IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto»;
Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
Visto l'articolo 4, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, introdotto dall'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosi' come modificati dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 202, che proroga il termine di adeguamento alla
normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola nonche' per i locali e le strutture delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica al 31 dicembre 2027;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che
istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto l'articolo 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che
prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al
completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze
differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi
successive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992,
recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218
del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 81 del 7 aprile
1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 19 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018, recante
«Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021 recante
«Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera
a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
237 del 4 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo
46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 agosto 2022, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, recante
«Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i
locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 8 settembre 2022;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato
articolo 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
15;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio
2025;
Decreta:
Art. 1
Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di
prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa
antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini
temporali e con le modalita' di seguito indicati:
a) entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle attivita'
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei
vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia'
provveduto, la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attivita',
fatta salva, l'acquisizione del parere nel caso di deroga di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151;
b) entro il 31 dicembre 2025, e' presentata al competente Comando
dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle
disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalita'); 7.1 secondo
comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di
diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme);
9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di
esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni
previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al competente
Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento
alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto sono
effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di
cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero
del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151. In tali casi, le attivita' di adeguamento potranno
essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle
indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attivita' che abbiano fatto ricorso alle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei
vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante
l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni
progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione
II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di
gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della
sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme),
ove previsto.