IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 3 del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,
convertito  dalla  legge  28   dicembre   1996,   n.   609,   recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8  marzo  2006,  n.  139  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  concernente
«Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia  di
contratti pubblici»; 
  Visto l'articolo 4, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 30  dicembre
2016,  n.  244,  introdotto  dall'articolo  6,   comma   3-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosi' come  modificati  dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15 di  conversione  del  decreto-legge  27
dicembre 2024, n. 202, che proroga il  termine  di  adeguamento  alla
normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti
a scuola nonche' per i locali e  le  strutture  delle  universita'  e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica al 31 dicembre 2027; 
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  che
istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'articolo 5, comma 4-quater del  decreto-legge  27  dicembre
2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio  2025,  n.  15,  che
prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro  dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite
le misure gestionali di mitigazione del  rischio,  previste  sino  al
completamento  dei  lavori  di  adeguamento,  nonche'   le   scadenze
differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento  a  fasi
successive; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,
recante «Norme di  prevenzione  incendi  per  l'edilizia  scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  218
del 16 settembre 1992; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 10  marzo  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  81  del  7  aprile
1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 19 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2017,  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita'  scolastiche,  ai  sensi  dell'articolo  15   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo  2018,  recante
«Applicazione della normativa antincendio agli edifici  e  ai  locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo,  ordine  e  grado,  nonche'  agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 agosto 2018; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  2  settembre  2021  recante
«Criteri per la gestione dei luoghi di  lavoro  in  esercizio  ed  in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma  3,  lettera
a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
237 del 4 ottobre 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  del  3  settembre  2021,  recante
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio  della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro,  ai  sensi  dell'articolo
46, comma 3, lettera a), punti 1  e  2,  del  decreto  legislativo  9
aprile  2008,  n.  81»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  25  agosto  2022,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  recante
«Prescrizioni per l'attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle
vigenti normative in materia  di  prevenzione  degli  incendi  per  i
locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 8 settembre 2022; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  a  quanto  previsto  dal  citato
articolo 5, comma 4-quater del decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
15; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  10  luglio
2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle   disposizioni   di
  prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e
  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
  coreutica 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  legislazione  tecnica
vigente in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli
impianti,  i  locali  e  le  strutture  delle  universita'  e   delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di
cui  al  presente  decreto,  non  ancora  adeguati   alla   normativa
antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro  i  termini
temporali e con le modalita' di seguito indicati: 
    a) entro il 31 dicembre  2025,  i  responsabili  delle  attivita'
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,  richiedono  al  Comando  dei
vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia'
provveduto, la valutazione del progetto di  cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto, relativo al  completo  adeguamento  dell'attivita',
fatta salva, l'acquisizione del parere nel  caso  di  deroga  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica  1  agosto
2011, n. 151; 
    b) entro il 31 dicembre 2025, e' presentata al competente Comando
dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio  attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  1°
agosto  2011,  n.   151,   attestante   l'attuazione   almeno   delle
disposizioni previste ai seguenti  punti  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 26  agosto  1992:  7.0  (generalita');  7.1  secondo
comma, lettere a) e b) (illuminazione  di  sicurezza  e  impianto  di
diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi  di  allarme);
9.2  (estintori);  10  (segnaletica  di  sicurezza);  12  (norme   di
esercizio); 
    c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le  disposizioni
previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno  del
26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al  competente
Comando dei vigili del fuoco la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' di cui all'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento
alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno  del
26 agosto 1992. 
  2. Le attivita' di adeguamento di  cui  al  presente  decreto  sono
effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche  di
cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  cosi'  come
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero
del progetto eventualmente approvato  a  seguito  di  deroga  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151. In tali casi,  le  attivita'  di  adeguamento  potranno
essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle
indicazioni di cui al comma 1. 
  3. Anche per le attivita' che  abbiano  fatto  ricorso  alle  norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente  Comando  dei
vigili  del  fuoco,  entro  il  31  dicembre  2025,  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  attestante
l'attuazione  almeno  delle  misure  relative  a:  S.10.4  (soluzioni
progettuali); S.10.6.1 (impianti per la  produzione,  trasformazione,
trasporto, distribuzione  e  utilizzazione  dell'energia  elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione
II di  S.6  (misura  di  controllo  dell'incendio);  S.5  (misure  di
gestione  della  sicurezza  antincendio);  V.7.4.4  (gestione   della
sicurezza  antincendio);  segnaletica  di  sicurezza  ove   prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed  allarme),
ove previsto.