Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto
legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista la nota del Comune di San Ginesio, acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS-0021003-A-3 giugno 2025, riguardante i
lavori di «riparazione danni con restauro e miglioramento sismico del
teatro comunale "G. Leopardi" danneggiato dagli eventi sismici del
2016», di proprieta' del Comune di San Ginesio e di alta rilevanza
storica e simbolica per la cittadinanza, nonche' particolarmente
significativo per la ripresa sociale ed economica del territorio
colpito dal sisma;
Considerato che dalla predetta nota emerge che:
con ordinanza sindacale n. 30 del 25 agosto 2016, in seguito
all'evento sismico del giorno precedente, veniva disposta
«L'inagibilita' parziale e il divieto di uso e di accesso del piano
primo e secondo (scala accesso al teatro al piano terra, platea,
palchi e circolo) dell'edificio destinato a Teatro comunale e sito in
p.zza A. Gentili e censito catastalmente al foglio 43 particelle 262
e 626»;
in data 10 novembre 2016 veniva compilata la Scheda Aedes ID
33466 con esito «E: edificio totalmente inagibile»;
con ordinanza sindacale n. 183 del 1° dicembre 2016 veniva
dichiarata la totale inagibilita' dell'immobile;
nel 2018 l'amministrazione comunale, ritenendo di primaria
importanza il recupero dell'edificio, decideva di intervenire tramite
fondi propri, per un importo pari a euro 1.748.316,68, per finanziare
la progettazione e poi l'esecuzione dei lavori di riparazione danni
con restauro e miglioramento sismico, indispensabili alla
conservazione e fruizione in sicurezza dell'edificio, prevedendosi
per gli impianti e le finiture solo le opere strettamente connesse
con le opere strutturali;
alla data odierna sono stati completati i lavori di riparazione
danni e miglioramento sismico del fabbricato ma risulta necessario un
finanziamento integrativo al fine di far fronte ad alcuni problemi
strutturali emersi nel corso dei lavori, in particolare con riguardo
ai solai, nonche' per realizzare impianti e finiture ad essi
correlati, al fine di consentire il completamento dei restauri e
raggiungere la piena agibilita' del Teatro;
l'Area tecnica lavori pubblici del Comune di San Ginesio ha
predisposto un progetto di variante, relativo alle opere non comprese
nell'intervento originario, il cui QTE prevede un finanziamento
integrativo complessivo (c.d. «Lotto 2») di 1.300.000,00 euro, per
cui si chiede il finanziamento a valere sulla contabilita' speciale
del Commissario straordinario;
al fine di agevolare e accelerare il completamento
dell'intervento, l'area Tecnica lavori pubblici chiede altresi' che
venga accordata una deroga alla disciplina vigente in materia di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per la
parte di finiture e impiantistica dei solai da affidare, non essendo
essa compresa nel progetto iniziale;
Ritenuta l'evidente rilevanza dell'intervento in questione;
Considerato, alla luce di quanto sopra, che gli interventi
sopravvenuti presentano i requisiti di criticita' e urgenza e che
sussistano sopravvenute circostanze oggettive, impreviste e non
prevedibili, non imputabili all'Amministrazione comunale, che rendono
necessaria la variante al fine di poter completare l'opera a regola
d'arte e garantirne la funzionalita' e la sicurezza statica e
sismica, nonche' l'agibilita' del Teatro;
Ritenuto pertanto che si possa accordare un finanziamento
integrativo per il c.d. «Lotto 2» per un importo pari a 1.300.000,00
euro;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di
ricostruzione delle strutture di cui all'allegato sub 1), ai sensi e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed
esperienza professionale;
Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di San Ginesio
gestione diretta dell'intervento in oggetto, essendo esso gia' il
soggetto attuatore dell'intervento da completare, e avendo esso un
Settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di
un'idonea capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione
dell'intervento in oggetto;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020,
i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche
professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo
tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla
realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i
soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla
esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita'
di progettazione e la direzione dei lavori;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al
di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.
36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di
realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, la
possibilita' di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.
36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1
a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non
prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un
numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie
semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte
all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza
rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti
per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n.
36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di
rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione
delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto
legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di
adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle
soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei
limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36
del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le
ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo
fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di
procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine
dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36
del 2023;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto
legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza
bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del
2023, di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e
l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della
verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17,
commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma
6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in
fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa
inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
(CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il
ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta
economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto di estendere all'intervento sul Teatro comunale, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 9 del 29
maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020
«Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di
infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di
istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato
per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area
sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC) e, in
particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del sub Commissario),
l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e
7, l'art. 8 (Disposizioni comuni ai Lotti A, B e C), l'art. 9
(Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi),
l'art. 10 (Conferenza dei servizi speciale), l'art. 11 (Collegio
consultivo tecnico);
Ritenuto altresi' di stanziare le risorse necessarie a finanziare i
predetti interventi, pari a euro 1.300.000,00, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 che, alla data del 1° luglio 2025 e' pari a euro
1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle
risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro
1.044.539.216,47;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo
scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla
ricostruzione nel Comune di San Ginesio;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con
nota prot. CGRTS-0025734-A-2 luglio 2025;
Dispone:
Art. 1
Individuazione dell'intervento di ricostruzione del Teatro comunale
«G. Leopardi» come di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in
premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare
criticita' l'intervento in Comune di San Ginesio relativo al
completamento dei lavori di «riparazione danni con restauro e
miglioramento sismico del teatro comunale "G. Leopardi" danneggiato
dagli eventi sismici del 2016», come meglio descritto nell'allegato
sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio
tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della
Regione Marche e struttura del sub Commissario in euro 1.300.000,00;
2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita'
ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub Commissario, acquisita al protocollo della struttura
commissariale con il n. CGRTS-0025254-A-30 giugno 2025, redatta a
seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la
ricostruzione della Regione Marche e Comune di San Ginesio:
a) il Teatro comunale e' un edificio vincolato ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004, di alta rilevanza storica e in quanto
tale meritevole di tutela;
b) il Teatro comunale ha una forte valenza simbolica per la
cittadinanza, e riveste quindi valore identitario;
c) il Teatro comunale costituisce un'attrattiva culturale e
turistica importante per la ripresa sociale ed economica del
territorio;
d) gli interventi intrapresi finora a carico del comune hanno
comportato un significativo avanzamento dei lavori che devono essere
ultimati al fine di restituire alla cittadinanza l'immobile,
rendendolo fruibile in sicurezza.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi
necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune
di San Ginesio, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle
Marche e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla
presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli
oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti
all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche
derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese
tecniche.