IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  alla ricostruzione nel territorio 
                    delle Regioni Emilia-Romagna, 
                          Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  come,  a  sua
volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2025,  n.  101,
recante  «Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   affrontare   gli
straordinari  eventi  alluvionali  verificatisi  nei   territori   di
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  e  gli  effetti   del   fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi  Flegrei,  nonche'  disposizioni  di
carattere finanziario in materia di protezione civile»; 
  Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul  sito  internet
istituzionale della struttura commissariale: 
    n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la  quale
e' stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per
l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati  dalle
proprie  abitazioni  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  di   cui
trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze  n.
25/2024, in data 23 maggio  2024,  ammessa  alla  registrazione  alla
Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e  n.  46/2025
in data 5 giugno 2025, ammessa  alla  registrazione  alla  Corte  dei
conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643; 
    n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con  la
quale sono stati disciplinati criteri,  modalita' e  termini  per  la
determinazione,  concessione  ed   erogazione   dei   contributi   di
ricostruzione privata per le imprese singole o associate titolari  di
attivita' economiche, produttive o agricole; 
    n. 14/2023 in data 3 novembre 2023,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la
quale sono stati disciplinati criteri, modalita'  e  termini  per  la
determinazione,  concessione  ed   erogazione   dei   contributi   di
ricostruzione privata  per  gli  immobili  di  edilizia  abitativa  e
relative pertinenze; 
    n. 20/2024 in data 15 gennaio  2024,  con  la  quale  sono  stati
definiti i costi parametrici per ettaro  per  la  determinazione  del
contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa)  della  richiamata
ordinanza n. 11/2023 da riconoscere alle imprese agricole  che  hanno
eseguito interventi di riparazione e  ripristino  in  proprio  ovvero
attraverso altre imprese; 
    n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla
Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la  quale
sono  state  apportate  modifiche  e  integrazioni  alle   richiamate
ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023; 
    n. 29/2024 in data 18 luglio  2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n.  2560,  con
la quale sono state definite  le  modalita'  per  lo  svolgimento  di
verifiche a campione  sulle  procedure  di  contributo  di  cui  alle
richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023, n. 14/2023, n. 20/2024  e
n. 25/2024; 
    n. 31/2024 in data 12 agosto  2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la
quale  e'  stata  disciplinata  l'integrazione  dei   contributi   di
ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili; 
    n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la
quale e' stato disciplinato il riconoscimento dei contributi  di  cui
alle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 con la modalita'  del  credito
d'imposta; 
    n. 39/2024 in data 5 dicembre 2024,  ammessa  alla  registrazione
alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2024, foglio n. 3265, con la
quale sono stati disciplinati criteri,  modalita' e  termini  per  la
determinazione,  concessione  ed   erogazione   dei   contributi   di
ricostruzione privata  per  gli  enti  del  terzo  settore  ed  altri
soggetti affini aventi finalita' di carattere sociale; 
  Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera  c),  punto  2),  del  citato
decreto-legge  n.  61  del  2023,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui  ambito  e'  stabilito  che  il
Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione,
di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche  ad  uso
economico-produttivo, ubicati nei territori di cui  all'art.  20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo  articolo,
ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e
le  infrastrutture  sportive,  concedendo  i  relativi  contributi  e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»; 
  Visto  l'art.  20-sexies,  comma  1,  lettera  f-ter,  del   citato
decreto-legge  n.  61  del  2023,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge  n.  65  del  2025,  con  la  quale  si   prevede,   in
particolare,  che  con  una   o   piu'   ordinanze   il   Commissario
straordinario provveda a «disciplinare le  modalita'  per  provvedere
all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni gia' adottate
anche al fine di tenere conto di quanto stabilito  dall'art.  20-bis,
comma 1-bis, definendo, altresi', le modalita' per effettuare,  entro
il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della  ricognizione  dei  soggetti
potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente
articolo in conseguenza di tutti gli eventi  calamitosi  considerati,
ai  fini  dell'aggiornamento  dei   fabbisogni   necessari   per   la
concessione dei contributi di cui  al  comma  3»  del  medesimo  art.
20-sexies; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici  e  privati,  a  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di  difesa  idraulica  e  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Dato atto delle  modalita'  speciali  per  la  realizzazione  degli
interventi urgenti di cui trattasi, come definite  e  regolate  nelle
richiamate  ordinanze  commissariali  comprensive  delle   rispettive
semplificazioni  e  facolta'  derogatorie  rispetto  alle   ordinarie
normative di settore interessate; 
  Considerato che le attivita' di  revisione  e  aggiornamento  delle
disposizioni relative alla determinazione, concessione ed  erogazione
dei contributi  di  ricostruzione  privata  di  cui  alle  richiamate
ordinanze,   finalizzate,   in   particolare,   ad    apportare    le
semplificazioni e velocizzazioni necessarie alle procedure in essere,
anche  sulla  base  delle  novita'  introdotte  con   il   richiamato
decreto-legge n. 65/2025, sono tutt'ora in corso, in  previsione  del
coinvolgimento della Cabina di coordinamento istituita  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 20-quater del richiamato  decreto-legge  n.
61/2023; 
  Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' per  attivare,
entro il termine  stabilito  del  31  agosto  2025,  la  ricognizione
prevista dal richiamato  art.  20-sexies,  comma  1,  lettera  f-ter,
stabilendo,  per  il  completamento  dell'attivita'  ricognitiva,  un
termine temporale congruente con  la  possibilita',  per  i  soggetti
privati, i  titolari  delle  imprese  e  i  tecnici  interessati,  di
prendere conoscenza delle modifiche  e  semplificazioni  che  saranno
apportate alle procedure  gia'  stabilite  in  attuazione  di  quanto
innovato, in tal senso, con il citato decreto-legge n. 65/2025; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge  n.  65
del 2025; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai  contributi  per
  la  ricostruzione   privata   di   cui   all'art.   20-sexies   del
  decreto-legge n. 61 del 2023. 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies,  comma  1,
lettera f-ter,  del  decreto-legge  n.  61  del  2023  richiamato  in
premessa, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025,
allo scopo di consentire al Commissario straordinario  di  aggiornare
le   stime   dei   relativi   fabbisogni   finanziari,   i   soggetti
potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato
art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore del presente  atto
non hanno gia'  presentato  domanda  di  contributo,  manifestano  la
volonta' di presentare la predetta istanza entro il prossimo 31 marzo
2026 mediante la compilazione della dichiarazione in allegato 1  alla
presente ordinanza. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono compilate, entro  il  31
ottobre 2025, sull'apposita piattaforma  realizzata  dalla  struttura
commissariale. 
  3. I Presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna,  Marche  e  Toscana,
nella qualita' di sub-Commissari,  provvedono  all'analisi  dei  dati
contenuti nelle dichiarazioni di cui al presente  articolo  pervenute
in  relazione  ai  rispettivi  territori,  per  lo  svolgimento,   in
coordinamento  con  la  struttura   di   supporto   del   Commissario
straordinario,     delle     successive     attivita'     finalizzate
all'individuazione di una attendibile quantificazione di massima  dei
soggetti  che  intendono  presentare  istanza   di   contributo   per
interventi di ricostruzione privata e ad una stima del relativo onere
finanziario. 
  4. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 entro  il
termine stabilito costituisce titolo di priorita' per lo svolgimento,
a cura delle strutture preposte,  dell'istruttoria  finalizzata  alla
concessione del contributo richiesto, ma non configura un obbligo per
la successiva presentazione della predetta istanza. 
  5. All'attuazione della presente ordinanza la struttura di supporto
al Commissario straordinario, le strutture regionali di  supporto  ai
Presidenti delle Regioni - sub-Commissari e quelle degli enti  locali
interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatta eccezione per i
soli costi necessari per la realizzazione della piattaforma di cui al
comma 2, cui si provvede nel limite di euro 50.000,00, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della  struttura
commissariale a legislazione vigente.