Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 39  del  23  dicembre  2022,  recante
«Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in  particolare,
l'art. 5 (Struttura di monitoraggio e  supporto  al  complesso  degli
interventi) che: 
    al comma  2  prevede  che  le  professionalita'  qualificate  che
compongono la struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi di cui al  comma  1,  nelle  more  dell'attivazione  delle
Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo  capoverso,  dell'ordinanza  n.
110 del 2020, possano essere individuate dal sub Commissario: 
      a) mediante affidamento diretto dei  servizi  di  supporto  nel
limite di  euro  150.000  nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
      b) mediante avviso  da  pubblicarsi  per  almeno  10  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di  contratti  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    al comma 3  dispone  che,  a  seguito  dell'individuazione  delle
professionalita' qualificate che compongono la predetta struttura, il
sub Commissario, su delega alla  stipula  da  parte  del  Commissario
provveda, previa verifica dei requisiti, alla  stipula  dei  relativi
contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo,  o  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  ai  sensi  del   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista l'ordinanza speciale n.  109  dell'11  aprile  2025,  recante
«Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune  di  Preci»  e,  in
particolare, l'art. 4  (Struttura  di  supporto  al  complesso  degli
interventi),   comma   4,   il   quale   prevede   che,   a   seguito
dell'individuazione delle professionalita' qualificate che compongono
la Struttura di  supporto  al  complesso  degli  interventi,  il  sub
Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei
relativi  contratti  o  a  conferire  appositi  incarichi  di  lavoro
autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Ritenuto opportuno  uniformare  le  procedure  di  selezione  delle
professionalita' esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture  di
supporto per l'attuazione degli interventi previste  nelle  ordinanze
speciali, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza
speciale n. 29 del 31 dicembre  2021,  come  modificato  dall'art.  1
dell'ordinanza Speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 
  Ritenuto altresi' di rafforzare  l'efficienza  della  struttura  di
supporto, attribuendo al soggetto attuatore il compito di  procedere,
a seguito dell'individuazione da  parte  del  sub  Commissario  delle
professionalita' e previa verifica dei requisiti,  alla  stipula  dei
relativi contratti o al conferimento di incarichi di lavoro  autonomo
o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, con oneri a carico dei quadri  economici
degli interventi da realizzare, senza pregiudizio per la funzione  di
coordinamento della struttura medesima da parte del sub Commissario; 
  Dato atto che le  modifiche  in  oggetto  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della contabilita' speciale  del  Commissario
straordinario; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo di dare immediato impulso al completamento della  ricostruzione
nel Comune di Preci; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio  2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  con
nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'ordinanza  speciale  n.  39  del  23   dicembre   2022
          «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» 
 
  1. L'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre  2022  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso  degli
interventi). - 1. Per il monitoraggio  e  il  supporto  dei  processi
tecnici  e  amministrativi  di   attuazione   del   complesso   degli
interventi,  presso  il  soggetto  attuatore  e  l'USR  Umbria  quale
soggetto coordinatore della ricostruzione privata, puo'  operare  una
struttura   coordinata   dal   sub   Commissario   e   composta    da
professionalita' qualificate,  interne  ed  esterne,  ove  occorresse
anche  dotate  di  competenze  con  riguardo   ai   beni   culturali,
individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6,  comma  1,
secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'  e  conflitto  di
interesse. 
    2. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e'
ricompreso nel limite del 2%  dell'importo  dei  lavori,  nelle  more
dell'attivazione  delle  convenzioni  di  cui  all'art.   8,   ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub Commissario: 
      a) mediante affidamento diretto dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro 150.000,00 nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
      b) mediante avviso  da  pubblicarsi  per  almeno  10  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2
dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021,  come  modificata
con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne  di
cui al comma 2, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti,
provvede alla stipula dei relativi contratti o a  conferire  appositi
incarichi  di  lavoro  autonomo  o  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, ai sensi del decreto legislativo n.  165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare. 
  4.  Per  il  monitoraggio  e  la  gestione   delle   attivita'   di
ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario  puo'  stipulare
appositi accordi o convenzioni con enti  o  societa'  pubbliche  o  a
controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti  attuatori  di
servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a  BIM  e
rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con  oneri  a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»