Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo
decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante il «Programma
straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di
attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture
scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria», e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
l'allegato 1 - ID 123 recante l'intervento «Asilo nido Cardinale G.
Mori e centro sociale polivalente» in Comune di Loro Piceno, per un
importo complessivo pari a euro 700.000,00 di cui euro 490.000,00
finanziati a valere sulla medesima ordinanza speciale n. 31/2021, al
netto della quota previsionalmente a carico del conto termico, pari a
euro 210.000,00;
Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot.
CGRTS-016609-A-05/05/2025, con cui l'USR Marche esprime parere
favorevole in merito alla congruita' economica del progetto esecutivo
relativo all'intervento «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro
sociale polivalente», confermando un importo complessivo pari a euro
700.000,00;
Considerato altresi' che la medesima nota richiama il fatto che
l'intervento in esame non prevede interventi di efficientamento
energetico incentivabili con il conto termico, per cui si rende
necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente
stimato in euro 210.000,00;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per euro 210.000,00, in aumento rispetto
all'importo di euro 490.000,00 programmato in ordinanza speciale n.
31/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del
decreto-legge n. 36 del 2023;
Ritenuto altresi', alla luce delle premesse di cui sopra, di
modificare gli importi come risultanti dall'allegato I dell'ordinanza
speciale n. 31/2021-ID 123;
Visto altresi' che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 3 - ID 39 l'intervento denominato
«Demolizione e ricostruzione della Scuola di prima infanzia
Misericordia in loc. Torrette», nel Comune di Poggio Mirteto, per
l'importo complessivo di euro 1.050.000,00;
Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale
con prot. CGRTS-0019816-A-26/05/2025, con cui si comunica parere
favorevole in merito alla congruita' economica del progetto
definitivo relativo al predetto intervento, stimato in euro
1.829.190,70 con un importo in aumento pari a euro 779.190,70;
Considerato altresi' che la predetta somma di euro 1.829.190,70
trova copertura per euro 199.483,25 a carico del GSE ed euro 8.063,12
a carico del bilancio comunale, mentre la restante somma pari a euro
1.621.644,33 trova copertura quanto a euro 1.050.000,00 nella
richiamata ordinanza speciale n. 31/2021;
Ritenuto altresi' di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 571.644,33, in
aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della contabilita' speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;
Ritenuto altresi', alla luce delle premesse di cui sopra, di
modificare gli importi come risultanti dall'allegato 3 - ID 39
dell'ordinanza speciale n. 31/2021;
Visto inoltre che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'allegato 2 - ID 497 l'intervento denominato
«Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"» nel Comune di Ussita, per
l'importo complessivo di euro 385.025,08, di cui euro 25.507,52 a
carico del conto termico;
Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura
commissariale con prot. n. CGRTS-0021338-A-04/06/2025, con cui l'USR
Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei
computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla
congruita' economica del progetto esecutivo relativo all'intervento
«Scuola dell'infanzia "P. Gasparri"» per l'importo di euro
587.217,54, in aumento di euro 202.192,46 rispetto all'importo
preventivato in ordinanza speciale di euro 385.025,08;
Considerato altresi' che non sono disponibili economie con cui
finanziare il maggior costo di cui sopra e che non e' stato attivato
il conto termico, per cui si rende necessario finanziare il
corrispondente importo presuntivamente stimato in euro 202.192,46,
oltre a quello attribuito inizialmente al conto termico, pari a
ulteriori euro 25.507,52, per un totale di euro 227.699,98;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per euro 227.699,98, in aumento rispetto
all'importo di euro 385.025,08 programmato in ordinanza speciale n.
31 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3
del decreto-legge n. 36 del 2023;
Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in
aumento gli importi previsti dall'allegato 2 all'ordinanza speciale
n. 31 del 31 dicembre 2021;
Visto infine che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31
dicembre 2021 prevede all'Allegato 3 - ID 45 l'intervento denominato
«Scuola secondaria di I grado», in Comune di Collevecchio, importo
finanziato pari a euro 1.050.000,00;
Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS-0025120-A-30/06/2025, che a fronte
dell'adeguamento prezzi e di approfondimenti progettuali esprime
parere favorevole in merito alla congruita' economica del progetto
esecutivo relativo all'intervento «Scuola secondaria di I grado»,
confermando un importo complessivo pari a euro 1.560.564,57, in
aumento rispetto allo stanziamento iniziale per un importo di euro
510.564,57;
Ritenuto altresi' di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 510.564,57, in
aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della contabilita' speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;
Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in
aumento gli importi previsti dall'allegato 3 all'ordinanza speciale
n. 31 del 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di
ricostruzione nel Comune di Cascia» e, in particolare, l'intervento
di cui all'art. 1, comma 1, n. 1, denominato «Istituto
omnicomprensivo "Beato Simone Fidati", importo previsionale gia'
autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00»;
Considerata la nota del Comune di Cascia acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS-0025190-A-30/06/2025, con cui
l'amministrazione comunale comunica che il progetto esecutivo del
progetto comporta un incremento dell'importo complessivo pari a euro
15.088.091,63;
Ritenuto altresi' di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 9.860.591,63, in
aumento rispetto all'importo di euro 5.227.500,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 12/2021, a carico della contabilita' speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;
Considerato che all'art. 1, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale
n. 12 del 15 luglio 2021, l'importo di euro 5.227.500,00 e'
modificato in aumento in euro 15.088.091,63;
Considerato che si rende altresi' necessario sostituire l'art. 8,
comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, come
segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel
limite massimo di euro 31.292.750,39. La spesa per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di
importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno delle
risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro
12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 9.860.591,63;
la spesa per gli ulteriori interventi del citato art. 1,
complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la
necessaria disponibilita'»;
Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di
ricostruzione nel Comune di Ussita», che prevede alla lettera e)
l'intervento di «realizzazione piastra tecnologica per insediamento
campo base da destinarsi all'ospitalita' degli addetti ai lavori
nell'area del complesso Ex Eca, per un importo complessivo di euro
1.200.000,00; CUP: C53D21001260001»;
Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS-0024277-A-24/06/2025 che, alla luce
degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici
adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruita'
economica del progetto esecutivo relativo al predetto intervento,
stimato in euro 3.257.082,05 in aumento di euro 2.057.082,05 rispetto
l'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 1.200.000,00;
Considerato altresi' che non sono disponibili economie con cui
finanziare il maggior costo di cui sopra, per cui si rende necessario
finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in euro
2.057.082,05;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto per euro 2.057.082,05, in aumento rispetto
all'importo di euro 1.200.000,00 programmato in ordinanza speciale n.
16/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del
decreto-legge n. 36 del 2023;
Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in
aumento gli importi previsti dall'ordinanza speciale n. 16 del 15
luglio 2021 e che, pertanto, all'art. 1, comma 1, lettera e)
dell'ordinanza speciale n. 16/2021, l'importo previsto in «euro
1.200.000,00» viene sostituito con l'importo di «euro 3.257.082,05»;
Considerato altresi' che, per l'effetto, all'art. 12, comma 1,
dell'ordinanza speciale n. 16/2021 l'importo di «euro 18.109.640,00»
viene sostituito con l'importo di «euro 20.166.722,05», l'importo di
«euro 9.559.640,00» viene sostituito con l'importo di «11.616.722,05»
e l'importo di «euro 15.864.359,44» viene sostituito con l'importo di
«euro 17.921.441,49»;
Vista altresi' l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 ex
art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante il e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di
ricostruzione nel Comune di Pieve Torina» e, in particolare,
l'intervento di «Recupero Impianti sportivi viale Marconi» di cui
all'art. 1 punto n. 4), finanziato con un importo previsionale pari a
euro 2.200.000,00;
Vista l'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024 ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Incremento prezzi
di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle
ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e
n. 31 del 31 dicembre 2021» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che
ha autorizzato un incremento del contributo per il suddetto
intervento di «Recupero Impianti sportivi viale Marconi» di euro
558.639,09, per complessivi euro 2.758.639,09;
Considerato che per mero errore materiale in occasione di tale
incremento non e' stato modificato l'art. 1, punto n. 4),
dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021;
Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS-0020366-A-28/05/2025 che, con riguardo
al lotto 1 del predetto intervento - ID 3117, esprime parere
favorevole in merito alla congruita' economica dell'adeguamento
prezzi ai sensi dell'OCSR n. 126/2022 e successive modificazioni ed
integrazioni e della perizia di variante in diminuzione, con
contestuale rimodulazione del quadro tecnico economico
dell'intervento per un importo complessivo di euro 944.483,06,
comprensivo di tutte le economie di gara, in aumento di euro
190.843,97 rispetto all'importo gia' autorizzato nell'ambito delle
risorse della ordinanza speciale n. 20/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, pari a euro 753.639,09;
Considerato pertanto che si rende necessario finanziare il suddetto
importo mancante, pari a euro 190.843,97;
Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in
oggetto con un importo di euro 190.843,97, in aumento rispetto
all'importo di euro 753.639,09 stimato dall'ordinanza speciale n.
20/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del
decreto-legge n. 36 del 2023;
Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'art. 1, punto n.
4), dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, sostituendo
l'espressione «importo previsionale stimato 2.200.000,00 euro» con
«importo stimato in 2.949.483,06», includendo sia l'incremento
disposto dall'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024, sia quello
disposto con la presente ordinanza;
Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'art. 11, comma 1,
sostituendo l'importo di «euro 17.968.000,00» con quello di «euro
18.158.843,97» e l'importo di «euro 16.950.400,00» con quello di
«euro 17.141.243,97»;
Vista l'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di
ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata» e, in
particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
concernente «Edificio della prefettura o Palazzo del governo e Loggia
dei mercanti» - ID_78, ivi finanziato per un importo pari a euro
13.336.000,00;
Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale
con prot. CGRTS-0020367-A-28/05/2025 che esprime parere favorevole in
merito alla congruita' economica del progetto esecutivo relativo al
predetto intervento, stimato in euro 16.445.038,15, in aumento per un
importo pari a euro 3.109.038,15 rispetto all'importo preventivato
nell'ordinanza speciale per euro 13.336.000,00;
Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per
l'intervento in oggetto di euro 3.109.038,15, in aumento rispetto
all'importo di euro 13.336.000,00 programmato come da ordinanza
speciale n. 24/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4,
comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;
Considerato che, per l'effetto, si rende altresi' necessario
modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza speciale n.
24/2021, modificando le parole «euro 13.336.000,00» in «euro
16.445.038,15»;
Considerato che, per l'effetto, si rende altresi' necessario
sostituire l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 24/2021 come
segue: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel
limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad
euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse gia' stanziate con
l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria
disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente
ordinanza»;
Verificato che la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 alla data del 1° luglio 2025 e' pari a euro
1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle
risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro
1.044.539.216,47;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo
scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla
ricostruzione nei Comuni di Loro Piceno, Poggio Mirteto, Ussita,
Pieve Torina e in Provincia di Macerata;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con
nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1
Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
2021 con riguardo al Comune di Loro Piceno
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Loro Piceno di cui
all'allegato 1 - ID 123 «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro
sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante
«Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle
modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero
delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria», e' autorizzato un incremento del contributo
per un importo pari a euro 210.000,00.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1,
pari a euro 700.000,00, trova copertura come segue:
a) euro 490.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza
commissariale n. 31 del 2021;
b) euro 210.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come
incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021.
3. All'allegato 1 - ID 123 «Asilo nido Cardinale G. Mori e centro
sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre
2021, l'importo di 490.000,00 euro e' sostituito con quello di
700.000,00 euro e il contributo del conto termico, stimato al 30%, e'
eliminato.