IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,
2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag.
47-360);
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la
crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE)
2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione di esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021, e sue successive modifiche e integrazioni;
Considerate, in particolare, le modifiche e le integrazioni alla
predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia, approvate con decisione di
esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 con la quale si
formalizzano gli esiti della quinta revisione tecnica del PNRR;
Visto l'allegato riveduto alla ridetta decisione del Consiglio del
13 luglio 2021, come da ultimo modificato con la menzionata decisione
del Consiglio del 20 giugno 2025, recante traguardi/obiettivi,
indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del
medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 4.5 «Programma di
rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli
elettrici», incluso, ad esito della quinta revisione tecnica del
PNRR, nella Componente 2 «Transizione energetica e mobilita'
sostenibile» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica» del Piano (nel seguito anche Investimento 4.5),
finalizzato a sostenere «un programma di rottamazione di automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a
emissioni zero di recente acquisto»;
Considerate le ulteriori indicazioni attuative riferite
all'Investimento 4.5 contenute nel medesimo allegato riveduto alla
decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive
modifiche e integrazioni, con le quali e' specificato che:
il regime riguarda:
le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali - per le
persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1;
le microimprese quali definite all'art. 2, punto 9, del
regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali -
per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli delle categorie
N1 e N2;
per i veicoli privati (M1), l'incentivo ammonta a un massimo di
11.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a
30.000 EUR e a un massimo di 9.000 EUR per veicolo nuovo per le
persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000 EUR ma inferiore o
pari a 40.000 EUR;
per i veicoli commerciali (N1 e N2), l'incentivo copre fino al
30 % del prezzo di acquisto, con un massimale di 20.000 EUR per
veicolo nuovo. Il regime riguarda solo l'acquisto di veicoli a
emissioni zero;
Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei milestone
(traguardi) e dei target (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi del
richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il target associato all'Investimento
4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: «Acquisto di almeno 39.000
veicoli a emissione zero»;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra
l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del
superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono
gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE
C/2023/111;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del
4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2024/3215 del 28 giugno 2024, che integra il regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267
sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni
giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della
tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le
attivita' economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del
27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla
prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a
tali attivita' economiche;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
(rifusione);
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020
(EGESIF_14-0011-02);
Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei
rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in europa;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi del
quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77
del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi
previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare dei progetti PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche
e integrazioni;
Visto altresi' l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24
febbraio 2023, n. 13, con il quale e' istituita, fino al 31 dicembre
2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura
di missione, denominata Struttura di missione PNRR, a cui e'
attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale per
l'attuazione del PNRR;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» e successive modifiche e integrazioni;
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle
finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di
interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di
gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
Vista, in particolare, la circolare della Ragioneria generale dello
Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio
2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH)»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'unita' di missione per
il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato
Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di
competenza e la relativa manualistica allegata;
Viste, in particolare, le «Linee guida per i soggetti attuatori»
allegate al predetto documento descrittivo del Si.Ge.Co. e pubblicate
sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Procedura
di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle
iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero
della transizione ecologica, Dipartimento dell'unita' di missione per
il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Politica
antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in
materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e
successive modiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare:
a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della
transizione ecologica assume la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 7 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di
indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio
2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5
febbraio 2025 al n. 329;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM,
relativo alla istituzione dell'Unita' di missione per il PNRR presso
il Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione
del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque
forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
n. 36 del 31 marzo 2023, che disciplina il principio di unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea
del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea
del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115 e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che prevede che, al fine
di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico a sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984 che ha istituito il Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) per il settore agricolo,
forestale ed agroalimentare;
Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali il 31
maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012, il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in
particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, al fine di
identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro
stesso, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione
dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del
registro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio
2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto
compatibile con il PNRR;
Considerato che nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, e'
previsto altresi' l'Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica» finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast,
rispettivamente, nei centri urbani e lungo le superstrade,
ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di
consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita'
sostenibile;
Considerato altresi' che i target finali associati al medesimo
Investimento 4.3 prima delle modifiche apportate al PNRR con la
richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno
2025 prevedono la realizzazione di almeno 7.500 punti pubblici di
ricarica rapida in superstrada e di almeno 13.755 punti pubblici di
ricarica rapida nei centri urbani;
Tenuto conto che i punti di ricarica complessivamente ammessi a
finanziamento ad esito delle procedure ad evidenza pubblica attivate
dal Ministero per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei
centri urbani e lungo le superstrade risultano insufficienti, in
termini prospettici, ad assicurare il soddisfacente conseguimento dei
target finali, come prima richiamati, associati all'Investimento 4.3;
Considerato che la realizzazione di infrastrutture di ricarica
elettrica e' attivita' caratterizzata da notevole complessita' che
coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale,
paesaggistica e di sicurezza e che tale complessita' puo' essersi
tradotta in una oggettiva difficolta' per i potenziali beneficiari
nel poter presentare un numero di istanze progettuali in linea con
gli obiettivi quantitativi originariamente stabiliti dal PNRR per
l'Investimento 4.3;
Ritenuto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il tramite delle competenti strutture, ha posto in
essere ogni azione necessaria al fine di favorire la piu' ampia
partecipazione possibile alle procedure ad evidenza pubblica per
l'accesso ai benefici, introducendo negli strumenti attuativi
dell'Investimento 4.3 e negli avvisi pubblici adottati specifiche
soluzioni tecniche finalizzate a superare le oggettive difficolta'
del mercato, tenendo conto delle richieste e delle osservazioni
provenienti dagli operatori economici, nonche' delle evidenze
empiriche riconnesse ai risultati delle procedure;
Preso atto della presenza di circostanze oggettive di criticita'
del mercato oggetto degli interventi dell'Investimento 4.3, nel
quadro della quinta revisione tecnica del PNRR l'Italia ha proposto
una riduzione dei target e conseguentemente una rideterminazione del
costing dell'Investimento 4.3 sulla base delle proposte degli
operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie, anche in
linea con le indicazioni della commissione europea raccolte nella
Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2025) 310
final/2 del 4 giugno 2025;
Atteso il permanere dell'interesse pubblicistico a favorire la
penetrazione dei veicoli a zero emissioni nel mercato dell'automotive
italiano considerando anche gli obiettivi strategici generali di
decarbonizzazione dell'economia definiti dallo stesso PNRR, nonche'
dal PNIEC aggiornato e - con riferimento specifico alla mobilita' su
gomma- dal PNIRE;
Considerato che parallelamente alla riduzione dei target finali e
al riallineamento del costing dell'Investimento 4.3, nell'ambito
della medesima quinta revisione tecnica del PNRR, in considerazione
dell'interesse pubblicistico prima richiamato l'Italia ha proposto
l'introduzione dell'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco
veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici»
finalizzato a sostenere un programma di rottamazione di automobili
nel quale un veicolo termico e' ceduto e sostituito da un veicolo a
emissioni zero di recente acquisto;
Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il relativo Annex
della Commissione europea COM (2025) 285 final del 27 maggio 2025 ed
il documento di accompagnamento SWD (2025) 145 final con la quale la
Commissione europea ha valutato positivamente le proposte di
revisione, ivi incluse quelle gia' descritte e inerenti alla
riprogrammazione dell'Investimento 4.3 e all'introduzione
dell'Investimento 4.5;
Vista la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 20
giugno 2025, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio
2021, con la quale si approva la valutazione positiva del PNRR
riprogrammato;
Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alla medesima
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 che
ha previsto il nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 2
del PNRR «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e
commerciali leggeri con veicoli elettrici» e la cui realizzazione e'
stata assegnata al MASE, nel rispetto delle stringenti tempistiche
previste per il conseguimento del target finale M2C2-30, anche nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di modifica - in linea con la nuova proposta di costing
approvata dalla Commissione europea e dal Consiglio - del decreto del
medesimo Dicastero del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed
integrazioni recante assegnazione alle amministrazioni centrali
titolari di interventi delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione del PNRR;
Considerato che, anche nelle more dell'adozione del citato decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie
per l'attuazione della Misura in parola risultano gia' attribuite al
MASE in quanto provenienti dalla riprogrammazione dell'Investimento
4.3 per le motivazioni sopra descritte;
Vista la nota prot. n. 0145642 del 31 luglio 2025 della Direzione
generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE con la quale e'
stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza
programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della
relativa disponibilita' finanziaria;
Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
in virtu' di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 173 dell'11 novembre 2022 divenuto in seguito Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - puo' avvalersi
della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Societa' generale per l'informatica S.p.a. -
SOGEI), per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei
propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.
L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite
convenzioni»;
Considerato che SOGEI realizza uno dei poli strategici per
l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati,
delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni
centrali di interesse nazionale, come sancito dal comma 4-ter
dell'art. 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179;
Considerato che SOGEI svolge attivita' finalizzate alla
realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica di
complesse piattaforme informatiche, tra cui il sistema informativo
della fiscalita' per l'amministrazione finanziaria nonche' tutte le
attivita' ad essa connesse;
Considerato che SOGEI garantisce la presenza di specifiche risorse
con competenze di alto profilo, atte a garantire l'evoluzione dei
sistemi informativi delle amministrazioni, in coerenza con i
mutamenti dei processi amministrativi e in sintonia con lo sviluppo
della tecnologia e dell'offerta di mercato e proporre strategie
innovative sui sistemi informativi, in coerenza con l'evoluzione dei
processi amministrativi;
Considerato che SOGEI e' in grado di garantire alla amministrazione
il know-how e le conoscenze, anche di tipo funzionale ed
amministrativo, strategiche per il mantenimento delle conoscenze
all'interno del perimetro della pubblica amministrazione;
Considerato che SOGEI e' in grado, inoltre, di garantire un alto
livello di sicurezza del dato e dei servizi imprescindibile per la
gestione di contesti della PA;
Vista la Convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione del sistema informativo del MITE n. 63 del 17 agosto 2022,
stipulata tra la SOGEI ed il Ministero della transizione ecologica -
Direzione generale ITC;
Visto l'atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 alla su citata
Convenzione n. 63 del 17 agosto 2022 tra la Direzione generale
innovazione tecnologica (DG ITEC) del MASE e la SOGEI per il
consolidamento del Sistema informativo e dei servizi relativi alla
conduzione dello stesso nonche' per il rafforzamento dei servizi di
progettazione, intesi anche come attivita' di sviluppo e di
evoluzione del Sistema informativo medesimo - con scadenza al 31
dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «veicoli di categoria M1» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente;
b) per «veicoli di categoria N1» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
c) per «veicoli di categoria N2» i veicoli, come definiti al
comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
d) per «microimpresa», l'impresa, come definita dall'art. 2,
punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro, calcolato conformemente agli
articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione;
e) per «area urbana funzionale» l'area territoriale definita
dall'Istat - Istituto nazionale di statistica come aggregato di
comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone
(area del pendolarismo). La commuting zone e' definita dai flussi di
pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale
della popolazione 2011. La City e' l'unita' amministrativa locale
dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster
(o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti;
f) per «soggetto gestore» si intende il soggetto di cui all'art.
5 cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la
realizzazione di una apposita piattaforma informatica;
g) per «demolitore» o «centro di raccolta appositamente
autorizzato» si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n.
209;
h) per Si.Ge.Co., il manuale descrittivo del Sistema di gestione
e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per relativa
manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16
del Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR. Il
Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste
in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio
gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al
fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi
associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato
con le istituzioni europee, nonche' la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento
finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. e'
pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
i) per «Regolamento "de minimis"», il regolamento (UE) n.
2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
j) per «Regolamento "de minimis" settore agricolo», il
regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10
dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.