IL GARANTE
per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza,
componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati («regolamento generale sulla
protezione dei dati» - di seguito, «regolamento»);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
di seguito «codice»);
Viste le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati
personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», allegato A1
al codice (di seguito «Regole deontologiche»);
Vista la risonanza mediatica della vicenda che ha interessato un
noto attore italiano, relativa alla divulgazione non consensuale di
un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via
chat tra lo stesso e un soggetto terzo; contenuto che e' stato poi
ulteriormente ripreso e condiviso - anche a corredo di vignette, post
o video dal tono ironico e di scherno - da numerosi utenti della rete
all'interno delle principali piattaforme social;
Visto il reclamo con il quale l'interessato, nel lamentare la
predetta divulgazione, si e' rivolto all'Autorita' al fine di
ricevere tutela rispetto alle circostanze sopra rappresentate;
Considerato che l'audio oggetto di diffusione costituisce parte di
una corrispondenza privata a cui l'ordinamento, ai sensi dell'art. 15
della Costituzione, accorda particolare tutela al fine di assicurarne
la riservatezza, soprattutto ove tali scambi abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata;
Preso atto del fatto che la pubblicazione dell'audio configura un
trattamento di dati personali;
Considerato che il trattamento di dati personali presuppone, per la
sua liceita', il rispetto dei principi contenuti nel regolamento e
che, nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero, pur
non essendo necessariamente richiesto il consenso dell'interessato,
occorre tenere conto del parametro di «essenzialita'
dell'informazione», che opera anche con riferimento a informazioni
che riguardano persone note ove le notizie o i dati non acquisiscano
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (cfr.
articoli 137 del codice e 6 delle regole deontologiche);
Considerata dunque la necessita' di garantire la riservatezza
dell'interessato con riguardo ad aspetti del tutto estranei alla
figura di pubblico rilievo rivestita e che, piuttosto, afferiscono
alla sua sfera intima e affettiva; cio' al fine di evitare allo
stesso un'indebita compressione della propria vita privata derivante
da un'eventuale diffusione dell'audio o di contenuti estratti da
conversazioni private non supportata da idonee esigenze di pubblico
interesse;
Ritenuto opportuno, data l'indeterminatezza dei potenziali
utilizzatori dei dati personali dell'interessato, rivolgere a questi
ultimi un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del
regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice,
evidenziando che l'eventuale ulteriore diffusione dell'audio sopra
descritto o di contenuti estratti da conversazioni private possa
verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della
richiamata normativa, con tutte le conseguenze, anche di carattere
sanzionatorio, ivi previste;
Ritenuto opportuno, per le medesime ragioni sopra esplicitate,
disporre, ai sensi dall'art. 154-bis, comma 3, del codice, la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Tutto cio' premesso
Il Garante
a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del regolamento e
dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, rivolge ai potenziali
utilizzatori dei dati personali dell'interessato un avvertimento,
evidenziando che l'eventuale ulteriore diffusione dell'audio o di
contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra lo
stesso e un soggetto terzo possa verosimilmente violare le
disposizioni del regolamento e del codice, con tutte le conseguenze,
anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;
b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ai sensi dell'art. 78 del regolamento, nonche' degli articoli 152
del codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
avverso il presente provvedimento puo' essere proposta opposizione
all'autorita' giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato,
alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede
il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di
residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 4 agosto 2025
Il Presidente e relatore: Stanzione
Il Segretario generale: Fanizza