Il Commissario Straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal  decreto  legislativo
31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo
decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b) n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e 
    c) n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d) n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
    e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76  del  2020,  recante  il  «Programma
straordinario di  ricostruzione  e  definizione  delle  modalita'  di
attuazione degli interventi finalizzati al recupero  delle  strutture
scolastiche dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria», e successive modifiche e  integrazioni  e,  in  particolare,
l'allegato 1 - ID 123 recante l'intervento «Asilo nido  Cardinale  G.
Mori e centro sociale polivalente» in Comune di Loro Piceno,  per  un
importo complessivo pari a euro 700.000,00  di  cui  euro  490.000,00
finanziati a valere sulla medesima ordinanza speciale n. 31/2021,  al
netto della quota previsionalmente a carico del conto termico, pari a
euro 210.000,00; 
  Vista la nota acquisita  alla  struttura  commissariale  con  prot.
CGRTS-016609-A-05/05/2025,  con  cui  l'USR  Marche  esprime   parere
favorevole in merito alla congruita' economica del progetto esecutivo
relativo all'intervento  «Asilo  nido  Cardinale  G.  Mori  e  centro
sociale polivalente», confermando un importo complessivo pari a  euro
700.000,00; 
  Considerato altresi' che la medesima nota  richiama  il  fatto  che
l'intervento in  esame  non  prevede  interventi  di  efficientamento
energetico incentivabili con il  conto  termico,  per  cui  si  rende
necessario  finanziare  il  corrispondente  importo   presuntivamente
stimato in euro 210.000,00; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per  euro  210.000,00,  in  aumento  rispetto
all'importo di euro 490.000,00 programmato in ordinanza  speciale  n.
31/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3  del
decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Ritenuto altresi', alla  luce  delle  premesse  di  cui  sopra,  di
modificare gli importi come risultanti dall'allegato I dell'ordinanza
speciale n. 31/2021-ID 123; 
  Visto altresi' che la medesima ordinanza  speciale  n.  31  del  31
dicembre 2021 prevede all'allegato 3 - ID 39 l'intervento  denominato
«Demolizione  e  ricostruzione  della  Scuola   di   prima   infanzia
Misericordia in loc. Torrette», nel Comune  di  Poggio  Mirteto,  per
l'importo complessivo di euro 1.050.000,00; 
  Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale
con prot. CGRTS-0019816-A-26/05/2025,  con  cui  si  comunica  parere
favorevole  in  merito  alla  congruita'   economica   del   progetto
definitivo  relativo  al  predetto  intervento,   stimato   in   euro
1.829.190,70 con un importo in aumento pari a euro 779.190,70; 
  Considerato altresi' che la predetta  somma  di  euro  1.829.190,70
trova copertura per euro 199.483,25 a carico del GSE ed euro 8.063,12
a carico del bilancio comunale, mentre la restante somma pari a  euro
1.621.644,33  trova  copertura  quanto  a  euro  1.050.000,00   nella
richiamata ordinanza speciale n. 31/2021; 
  Ritenuto  altresi'  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per una somma  pari  a  euro  571.644,33,  in
aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della  contabilita'  speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Ritenuto altresi', alla  luce  delle  premesse  di  cui  sopra,  di
modificare gli importi  come  risultanti  dall'allegato  3  -  ID  39
dell'ordinanza speciale n. 31/2021; 
  Visto inoltre che la medesima  ordinanza  speciale  n.  31  del  31
dicembre 2021 prevede all'allegato 2 - ID 497 l'intervento denominato
«Scuola dell'infanzia  "P.  Gasparri"»  nel  Comune  di  Ussita,  per
l'importo complessivo di euro 385.025,08, di  cui  euro  25.507,52  a
carico del conto termico; 
  Considerata  la  nota  dell'USR  Marche  acquisita  alla  struttura
commissariale con prot. n. CGRTS-0021338-A-04/06/2025, con cui  l'USR
Marche, alla luce degli  approfondimenti  tecnici  effettuati  e  dei
computi metrici adottati, esprime parere favorevole  in  merito  alla
congruita' economica del progetto esecutivo  relativo  all'intervento
«Scuola  dell'infanzia  "P.  Gasparri"»   per   l'importo   di   euro
587.217,54,  in  aumento  di  euro  202.192,46  rispetto  all'importo
preventivato in ordinanza speciale di euro 385.025,08; 
  Considerato altresi' che non  sono  disponibili  economie  con  cui
finanziare il maggior costo di cui sopra e che non e' stato  attivato
il  conto  termico,  per  cui  si  rende  necessario  finanziare   il
corrispondente importo presuntivamente stimato  in  euro  202.192,46,
oltre a quello attribuito  inizialmente  al  conto  termico,  pari  a
ulteriori euro 25.507,52, per un totale di euro 227.699,98; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per  euro  227.699,98,  in  aumento  rispetto
all'importo di euro 385.025,08 programmato in ordinanza  speciale  n.
31 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma  3
del decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare  in
aumento gli importi previsti dall'allegato 2  all'ordinanza  speciale
n. 31 del 31 dicembre 2021; 
  Visto infine che la  medesima  ordinanza  speciale  n.  31  del  31
dicembre 2021 prevede all'Allegato 3 - ID 45 l'intervento  denominato
«Scuola secondaria di I grado», in Comune  di  Collevecchio,  importo
finanziato pari a euro 1.050.000,00; 
  Considerata  la  nota  dell'USR  Marche  acquisita  alla  struttura
commissariale con  prot.  CGRTS-0025120-A-30/06/2025,  che  a  fronte
dell'adeguamento prezzi  e  di  approfondimenti  progettuali  esprime
parere favorevole in merito alla congruita'  economica  del  progetto
esecutivo relativo all'intervento «Scuola  secondaria  di  I  grado»,
confermando un importo  complessivo  pari  a  euro  1.560.564,57,  in
aumento rispetto allo stanziamento iniziale per un  importo  di  euro
510.564,57; 
  Ritenuto  altresi'  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per una somma  pari  a  euro  510.564,57,  in
aumento rispetto all'importo di euro 1.050.000,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 31/2021, a carico della  contabilita'  speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare  in
aumento gli importi previsti dall'allegato 3  all'ordinanza  speciale
n. 31 del 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio  2021  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  di
ricostruzione nel Comune di Cascia» e, in  particolare,  l'intervento
di  cui  all'art.  1,   comma   1,   n.   1,   denominato   «Istituto
omnicomprensivo "Beato  Simone  Fidati",  importo  previsionale  gia'
autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00»; 
  Considerata la nota del Comune di Cascia acquisita  alla  struttura
commissariale   con   prot.   CGRTS-0025190-A-30/06/2025,   con   cui
l'amministrazione comunale comunica che  il  progetto  esecutivo  del
progetto comporta un incremento dell'importo complessivo pari a  euro
15.088.091,63; 
  Ritenuto  altresi'  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per una somma pari a  euro  9.860.591,63,  in
aumento rispetto all'importo di euro 5.227.500,00 programmato come da
ordinanza speciale n. 12/2021, a carico della  contabilita'  speciale
ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Considerato che all'art. 1, comma 1, n. 1  dell'ordinanza  speciale
n.  12  del  15  luglio  2021,  l'importo  di  euro  5.227.500,00  e'
modificato in aumento in euro 15.088.091,63; 
  Considerato che si rende altresi' necessario sostituire  l'art.  8,
comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021,  come
segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede  nel
limite massimo di euro 31.292.750,39. La spesa per gli interventi  di
cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza,  di
importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno  delle
risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro
12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 9.860.591,63;
la  spesa  per  gli  ulteriori  interventi   del   citato   art.   1,
complessivamente in euro 8.644.658,39,  trova  copertura  all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilita'»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio  2021  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  di
ricostruzione nel Comune di Ussita»,  che  prevede  alla  lettera  e)
l'intervento di «realizzazione piastra tecnologica  per  insediamento
campo base da destinarsi  all'ospitalita'  degli  addetti  ai  lavori
nell'area del complesso Ex Eca, per un importo  complessivo  di  euro
1.200.000,00; CUP: C53D21001260001»; 
  Considerata  la  nota  dell'USR  Marche  acquisita  alla  struttura
commissariale con prot.  CGRTS-0024277-A-24/06/2025  che,  alla  luce
degli  approfondimenti  tecnici  effettuati  e  dei  computi  metrici
adottati,  esprime  parere  favorevole  in  merito  alla   congruita'
economica del progetto esecutivo  relativo  al  predetto  intervento,
stimato in euro 3.257.082,05 in aumento di euro 2.057.082,05 rispetto
l'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 1.200.000,00; 
  Considerato altresi' che non  sono  disponibili  economie  con  cui
finanziare il maggior costo di cui sopra, per cui si rende necessario
finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in  euro
2.057.082,05; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto per euro 2.057.082,05,  in  aumento  rispetto
all'importo di euro 1.200.000,00 programmato in ordinanza speciale n.
16/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3  del
decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare  in
aumento gli importi previsti dall'ordinanza speciale  n.  16  del  15
luglio 2021  e  che,  pertanto,  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e)
dell'ordinanza speciale  n.  16/2021,  l'importo  previsto  in  «euro
1.200.000,00» viene sostituito con l'importo di «euro 3.257.082,05»; 
  Considerato altresi' che, per  l'effetto,  all'art.  12,  comma  1,
dell'ordinanza speciale n. 16/2021 l'importo di «euro  18.109.640,00»
viene sostituito con l'importo di «euro 20.166.722,05», l'importo  di
«euro 9.559.640,00» viene sostituito con l'importo di «11.616.722,05»
e l'importo di «euro 15.864.359,44» viene sostituito con l'importo di
«euro 17.921.441,49»; 
  Vista altresi' l'ordinanza speciale n. 20 del  15  luglio  2021  ex
art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del  2020,  recante  il  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Interventi  di
ricostruzione  nel  Comune  di  Pieve  Torina»  e,  in   particolare,
l'intervento di «Recupero Impianti sportivi  viale  Marconi»  di  cui
all'art. 1 punto n. 4), finanziato con un importo previsionale pari a
euro 2.200.000,00; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre  2024  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Incremento prezzi
di interventi di opere  pubbliche.  Modifiche  ed  integrazioni  alle
ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e
n. 31 del 31 dicembre 2021» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che
ha  autorizzato  un  incremento  del  contributo  per   il   suddetto
intervento di «Recupero Impianti  sportivi  viale  Marconi»  di  euro
558.639,09, per complessivi euro 2.758.639,09; 
  Considerato che per mero errore  materiale  in  occasione  di  tale
incremento  non  e'  stato  modificato  l'art.  1,   punto   n.   4),
dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021; 
  Considerata  la  nota  dell'USR  Marche  acquisita  alla  struttura
commissariale con prot. CGRTS-0020366-A-28/05/2025 che, con  riguardo
al lotto  1  del  predetto  intervento  -  ID  3117,  esprime  parere
favorevole  in  merito  alla  congruita'  economica  dell'adeguamento
prezzi ai sensi dell'OCSR n. 126/2022 e successive  modificazioni  ed
integrazioni  e  della  perizia  di  variante  in  diminuzione,   con
contestuale    rimodulazione    del    quadro    tecnico    economico
dell'intervento  per  un  importo  complessivo  di  euro  944.483,06,
comprensivo di  tutte  le  economie  di  gara,  in  aumento  di  euro
190.843,97 rispetto all'importo gia'  autorizzato  nell'ambito  delle
risorse  della   ordinanza   speciale   n.   20/2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni, pari a euro 753.639,09; 
  Considerato pertanto che si rende necessario finanziare il suddetto
importo mancante, pari a euro 190.843,97; 
  Ritenuto di incrementare l'importo stanziato  per  l'intervento  in
oggetto con un  importo  di  euro  190.843,97,  in  aumento  rispetto
all'importo di euro 753.639,09  stimato  dall'ordinanza  speciale  n.
20/2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3  del
decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'art. 1, punto  n.
4), dell'ordinanza speciale n. 20 del  15  luglio  2021,  sostituendo
l'espressione «importo previsionale stimato  2.200.000,00  euro»  con
«importo  stimato  in  2.949.483,06»,  includendo  sia   l'incremento
disposto dall'ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024, sia quello
disposto con la presente ordinanza; 
  Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'art. 11, comma 1,
sostituendo l'importo di «euro 17.968.000,00»  con  quello  di  «euro
18.158.843,97» e l'importo di  «euro  16.950.400,00»  con  quello  di
«euro 17.141.243,97»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  di
ricostruzione degli immobili  della  Provincia  di  Macerata»  e,  in
particolare, l'intervento di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
concernente «Edificio della prefettura o Palazzo del governo e Loggia
dei mercanti» - ID_78, ivi finanziato per  un  importo  pari  a  euro
13.336.000,00; 
  Considerata la nota dell'USR acquisita alla struttura commissariale
con prot. CGRTS-0020367-A-28/05/2025 che esprime parere favorevole in
merito alla congruita' economica del progetto esecutivo  relativo  al
predetto intervento, stimato in euro 16.445.038,15, in aumento per un
importo pari a euro 3.109.038,15  rispetto  all'importo  preventivato
nell'ordinanza speciale per euro 13.336.000,00; 
  Ritenuto  pertanto  di   incrementare   l'importo   stanziato   per
l'intervento in oggetto di euro  3.109.038,15,  in  aumento  rispetto
all'importo di  euro  13.336.000,00  programmato  come  da  ordinanza
speciale n. 24/2021, a carico della contabilita' speciale ex art.  4,
comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; 
  Considerato  che,  per  l'effetto,  si  rende  altresi'  necessario
modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'ordinanza  speciale  n.
24/2021,  modificando  le  parole  «euro  13.336.000,00»   in   «euro
16.445.038,15»; 
  Considerato  che,  per  l'effetto,  si  rende  altresi'  necessario
sostituire l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 24/2021 come
segue: «Agli oneri di cui alla presente  ordinanza  si  provvede  nel
limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto  ad
euro 11.788.741,37  all'interno  delle  risorse  gia'  stanziate  con
l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a  valere
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente
ordinanza»; 
  Verificato che la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016  alla  data  del  1°  luglio  2025  e'  pari  a  euro
1.085.174.537,11,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per  la  nuova  programmazione  e'  pari  a  euro
1.044.539.216,47; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo  di  dare  immediato  impulso  alle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione nei Comuni di  Loro  Piceno,  Poggio  Mirteto,  Ussita,
Pieve Torina e in Provincia di Macerata; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio  2025
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  con
nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31  dicembre
  2021 con riguardo al Comune di Loro Piceno 
 
  1. Con riguardo all'intervento in Comune  di  Loro  Piceno  di  cui
all'allegato 1 - ID 123  «Asilo  nido  Cardinale  G.  Mori  e  centro
sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del  31  dicembre
2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante
«Programma  straordinario  di  ricostruzione  e   definizione   delle
modalita' di attuazione  degli  interventi  finalizzati  al  recupero
delle strutture scolastiche dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria», e' autorizzato un incremento del  contributo
per un importo pari a euro 210.000,00. 
  2. Il contributo complessivo dell'intervento di  cui  al  comma  1,
pari a euro 700.000,00, trova copertura come segue: 
    a) euro 490.000,00  a  valere  sui  fondi  di  cui  all'ordinanza
commissariale n. 31 del 2021; 
    b) euro 210.000,00 a valere sulla contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021. 
  3. All'allegato 1 - ID 123 «Asilo nido Cardinale G. Mori  e  centro
sociale polivalente», dell'ordinanza speciale n. 31 del  31  dicembre
2021, l'importo di  490.000,00  euro  e'  sostituito  con  quello  di
700.000,00 euro e il contributo del conto termico, stimato al 30%, e'
eliminato.