IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi da 343 a
345-quaterdecies e, in particolare: 
    a) il comma 343, che ha costituito, a decorrere dal  2006,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e
che hanno sofferto un danno ingiusto  non  altrimenti  risarcito  (di
seguito «Fondo»); 
    b) il comma 344, che ammette ai benefici  di  cui  al  comma  343
anche  i   risparmiatori   danneggiati   dal   default   dei   titoli
obbligazionari della Repubblica argentina; 
    c) il comma 345, ai  sensi  del  quale  il  Fondo  e'  alimentato
dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti  come
dormienti all'interno del  sistema  bancario,  nonche'  del  comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare,  ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
    d) il comma 345-novies, il  quale  dispone  che  con  decreto  di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi  e
le altre disposizioni attuative del Fondo; 
    e) il comma 345-quaterdecies, che rinvia  la  disciplina  tecnica
per l'effettiva attivazione del Fondo a un decreto non  regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e, in
particolare, il comma 7; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale stabilisce  che  «Le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato  su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.
116, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti»; 
  Ritenuto  di  procedere,  ai  sensi  del  citato  art.   1,   comma
345-novies, della legge n. 266 del 2005, all'adozione di  un  decreto
di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
cui  stabilire  i  presupposti  e  le  procedure  per  ottenere   gli
indennizzi e le altre disposizioni attuative del Fondo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione  di  quelli  che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri  e
di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Presupposti per l'accesso al Fondo 
 
  1. Il fondo istituito  dall'art.  1,  comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, di seguito «Fondo», eroga indennizzi a  favore
dei risparmiatori di cui al medesimo comma 343, nonche' di quelli  di
cui al successivo comma 344, ricorrendone  i  presupposti  stabiliti,
rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 del presente articolo. 
  2. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi  di  cui  all'art.  1,
comma 343, della citata  legge  n.  266  del  2005,  i  risparmiatori
devono, cumulativamente: 
    a) investendo sul mercato finanziario, aver subito, alla data del
1° gennaio 2006  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge,  un
ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito: 
      1) concernente azioni o obbligazioni emesse da societa' quotate
nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da  quelle  di
intermediazione finanziaria, bancaria  o  assicurativa,  aventi  sede
legale  in  Italia  e  sottoposte  a  liquidazione  giudiziale  o   a
liquidazione   coatta    amministrativa    o    ad    amministrazione
straordinaria; 
      2) causato da condotte poste in essere dalle societa' di cui al
numero 1) o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa,  ai
sensi dell'art. 640 del codice penale, o di  bancarotta  fraudolenta,
ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12  gennaio
2019, n. 14; 
      3) accertato, in sede civile o penale con sentenza  passata  in
giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile,  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b)  essere,  alla  predetta  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione istitutiva  del  Fondo,  persone  fisiche,  imprenditori
individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; 
    c) avere la residenza o la sede legale in Italia alla data  della
sentenza di liquidazione giudiziale o  del  decreto  di  liquidazione
coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione
straordinaria delle societa' di cui alla lettera a), numero  1),  del
presente comma. 
  3. Ai fini dell'ottenimento degli indennizzi  di  cui  all'art.  1,
comma 344, della citata  legge  n.  266  del  2005,  i  risparmiatori
devono, alla data del  23  dicembre  2001,  data  del  default  della
Repubblica argentina, cumulativamente: 
    a) essere titolari  di  titoli  obbligazionari  della  Repubblica
argentina; 
    b) aver subito, in conseguenza del predetto default, un  ingiusto
danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, accertato, con sentenza
passata in giudicato  ovvero  con  lodo  arbitrale  non  impugnabile,
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c)  essere  persone  fisiche,  imprenditori  individuali,   anche
agricoli o coltivatori diretti; 
    d) avere la residenza o la sede legale in Italia.