Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante
«Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in particolare,
l'art. 5 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi) che:
al comma 2 prevede che le professionalita' qualificate che
compongono la struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle
Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n.
110 del 2020, possano essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel
limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad
operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
al comma 3 dispone che, a seguito dell'individuazione delle
professionalita' qualificate che compongono la predetta struttura, il
sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario
provveda, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi
contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Vista l'ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025, recante
«Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in
particolare, l'art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli
interventi), comma 4, il quale prevede che, a seguito
dell'individuazione delle professionalita' qualificate che compongono
la Struttura di supporto al complesso degli interventi, il sub
Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei
relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro
autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto opportuno uniformare le procedure di selezione delle
professionalita' esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di
supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze
speciali, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza
speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificato dall'art. 1
dell'ordinanza Speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;
Ritenuto altresi' di rafforzare l'efficienza della struttura di
supporto, attribuendo al soggetto attuatore il compito di procedere,
a seguito dell'individuazione da parte del sub Commissario delle
professionalita' e previa verifica dei requisiti, alla stipula dei
relativi contratti o al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto
legislativo n. 165 del 2001, con oneri a carico dei quadri economici
degli interventi da realizzare, senza pregiudizio per la funzione di
coordinamento della struttura medesima da parte del sub Commissario;
Dato atto che le modifiche in oggetto non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico della contabilita' speciale del Commissario
straordinario;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo
scopo di dare immediato impulso al completamento della ricostruzione
nel Comune di Preci;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con
nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022
«Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»
1. L'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi). - 1. Per il monitoraggio e il supporto dei processi
tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi, presso il soggetto attuatore e l'USR Umbria quale
soggetto coordinatore della ricostruzione privata, puo' operare una
struttura coordinata dal sub Commissario e composta da
professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse
anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1,
secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di
interesse.
2. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e'
ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more
dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel
limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad
operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e
valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2
dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata
con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di
cui al comma 2, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti,
provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi
incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I
relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
4. Per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di
ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario puo' stipulare
appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a
controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti attuatori di
servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e
rendering tridimensionali digitali dell'edificato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»