambito territoriale di riferimento  disposta  dall'art.  20-bis,
comma 1-bis, la Cabina di coordinamento» e' integrata allo  scopo  di
assicurarle  la   piu'   ampia   rappresentativita'   delle   istanze
territoriali; 
    al comma 3-bis, dispone che, per le medesime finalita' di cui  al
richiamato comma 1-bis, «il Commissario straordinario, d'intesa con i
sub-commissari, approva,  entro  il  31  luglio  2025,  un  piano  di
comunicazione  alla  popolazione  concernente  la  realizzazione   di
iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza  del  rischio
idraulico  e  idrogeologico   in   relazione   all'evoluzione   delle
condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.
All'attuazione  del  piano  provvedono  le   regioni   e   i   comuni
interessati,  anche  con  il  concorso  degli  ordini   professionali
tecnici,  delle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini  e  degli  enti
del  terzo  settore,  prevedendo,  altresi',  iniziative   specifiche
dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai  giornalisti
operanti   nell'area,   anche   prevedendo   specifiche   forme    di
comunicazione per le persone con disabilita', prevedendo, infine  che
per l'attuazione delle attivita' di cui trattasi  e'  autorizzata  la
spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025,  a  valere  sulle
risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.
20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'art. 20-ter,  comma
8, per l'esercizio 2025; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici  e  privati,  a  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di  difesa  idraulica  e  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Dato atto delle  modalita'  speciali  per  la  realizzazione  degli
interventi urgenti di cui trattasi, come definite  e  regolate  nelle
richiamate  ordinanze  commissariali  comprensive  delle   rispettive
semplificazioni  e  facolta'  derogatorie  rispetto  alle   ordinarie
normative di settore interessate; 
  Considerato che la diffusione e  capillarita'  delle  attivita'  di
informazione  e  comunicazione  alla  popolazione  costituiscono   un
imprescindibile  presupposto  per  concorrere  alla  sicurezza  delle
persone e delle comunita' mediante un  innalzamento  del  livello  di
conoscenza e consapevolezza del rischio  idraulico  e  idrogeologico,
anche in correlazione con un periodico aggiornamento sugli interventi
eseguiti e i benefici attesi; 
  Vista l'istruttoria preliminare sviluppata nell'ambito  del  tavolo
tecnico tematico all'uopo insediato  dal  Commissario  straordinario,
con  la  partecipazione  di  qualificati  referenti  delle  strutture
interessate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, designati
dai rispettivi Presidenti, nella qualita' di  sub-Commissari  per  la
ricostruzione; 
  Ravvisata la necessita' di  approvare  il  piano  di  comunicazione
previsto dal richiamato art.  20-quater,  comma  3-bis,  provvedendo,
altresi', al riparto delle risorse  finanziarie  destinate  alla  sua
attuazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge  n.  65
del 2025; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del piano di  comunicazione  alla  popolazione  previsto
  dall'art.  20-quater  del  decreto-legge   n.   61   del   2023   e
  predisposizione dei programmi di intervento regionali. 
 
  1. In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  20-quater,  comma
3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa,  come
da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025,  e'  approvato
il  piano  di   comunicazione   alla   popolazione   concernente   la
realizzazione  di  iniziative  finalizzate  alla   diffusione   della
conoscenza  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  in   relazione
all'evoluzione   delle   condizioni   del   territorio   a    seguito
dell'attuazione degli interventi Emilia-Romagna, Toscana e Marche  in
allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2. Il suddetto Piano contiene le linee strategiche e le indicazioni
operative sulla base delle  quali  le  tre  Regioni  interessate,  in
raccordo con i Comuni, sviluppano specifici programmi  di  intervento
regionali, a valere sulle  risorse  finanziarie  ripartite  ai  sensi
dell'art. 2 della presenta ordinanza. 
  3. Ciascuna regione, entro il 30 ottobre 2025, sottopone il proprio
programma di  intervento  regionale  all'attenzione  del  Commissario
straordinario che, valutatane la coerenza rispetto al Piano,  procede
alla sua approvazione ai fini della successiva attuazione. 
  4. La fase della programmazione e della  successiva  attuazione  da
parte delle regioni e dei comuni include  il  concorso  dei  comitati
spontanei dei cittadini, degli enti del terzo settore,  degli  ordini
professionali   e   delle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative nei modi e nei tempi previsti dagli stessi  programmi
regionali.