IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE,
2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag.
47-360); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  di   supporto   straordinario
dell'Unione europea a sostegno alla  ripresa  dell'economia  dopo  la
crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 febbraio  2023  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  di  esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021, e sue successive modifiche e integrazioni; 
  Considerate, in particolare, le modifiche e  le  integrazioni  alla
predetta decisione di esecuzione del Consiglio del  13  luglio  2021,
relativa all'approvazione della valutazione del  piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  dell'Italia,  approvate  con   decisione   di
esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 con  la  quale  si
formalizzano gli esiti della quinta revisione tecnica del PNRR; 
  Visto l'allegato riveduto alla ridetta decisione del Consiglio  del
13 luglio 2021, come da ultimo modificato con la menzionata decisione
del  Consiglio  del  20  giugno  2025,  recante  traguardi/obiettivi,
indicatori e calendari in  relazione  a  misure  e  investimenti  del
medesimo PNRR e, in particolare,  l'Investimento  4.5  «Programma  di
rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri  con  veicoli
elettrici», incluso, ad esito  della  quinta  revisione  tecnica  del
PNRR,  nella  Componente  2  «Transizione  energetica   e   mobilita'
sostenibile»  della  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica»  del  Piano  (nel   seguito   anche   Investimento   4.5),
finalizzato a sostenere «un programma di rottamazione  di  automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un  veicolo  a
emissioni zero di recente acquisto»; 
  Considerate   le   ulteriori   indicazioni    attuative    riferite
all'Investimento 4.5 contenute nel medesimo  allegato  riveduto  alla
decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive
modifiche e integrazioni, con le quali e' specificato che: 
    il regime riguarda: 
      le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali - per le
persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1; 
      le  microimprese  quali  definite  all'art.  2,  punto  9,  del
regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali -
per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli  delle  categorie
N1 e N2; 
      per i veicoli privati (M1), l'incentivo ammonta a un massimo di
11.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore
della situazione economica equivalente  (ISEE)  inferiore  o  pari  a
30.000 EUR e a un massimo di 9.000  EUR  per  veicolo  nuovo  per  le
persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000  EUR  ma  inferiore  o
pari a 40.000 EUR; 
      per i veicoli commerciali (N1 e N2), l'incentivo copre fino  al
30 % del prezzo di acquisto, con  un  massimale  di  20.000  EUR  per
veicolo nuovo. Il  regime  riguarda  solo  l'acquisto  di  veicoli  a
emissioni zero; 
  Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei  milestone
(traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai  sensi  del
richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione  del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, il target associato  all'Investimento
4.5, M2C2-30, in scadenza al T2  2026:  «Acquisto  di  almeno  39.000
veicoli a emissione zero»; 
  Considerati i principi trasversali previsti  dal  PNRR  quali,  tra
l'altro, il principio del contributo  all'obiettivo  climatico  (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei  giovani,  del
superamento dei divari territoriali ed il  principio  di  parita'  di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8,  10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione  del
28 settembre 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visti gli articoli  9  e  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono
gli obiettivi ambientali e il principio  di  non  arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE
C/2023/111; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4  giugno  2021,  come  modificato  dal  regolamento  delegato   (UE)
2024/3215 del  28  giugno  2024,  che  integra  il  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si
possa considerare che un'attivita'  economica  contribuisce  in  modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Vista    la    comunicazione    della    Commissione     C/2023/267
sull'interpretazione  e  sull'attuazione   di   talune   disposizioni
giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti  climatici  della
tassonomia dell'UE che fissa i  criteri  di  vaglio  tecnico  per  le
attivita' economiche che  contribuiscono  in  modo  sostanziale  alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a  nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione  del
27  giugno  2023,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso  un'economia  circolare,  alla
prevenzione e riduzione dell'inquinamento  o  alla  protezione  e  al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca  un
danno significativo  a  nessun  altro  obiettivo  ambientale,  e  che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per  quanto  riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni  specifiche  relative  a
tali attivita' economiche; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 settembre  2024,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie   applicabili   al   bilancio    generale    dell'Unione,
(rifusione); 
  Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  EURATOM)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai  controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Viste  le  linee  guida  per  la  Strategia  di   Audit   2014/2020
(EGESIF_14-0011-02); 
  Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei
rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in europa; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai  sensi  del
quale, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto  decreto-legge  n.  77
del 2021,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti dal PNRR  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  predetto
decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto  2021  e  successive   modifiche   e   integrazioni   relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna  amministrazione
titolare dei progetti PNRR; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021,  che  definisce  le  modalita'  di  rilevazione  dei  dati   di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021 che disciplina  le  «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto altresi' l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24
febbraio 2023, n. 13, con il quale e' istituita, fino al  31  dicembre
2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  una  struttura
di  missione,  denominata  Struttura  di  missione  PNRR,  a  cui  e'
attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale  per
l'attuazione del PNRR; 
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza» e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste le  circolari  adottate  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello  Stato  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  indirizzate  alle  amministrazioni  centrali   titolari   di
interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e  indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di
gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione; 
  Vista, in particolare, la circolare della Ragioneria generale dello
Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio
2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per  il  rispetto
del principio di non arrecare danno significativo  all'ambiente  (cd.
DNSH)»; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'unita' di missione  per
il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta  il  documento  denominato
Descrizione  del  sistema  di  gestione  e  controllo  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  le  misure  PNRR  di
competenza e la relativa manualistica allegata; 
  Viste, in particolare, le «Linee guida per  i  soggetti  attuatori»
allegate al predetto documento descrittivo del Si.Ge.Co. e pubblicate
sulle dedicate  pagine  del  sito  web  istituzionale  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del  Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Procedura
di verifica di coerenza  programmatica,  conformita'  al  PNRR  delle
iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del  Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il  piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  recante  «PNRR   -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; 
  Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del  Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR -  Politica
antifrode,  conflitto  di  interessi   e   doppio   finanziamento   -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica attribuendo allo stesso,  tra  l'altro,  le  competenze  in
materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate  dal  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n.  228  e
successive modiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare: 
    a) l'art. 4, comma  1  che  stabilisce  che  il  Ministero  della
transizione  ecologica   assume   la   denominazione   di   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le  denominazioni  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
presenti, le denominazioni Ministro  della  transizione  ecologica  e
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana in data 7 dicembre 2023; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto  di
indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio
2025-2027, ammesso alla registrazione della  Corte  dei  conti  il  5
febbraio 2025 al n. 329; 
  Visto il  decreto  ministeriale  29  novembre  2021,  n.  492/UDCM,
relativo alla istituzione dell'Unita' di missione per il PNRR  presso
il Ministero della transizione ecologica; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con legge n. 89 del  23  giugno  2014,  che,  al  fine  di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni,   prevede   l'apposizione   del   Codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto  (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 5, commi  6  e  7,  del  richiamato  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione
del  Codice  unico  di  progetto   (CUP)   sulle   fatture   relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque
forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili; 
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto  legislativo
n. 36 del 31 marzo 2023, che  disciplina  il  principio  di  unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo,  non  puo'  essere  richiesto  da  altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831  della  Commissione  europea
del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118  della  Commissione  europea
del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento  (UE)  n.  1408/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115 e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che prevede che,  al  fine
di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico a sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»; 
  Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984 che ha istituito il Sistema
informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  per  il  settore  agricolo,
forestale ed agroalimentare; 
  Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali il 31
maggio 2017,  n.  115,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della predetta  legge  n.  234  del  2012,  il
funzionamento del Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato  e,  in
particolare, l'art. 9, comma 1, il quale  prevede  che,  al  fine  di
identificare  ciascun  aiuto  individuale  nell'ambito  del  registro
stesso,  il  soggetto  concedente  e'   tenuto   alla   registrazione
dell'aiuto  individuale  prima   della   concessione   dello   stesso
attraverso la procedura informatica  disponibile  sul  sito  web  del
registro; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  5  febbraio
2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per  i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
(SIE)  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  per   quanto
compatibile con il PNRR; 
  Considerato che nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2,  e'
previsto altresi'  l'Investimento  4.3  «Sviluppo  infrastrutture  di
ricarica elettrica» finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici  fast  e  ultrafast,
rispettivamente,  nei  centri  urbani   e   lungo   le   superstrade,
ristrutturando la rete di distribuzione dei  carburanti  al  fine  di
consentire al settore una  rapida  transizione  verso  una  mobilita'
sostenibile; 
  Considerato altresi' che i  target  finali  associati  al  medesimo
Investimento 4.3 prima delle  modifiche  apportate  al  PNRR  con  la
richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno
2025 prevedono la realizzazione di almeno  7.500  punti  pubblici  di
ricarica rapida in superstrada e di almeno 13.755 punti  pubblici  di
ricarica rapida nei centri urbani; 
  Tenuto conto che i punti di  ricarica  complessivamente  ammessi  a
finanziamento ad esito delle procedure ad evidenza pubblica  attivate
dal Ministero per la realizzazione di infrastrutture di ricarica  nei
centri urbani e lungo  le  superstrade  risultano  insufficienti,  in
termini prospettici, ad assicurare il soddisfacente conseguimento dei
target finali, come prima richiamati, associati all'Investimento 4.3; 
  Considerato che la  realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica
elettrica e' attivita' caratterizzata da  notevole  complessita'  che
coinvolge  aspetti  di  natura  tecnica,   urbanistica,   ambientale,
paesaggistica e di sicurezza e che  tale  complessita'  puo'  essersi
tradotta in una oggettiva difficolta' per  i  potenziali  beneficiari
nel poter presentare un numero di istanze progettuali  in  linea  con
gli obiettivi quantitativi originariamente  stabiliti  dal  PNRR  per
l'Investimento 4.3; 
  Ritenuto  che  il  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, per il tramite delle competenti strutture,  ha  posto  in
essere ogni azione necessaria al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia
partecipazione possibile alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per
l'accesso  ai  benefici,  introducendo  negli   strumenti   attuativi
dell'Investimento 4.3 e negli  avvisi  pubblici  adottati  specifiche
soluzioni tecniche finalizzate a superare  le  oggettive  difficolta'
del mercato, tenendo  conto  delle  richieste  e  delle  osservazioni
provenienti  dagli  operatori  economici,  nonche'   delle   evidenze
empiriche riconnesse ai risultati delle procedure; 
  Preso atto della presenza di circostanze  oggettive  di  criticita'
del mercato  oggetto  degli  interventi  dell'Investimento  4.3,  nel
quadro della quinta revisione tecnica del PNRR l'Italia  ha  proposto
una riduzione dei target e conseguentemente una rideterminazione  del
costing  dell'Investimento  4.3  sulla  base  delle  proposte   degli
operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie,  anche  in
linea con le indicazioni della  commissione  europea  raccolte  nella
Comunicazione al Parlamento europeo  e  al  Consiglio  COM(2025)  310
final/2 del 4 giugno 2025; 
  Atteso il permanere  dell'interesse  pubblicistico  a  favorire  la
penetrazione dei veicoli a zero emissioni nel mercato dell'automotive
italiano considerando anche  gli  obiettivi  strategici  generali  di
decarbonizzazione dell'economia definiti dallo stesso  PNRR,  nonche'
dal PNIEC aggiornato e - con riferimento specifico alla mobilita'  su
gomma- dal PNIRE; 
  Considerato che parallelamente alla riduzione dei target  finali  e
al riallineamento  del  costing  dell'Investimento  4.3,  nell'ambito
della medesima quinta revisione tecnica del PNRR,  in  considerazione
dell'interesse pubblicistico prima richiamato  l'Italia  ha  proposto
l'introduzione dell'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del  parco
veicoli  privati  e  commerciali  leggeri  con   veicoli   elettrici»
finalizzato a sostenere un programma di  rottamazione  di  automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un  veicolo  a
emissioni zero di recente acquisto; 
  Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il  relativo  Annex
della Commissione europea COM (2025) 285 final del 27 maggio 2025  ed
il documento di accompagnamento SWD (2025) 145 final con la quale  la
Commissione  europea  ha  valutato  positivamente  le   proposte   di
revisione,  ivi  incluse  quelle  gia'  descritte  e  inerenti   alla
riprogrammazione    dell'Investimento    4.3    e    all'introduzione
dell'Investimento 4.5; 
  Vista la richiamata decisione di esecuzione del  Consiglio  del  20
giugno 2025, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio
2021, con la quale  si  approva  la  valutazione  positiva  del  PNRR
riprogrammato; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  dare   attuazione   alla   medesima
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno  2025  che
ha previsto il nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente  2
del  PNRR  «Programma  di  rinnovo  del  parco  veicoli   privati   e
commerciali leggeri con veicoli elettrici» e la cui realizzazione  e'
stata assegnata al MASE, nel rispetto  delle  stringenti  tempistiche
previste per il conseguimento del target finale M2C2-30, anche  nelle
more dell'adozione del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di modifica - in linea  con  la  nuova  proposta  di  costing
approvata dalla Commissione europea e dal Consiglio - del decreto del
medesimo Dicastero del 6 agosto 2021 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  recante  assegnazione  alle  amministrazioni   centrali
titolari  di  interventi  delle  risorse  finanziarie  previste   per
l'attuazione del PNRR; 
  Considerato che, anche nelle more dell'adozione del citato  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, le  risorse  finanziarie
per l'attuazione della Misura in parola risultano gia' attribuite  al
MASE in quanto provenienti dalla  riprogrammazione  dell'Investimento
4.3 per le motivazioni sopra descritte; 
  Vista la nota prot. n. 0145642 del 31 luglio 2025  della  Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del  MASE  con  la  quale  e'
stata  espressa   la   positiva   valutazione   circa   la   coerenza
programmatica e conformita' normativa al PNRR  e  la  conferma  della
relativa disponibilita' finanziaria; 
  Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160  il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
in virtu' di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del  decreto-legge
n.  173  dell'11  novembre  2022  divenuto   in   seguito   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)  -  puo'  avvalersi
della societa' di cui all'art. 83, comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 (Societa' generale  per  l'informatica  S.p.a.  -
SOGEI), per servizi informatici  strumentali  al  raggiungimento  dei
propri  obiettivi  istituzionali  e  funzionali,   nonche'   per   la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi.
L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite
convenzioni»; 
  Considerato  che  SOGEI  realizza  uno  dei  poli  strategici   per
l'attuazione e la conduzione dei progetti e  la  gestione  dei  dati,
delle  applicazioni  e  delle  infrastrutture  delle  amministrazioni
centrali  di  interesse  nazionale,  come  sancito  dal  comma  4-ter
dell'art. 33-septies del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 61, comma 5,  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179; 
  Considerato   che   SOGEI   svolge   attivita'   finalizzate   alla
realizzazione,  sviluppo,  manutenzione  e  conduzione   tecnica   di
complesse piattaforme informatiche, tra cui  il  sistema  informativo
della fiscalita' per l'amministrazione finanziaria nonche'  tutte  le
attivita' ad essa connesse; 
  Considerato che SOGEI garantisce la presenza di specifiche  risorse
con competenze di alto profilo, atte  a  garantire  l'evoluzione  dei
sistemi  informativi  delle  amministrazioni,  in  coerenza   con   i
mutamenti dei processi amministrativi e in sintonia con  lo  sviluppo
della tecnologia e  dell'offerta  di  mercato  e  proporre  strategie
innovative sui sistemi informativi, in coerenza con l'evoluzione  dei
processi amministrativi; 
  Considerato che SOGEI e' in grado di garantire alla amministrazione
il  know-how  e  le  conoscenze,  anche   di   tipo   funzionale   ed
amministrativo, strategiche  per  il  mantenimento  delle  conoscenze
all'interno del perimetro della pubblica amministrazione; 
  Considerato che SOGEI e' in grado, inoltre, di  garantire  un  alto
livello di sicurezza del dato e dei servizi  imprescindibile  per  la
gestione di contesti della PA; 
  Vista la Convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo e  la
conduzione del sistema informativo del MITE n. 63 del 17 agosto 2022,
stipulata tra la SOGEI ed il Ministero della transizione  ecologica -
Direzione generale ITC; 
  Visto l'atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 alla  su  citata
Convenzione n. 63 del  17  agosto  2022  tra  la  Direzione  generale
innovazione tecnologica  (DG  ITEC)  del  MASE  e  la  SOGEI  per  il
consolidamento del Sistema informativo e dei  servizi  relativi  alla
conduzione dello stesso nonche' per il rafforzamento dei  servizi  di
progettazione,  intesi  anche  come  attivita'  di  sviluppo   e   di
evoluzione del Sistema informativo  medesimo -  con  scadenza  al  31
dicembre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per «veicoli di categoria M1»  i  veicoli,  come  definiti  al
comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, recante  «Nuovo  codice  della  strada»,  destinati  al
trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al  massimo  otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente; 
    b) per «veicoli di categoria N1»  i  veicoli,  come  definiti  al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, recante  «Nuovo  codice  della  strada»,  destinati  al
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
    c) per «veicoli di categoria N2»  i  veicoli,  come  definiti  al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, recante  «Nuovo  codice  della  strada»,  destinati  al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a  3,5  t  ma  non
superiore a 12 t; 
    d) per «microimpresa»,  l'impresa,  come  definita  dall'art.  2,
punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che  occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio  annuo
non superiore a 2  milioni  di  euro,  calcolato  conformemente  agli
articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione; 
    e) per «area  urbana  funzionale»  l'area  territoriale  definita
dall'Istat - Istituto  nazionale  di  statistica  come  aggregato  di
comuni contigui, composti da una City  e  dalla  sua  commuting  zone
(area del pendolarismo). La commuting zone e' definita dai flussi  di
pendolarismo per motivi di lavoro registrati al  censimento  generale
della popolazione 2011. La City  e'  l'unita'  amministrativa  locale
dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster
(o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; 
    f) per «soggetto gestore» si intende il soggetto di cui  all'art.
5  cui  e'  affidata  la  gestione   dei   contribuiti   tramite   la
realizzazione di una apposita piattaforma informatica; 
    g)  per  «demolitore»  o  «centro   di   raccolta   appositamente
autorizzato» si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno  2003,  n.
209; 
    h) per Si.Ge.Co., il manuale descrittivo del Sistema di  gestione
e controllo per l'attuazione delle  misure  PNRR  di  competenza  del
Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  per  relativa
manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n.  16
del Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione  per  il  PNRR.  Il
Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le  procedure  poste
in essere dal Ministero per garantire  il  coordinamento  e  presidio
gestionale dell'attuazione degli interventi  PNRR  di  competenza  al
fine di assicurare il raggiungimento di milestone e  target  ad  essi
associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali  concordato
con  le  istituzioni  europee,  nonche'  la  tutela  degli  interessi
finanziari dell'Unione europea per come  richiamati  dal  regolamento
finanziario  e  dal  regolamento  (UE)  2021/241.  Il  Si.Ge.Co.   e'
pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero; 
    i)  per  «Regolamento  "de  minimis"»,  il  regolamento  (UE)  n.
2023/2831 della Commissione europea del  13  dicembre  2023  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    j)  per  «Regolamento  "de   minimis"   settore   agricolo»,   il
regolamento (UE)  n.  2024/3118  della  Commissione  europea  del  10
dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.