IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli
straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di
Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di
carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Viste le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei conti e
pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura
commissariale con le quali si e' progressivamente proceduto
all'approvazione degli elenchi degli interventi piu' urgenti da
realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
Visto in particolare l'art. 20-quater, del citato decreto-legge n.
61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del
2025, che, tra l'altro:
al comma 1-bis, stabilisce che, «allo scopo di accelerare il
processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare
la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello
svolgimento delle relative attivita' e a seguito dell'estensione
dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'art. 20-bis,
comma 1-bis, la Cabina di coordinamento» e' integrata allo scopo di
assicurarle la piu' ampia rappresentativita' delle istanze
territoriali;
al comma 3-bis, dispone che, per le medesime finalita' di cui al
richiamato comma 1-bis, «il Commissario straordinario, d'intesa con i
sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di
comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di
iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio
idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle
condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.
All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni
interessati, anche con il concorso degli ordini professionali
tecnici, delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti
del terzo settore, prevedendo, altresi', iniziative specifiche
dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti
operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di
comunicazione per le persone con disabilita', prevedendo, infine che
per l'attuazione delle attivita' di cui trattasi e' autorizzata la
spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
20-quinquies, comma 4, per le esigenze di cui all'art. 20-ter, comma
8, per l'esercizio 2025;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e
luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei
servizi essenziali;
Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli
interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle
richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive
semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie
normative di settore interessate;
Considerato che la diffusione e capillarita' delle attivita' di
informazione e comunicazione alla popolazione costituiscono un
imprescindibile presupposto per concorrere alla sicurezza delle
persone e delle comunita' mediante un innalzamento del livello di
conoscenza e consapevolezza del rischio idraulico e idrogeologico,
anche in correlazione con un periodico aggiornamento sugli interventi
eseguiti e i benefici attesi;
Vista l'istruttoria preliminare sviluppata nell'ambito del tavolo
tecnico tematico all'uopo insediato dal Commissario straordinario,
con la partecipazione di qualificati referenti delle strutture
interessate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, designati
dai rispettivi Presidenti, nella qualita' di sub-Commissari per la
ricostruzione;
Ravvisata la necessita' di approvare il piano di comunicazione
previsto dal richiamato art. 20-quater, comma 3-bis, provvedendo,
altresi', al riparto delle risorse finanziarie destinate alla sua
attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio,
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65
del 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Approvazione del piano di comunicazione alla popolazione previsto
dall'art. 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023 e
predisposizione dei programmi di intervento regionali.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-quater, comma
3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa, come
da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, e' approvato
il piano di comunicazione alla popolazione concernente la
realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della
conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione
all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito
dell'attuazione degli interventi Emilia-Romagna, Toscana e Marche in
allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Il suddetto Piano contiene le linee strategiche e le indicazioni
operative sulla base delle quali le tre Regioni interessate, in
raccordo con i Comuni, sviluppano specifici programmi di intervento
regionali, a valere sulle risorse finanziarie ripartite ai sensi
dell'art. 2 della presenta ordinanza.
3. Ciascuna regione, entro il 30 ottobre 2025, sottopone il proprio
programma di intervento regionale all'attenzione del Commissario
straordinario che, valutatane la coerenza rispetto al Piano, procede
alla sua approvazione ai fini della successiva attuazione.
4. La fase della programmazione e della successiva attuazione da
parte delle regioni e dei comuni include il concorso dei comitati
spontanei dei cittadini, degli enti del terzo settore, degli ordini
professionali e delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nei modi e nei tempi previsti dagli stessi programmi
regionali.