IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  legge  14  dicembre   2000,   n.   376,   e   successive
modificazioni,  recante  «Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle
attivita' sportive e della lotta contro il doping», e in  particolare
l'art. 7; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
integrazioni e modificazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE», e, in particolare, l'art. 37; 
  Vista la determina dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  24  maggio
2018, n. 821, recante «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni
relative allo  smaltimento  delle  scorte  dei  medicinali  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  164,  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 giugno
2018, n. 133; 
  Visto, da ultimo, il proprio decreto di concerto  con  il  Ministro
per lo sport e i giovani 28 maggio 2025,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n.  168  del  22  luglio  2025,  recante
«Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego  e'
considerato doping» reso in adesione all'emendamento  all'allegato  I
della  Convenzione  internazionale  contro  il  doping  nello  sport,
contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei  metodi
vietati per doping, che recepisce  la  lista  elaborata  dall'Agenzia
mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2025; 
  Visto il proprio decreto 27 marzo 2025, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale -  n.  126  del  3  giugno  2025,  recante
«Modalita' di attuazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7
della legge 14 dicembre  2000,  n.  376,  recante  "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping" e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma  5,  del  decreto  27  marzo
2025, il quale stabilisce l'obbligo  per  i  titolari  di  A.I.C.  di
applicare le disposizioni ivi previste a partire dai  lotti  prodotti
dopo novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto,
ferma restando l'autorizzazione  allo  smaltimento  delle  confezioni
prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino  alla  naturale
scadenza delle stesse; 
  Tenuto conto che, in data 18 giugno 2025 e  1°  luglio  2025,  sono
pervenute  via  mail  due  richieste  di  proroga  dei   termini   di
implementazione previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2025,  una
da parte di Farmindustria e l'altra di Egualia; 
  Tenuto conto che, in data 16  luglio  e'  pervenuta  via  mail  una
ulteriore  richiesta  di  proroga  dei  termini  di   implementazione
previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2025 da parte di Egualia; 
  Considerato l'aggravio  procedurale  derivante  dai  tempi  tecnici
necessari per l'approvvigionamento dei materiali di  confezionamento,
nonche' per l'adeguamento e validazione della documentazione  tecnica
e normativa che rende  particolarmente  gravoso  per  i  titolari  di
A.I.C. il rispetto della scadenza indicata; 
  Ritenuto di poter concedere con  carattere  di  eccezionalita'  una
proroga del termine previsto all'art. 2, comma 5,  del  summenzionato
decreto, al fine di garantire ai titolari di A.I.C. un congruo  tempo
per   un'adeguata   conformita'   alle   nuove   disposizioni   senza
compromettere la continuita' produttiva e distributiva; 
  Rilevato che, in applicazione dell'art. 37 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto 27 marzo 2025, e' riconosciuta la  possibilita'  ai
titolari di A.I.C.  di  avvalersi  del  servizio  della  consegna  al
paziente del foglietto illustrativo aggiornato direttamente da  parte
del farmacista; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le finalita' indicate in premessa il termine di cui all'art. 2,
comma 5, del decreto del Ministro della  salute  27  marzo  2025,  e'
prorogato di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla  scadenza  del
succitato termine. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2025 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

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