IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei  ministri
del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione  agli  eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  nazionale  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata  autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
2027; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 932 del 13  ottobre  2022  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a  favore  dei  soggetti  privati  e  dei  titolari  delle
attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art.  1,  comma  448,
della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»; 
  Considerato che l'ambito di applicazione del citato art.  1,  comma
448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies  del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10  marzo  2023,  n.  21,  e'  stato  esteso  anche  alle
ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12  marzo  2023,
per gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
nazionale di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed  e'  stata
autorizzata la spesa complessiva  per  gli  eventi  2019-2021  di  92
milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2027; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  2024,  n.  111,  recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',   per
interventi in materia di protezione civile e per  lo  svolgimento  di
grandi eventi internazionali»; 
  Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato  art.  1,
comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art.  8  del
decreto-legge convertito, n. 76/2024,  e'  stato  esteso  anche  alle
ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno  2024,
per gli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
nazionale di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i
quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le
medesime finalita'; 
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  di  disciplinare  le   modalita'
attuative del riconoscimento dei contributi  in  relazione  ai  danni
subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive
in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con  riferimento
agli anni  2022  e  2023,  avendo  cura  di  ridurre  al  minimo  gli
adempimenti in capo ai  richiedenti  i  contributi,  valorizzando  al
massimo le informazioni gia' fornite in occasione della  ricognizione
operata  in  attuazione  delle  relative  ordinanze  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della  legge
n.  234/2021,  cosi'  come  integrato   dall'art.   8,   del   citato
decreto-legge convertito n.  76/2024,  e'  necessario  individuare  i
contesti emergenziali verificatisi negli  anni  2022  e  2023  a  cui
applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento; 
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' economiche
                            e produttive 
 
  1. I commissari delegati o i  soggetti  responsabili  nominati  con
riferimento agli eventi emergenziali indicati  nell'allegato  A  alla
presente  ordinanza  provvedono,  anche   avvalendosi   di   soggetti
attuatori,  al  coordinamento  delle  attivita'  di  raccolta  e   di
integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi
per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita'  economiche
e  produttive  relativamente   alle   ricognizioni   dei   fabbisogni
completate e trasmesse al Dipartimento della protezione  civile  alla
data del 1° giugno 2024, fermo restando  l'ammontare  complessivo  di
detti fabbisogni. 
  2. Le attivita' di cui  al  comma  1  sono  espletate,  per  quanto
concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla  presente
ordinanza e per le  attivita'  economiche  e  produttive  sulla  base
dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei commissari  delegati
eventualmente  gia'  adottati  se  previamente   condivisi   con   il
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al  comma
1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della  protezione
civile si provvede  al  riparto  e  all'assegnazione  delle  relative
risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma  448,  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234,  cosi'  come  integrato  dall'art.  8   del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 agosto 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano 
 
          Avvertenza: 
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione civile  (www.protezionecivile.it),  al  seguente
          link
          https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amminis
          trazione-trasparente/provvedimentinormativi