IL GARANTE 
                per la protezione dei dati personali 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera  circolazione  di  tali  dati  («regolamento  generale   sulla
protezione dei dati» - di seguito, «regolamento»); 
  Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «codice»); 
  Viste le «Regole deontologiche relative  al  trattamento  dei  dati
personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica»,  allegato  A1
al codice (di seguito «Regole deontologiche»); 
  Vista la risonanza mediatica della vicenda che  ha  interessato  un
noto attore italiano, relativa alla divulgazione non  consensuale  di
un file audio estratto da una conversazione  privata  intercorsa  via
chat tra lo stesso e un soggetto terzo; contenuto che  e'  stato  poi
ulteriormente ripreso e condiviso - anche a corredo di vignette, post
o video dal tono ironico e di scherno - da numerosi utenti della rete
all'interno delle principali piattaforme social; 
  Visto il reclamo con  il  quale  l'interessato,  nel  lamentare  la
predetta  divulgazione,  si  e'  rivolto  all'Autorita'  al  fine  di
ricevere tutela rispetto alle circostanze sopra rappresentate; 
  Considerato che l'audio oggetto di diffusione costituisce parte  di
una corrispondenza privata a cui l'ordinamento, ai sensi dell'art. 15
della Costituzione, accorda particolare tutela al fine di assicurarne
la  riservatezza,  soprattutto  ove  tali  scambi  abbiano  carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata; 
  Preso atto del fatto che la pubblicazione dell'audio  configura  un
trattamento di dati personali; 
  Considerato che il trattamento di dati personali presuppone, per la
sua liceita', il rispetto dei principi contenuti  nel  regolamento  e
che, nell'ambito della liberta' di manifestazione del  pensiero,  pur
non essendo necessariamente richiesto il  consenso  dell'interessato,
occorre   tenere    conto    del    parametro    di    «essenzialita'
dell'informazione», che opera anche con  riferimento  a  informazioni
che riguardano persone note ove le notizie o i dati non  acquisiscano
alcun rilievo sul  loro  ruolo  o  sulla  loro  vita  pubblica  (cfr.
articoli 137 del codice e 6 delle regole deontologiche); 
  Considerata dunque  la  necessita'  di  garantire  la  riservatezza
dell'interessato con riguardo ad  aspetti  del  tutto  estranei  alla
figura di pubblico rilievo rivestita e  che,  piuttosto,  afferiscono
alla sua sfera intima e affettiva;  cio'  al  fine  di  evitare  allo
stesso un'indebita compressione della propria vita privata  derivante
da un'eventuale diffusione dell'audio  o  di  contenuti  estratti  da
conversazioni private non supportata da idonee esigenze  di  pubblico
interesse; 
  Ritenuto  opportuno,   data   l'indeterminatezza   dei   potenziali
utilizzatori dei dati personali dell'interessato, rivolgere a  questi
ultimi un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del
regolamento e  dell'art.  154,  comma  1,  lettera  f),  del  codice,
evidenziando che l'eventuale ulteriore  diffusione  dell'audio  sopra
descritto o di contenuti  estratti  da  conversazioni  private  possa
verosimilmente configurare una violazione  delle  disposizioni  della
richiamata normativa, con tutte le conseguenze,  anche  di  carattere
sanzionatorio, ivi previste; 
  Ritenuto opportuno, per  le  medesime  ragioni  sopra  esplicitate,
disporre, ai  sensi  dall'art.  154-bis,  comma  3,  del  codice,  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  formulate  ai  sensi  dell'art.   15   del
regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             Il Garante 
 
    a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del  regolamento  e
dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, rivolge ai potenziali
utilizzatori dei dati  personali  dell'interessato  un  avvertimento,
evidenziando che l'eventuale ulteriore  diffusione  dell'audio  o  di
contenuti estratti dalla  conversazione  privata  intercorsa  tra  lo
stesso  e  un  soggetto  terzo  possa   verosimilmente   violare   le
disposizioni del regolamento e del codice, con tutte le  conseguenze,
anche di carattere sanzionatorio, ivi previste; 
    b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del  codice,  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Ai sensi dell'art. 78 del regolamento, nonche' degli  articoli  152
del codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria   ordinaria,   con   ricorso   depositato,
alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede
il titolare  del  trattamento  ovvero  presso  quello  del  luogo  di
residenza dell'interessato entro il termine di  trenta  giorni  dalla
data di comunicazione del provvedimento  stesso  ovvero  di  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 4 agosto 2025 
 
                                  Il Presidente e relatore: Stanzione 
Il Segretario generale: Fanizza