IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive
modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e in
particolare l'art. 71;
Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» (di seguito
«regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico»", (di seguito «testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216
del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli
operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito
«specialisti»);
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e
successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui
e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui e' stato
affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il
servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilita' del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di
regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la
cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto
riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,
come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della
Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto
forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626
della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini
di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023,
concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2025;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal
1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di
cui al menzionato art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita'
dell'azione amministrativa;
Visto il proprio decreto del 29 luglio 2025, n. 34621, con cui e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni ordinari
del Tesoro con data di prima emissione 31 luglio 2025 e scadenza 30
gennaio 2026;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse
in termini di rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22
agosto 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 86.004 milioni di euro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonche' del
decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, e'
disposta per il 29 agosto 2025 l'emissione di una terza tranche dei
buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua
centocinquantaquattro giorni, con data di prima emissione 31 luglio
2025 e scadenza 30 gennaio 2026, di cui al proprio decreto del 29
luglio 2025, n. 34621, citato nelle premesse, fino al limite massimo
in valore nominale di 3.000 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto.