IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi da 343 a
345-quaterdecies e, in particolare:
a) il comma 343, che ha costituito, a decorrere dal 2006, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e
che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di
seguito «Fondo»);
b) il comma 344, che ammette ai benefici di cui al comma 343
anche i risparmiatori danneggiati dal default dei titoli
obbligazionari della Repubblica argentina;
c) il comma 345, ai sensi del quale il Fondo e' alimentato
dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come
dormienti all'interno del sistema bancario, nonche' del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) il comma 345-novies, il quale dispone che con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi e
le altre disposizioni attuative del Fondo;
e) il comma 345-quaterdecies, che rinvia la disciplina tecnica
per l'effettiva attivazione del Fondo a un decreto non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e, in
particolare, il comma 7;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su
cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a
quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione
dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.
116, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti»;
Ritenuto di procedere, ai sensi del citato art. 1, comma
345-novies, della legge n. 266 del 2005, all'adozione di un decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
cui stabilire i presupposti e le procedure per ottenere gli
indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e
di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Presupposti per l'accesso al Fondo
1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, di seguito «Fondo», eroga indennizzi a favore
dei risparmiatori di cui al medesimo comma 343, nonche' di quelli di
cui al successivo comma 344, ricorrendone i presupposti stabiliti,
rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1,
comma 343, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori
devono, cumulativamente:
a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del
1° gennaio 2006 di entrata in vigore della medesima legge, un
ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito:
1) concernente azioni o obbligazioni emesse da societa' quotate
nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di
intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede
legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria;
2) causato da condotte poste in essere dalle societa' di cui al
numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai
sensi dell'art. 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta,
ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14;
3) accertato, in sede civile o penale con sentenza passata in
giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) essere, alla predetta data di entrata in vigore della
disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori
individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della
sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione
coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione
straordinaria delle societa' di cui alla lettera a), numero 1), del
presente comma.
3. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi di cui all'art. 1,
comma 344, della citata legge n. 266 del 2005, i risparmiatori
devono, alla data del 23 dicembre 2001, data del default della
Repubblica argentina, cumulativamente:
a) essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica
argentina;
b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un ingiusto
danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza
passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile,
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche
agricoli o coltivatori diretti;
d) avere la residenza o la sede legale in Italia.