Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal  decreto  legislativo
31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
secondo la disciplina transitoria stabilita  nel  richiamato  decreto
legislativo n. 36 del 2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
    e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista la nota del Comune di San Ginesio, acquisita  alla  struttura
commissariale con prot. CGRTS-0021003-A-3 giugno 2025, riguardante  i
lavori di «riparazione danni con restauro e miglioramento sismico del
teatro comunale "G. Leopardi" danneggiato dagli  eventi  sismici  del
2016», di proprieta' del Comune di San Ginesio e  di  alta  rilevanza
storica e simbolica  per  la  cittadinanza,  nonche'  particolarmente
significativo per la ripresa  sociale  ed  economica  del  territorio
colpito dal sisma; 
  Considerato che dalla predetta nota emerge che: 
    con ordinanza sindacale n. 30 del  25  agosto  2016,  in  seguito
all'evento   sismico   del   giorno   precedente,   veniva   disposta
«L'inagibilita' parziale e il divieto di uso e di accesso  del  piano
primo e secondo (scala accesso al  teatro  al  piano  terra,  platea,
palchi e circolo) dell'edificio destinato a Teatro comunale e sito in
p.zza A. Gentili e censito catastalmente al foglio 43 particelle  262
e 626»; 
    in data 10 novembre 2016 veniva  compilata  la  Scheda  Aedes  ID
33466 con esito «E: edificio totalmente inagibile»; 
    con ordinanza sindacale  n.  183  del  1°  dicembre  2016  veniva
dichiarata la totale inagibilita' dell'immobile; 
    nel  2018  l'amministrazione  comunale,  ritenendo  di   primaria
importanza il recupero dell'edificio, decideva di intervenire tramite
fondi propri, per un importo pari a euro 1.748.316,68, per finanziare
la progettazione e poi l'esecuzione dei lavori di  riparazione  danni
con   restauro   e   miglioramento   sismico,   indispensabili   alla
conservazione e fruizione in  sicurezza  dell'edificio,  prevedendosi
per gli impianti e le finiture solo le  opere  strettamente  connesse
con le opere strutturali; 
    alla data odierna sono stati completati i lavori  di  riparazione
danni e miglioramento sismico del fabbricato ma risulta necessario un
finanziamento integrativo al fine di far fronte  ad  alcuni  problemi
strutturali emersi nel corso dei lavori, in particolare con  riguardo
ai  solai,  nonche'  per  realizzare  impianti  e  finiture  ad  essi
correlati, al fine di consentire  il  completamento  dei  restauri  e
raggiungere la piena agibilita' del Teatro; 
    l'Area tecnica lavori pubblici  del  Comune  di  San  Ginesio  ha
predisposto un progetto di variante, relativo alle opere non comprese
nell'intervento originario,  il  cui  QTE  prevede  un  finanziamento
integrativo complessivo (c.d. «Lotto 2») di  1.300.000,00  euro,  per
cui si chiede il finanziamento a valere sulla  contabilita'  speciale
del Commissario straordinario; 
    al   fine   di   agevolare   e   accelerare   il    completamento
dell'intervento, l'area Tecnica lavori pubblici chiede  altresi'  che
venga accordata una deroga alla  disciplina  vigente  in  materia  di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per la
parte di finiture e impiantistica dei solai da affidare, non  essendo
essa compresa nel progetto iniziale; 
  Ritenuta l'evidente rilevanza dell'intervento in questione; 
  Considerato,  alla  luce  di  quanto  sopra,  che  gli   interventi
sopravvenuti presentano i requisiti di criticita'  e  urgenza  e  che
sussistano  sopravvenute  circostanze  oggettive,  impreviste  e  non
prevedibili, non imputabili all'Amministrazione comunale, che rendono
necessaria la variante al fine di poter completare l'opera  a  regola
d'arte e  garantirne  la  funzionalita'  e  la  sicurezza  statica  e
sismica, nonche' l'agibilita' del Teatro; 
  Ritenuto  pertanto  che  si  possa   accordare   un   finanziamento
integrativo per il c.d. «Lotto 2» per un importo pari a  1.300.000,00
euro; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'allegato sub 1), ai sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Ritenuto che sia possibile riconoscere al  Comune  di  San  Ginesio
gestione diretta dell'intervento in oggetto,  essendo  esso  gia'  il
soggetto attuatore dell'intervento da completare, e  avendo  esso  un
Settore servizi tecnici dotato di  adeguato  organico  tecnico  e  di
un'idonea  capacita'  operativa  ed   esperienza   per   l'attuazione
dell'intervento in oggetto; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini  dell'accelerazione  degli  interventi,  i
soggetti   attuatori   potranno    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione e la direzione dei lavori; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  n.
36 del 2023 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione dell'intervento da parte  del  soggetto  attuatore,  la
possibilita' di affidamento diretto di lavori, servizi  e  forniture,
ivi compresi i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di  importo
inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo  n.
36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da  1
a 12 del medesimo decreto e dei  principi  di  tutela  della  salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono  i  presupposti
per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto  legislativo  n.
36 del 2023, selezionando  almeno  cinque  operatori  economici,  ove
esistenti, individuati in base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi  di  operatori  economici,  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle  procedure,  derogare  all'art.  108,  comma  3,  del   decreto
legislativo  n.  36  del  2023  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle
soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.  36
del 2023, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.  36
del 2023; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere  che  le  offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 107,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Ritenuto, per gli affidamenti di  contratti  di  importo  inferiore
alle soglie di cui all'art. 14 del  decreto  legislativo  n.  36  del
2023, di consentire  la  consegna  dei  lavori  in  via  d'urgenza  e
l'esecuzione  anticipata  del  contratto,  anche  nelle  more   della
verifica  dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17,
commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50,  comma
6, del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto di estendere all'intervento sul Teatro comunale, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'ordinanza  speciale  n.  9  del  29
maggio 2021, ex art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  76  del  2020
«Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola  di
infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi",  istituto  di
istruzione superiore "A. Gentili", istituto  professionale  di  stato
per l'industria  e  l'artigianato  "R.  Frau",  e  sistemazione  area
sportiva Via dei Tiratori» nel Comune  di  San  Ginesio  (MC)  e,  in
particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del  sub  Commissario),
l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e
7, l'art. 8 (Disposizioni comuni  ai  Lotti  A,  B  e  C),  l'art.  9
(Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi),
l'art. 10 (Conferenza dei  servizi  speciale),  l'art.  11  (Collegio
consultivo tecnico); 
  Ritenuto altresi' di stanziare le risorse necessarie a finanziare i
predetti  interventi,  pari  a  euro  1.300.000,00,  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che, alla data del 1° luglio  2025  e'  pari  a  euro
1.085.174.537,11,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per  la  nuova  programmazione  e'  pari  a  euro
1.044.539.216,47; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo  di  dare  immediato  impulso  alle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione nel Comune di San Ginesio; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio  2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  con
nota prot. CGRTS-0025734-A-2 luglio 2025; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dell'intervento di ricostruzione del  Teatro  comunale
  «G. Leopardi» come di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita'  l'intervento  in  Comune  di  San  Ginesio  relativo   al
completamento  dei  lavori  di  «riparazione  danni  con  restauro  e
miglioramento sismico del teatro comunale "G.  Leopardi"  danneggiato
dagli eventi sismici del 2016», come meglio  descritto  nell'allegato
sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per una  stima  quantificata  e  condivisa  tra  ufficio
tecnico comunale,  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  della
Regione Marche e struttura del sub Commissario in euro 1.300.000,00; 
  2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita'
ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del  sub  Commissario,  acquisita  al  protocollo   della   struttura
commissariale con il n. CGRTS-0025254-A-30  giugno  2025,  redatta  a
seguito dell'istruttoria congiunta  con  l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Marche e Comune di San Ginesio: 
    a) il Teatro comunale e'  un  edificio  vincolato  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 42/2004, di alta rilevanza storica e in quanto
tale meritevole di tutela; 
    b) il Teatro comunale ha  una  forte  valenza  simbolica  per  la
cittadinanza, e riveste quindi valore identitario; 
    c) il  Teatro  comunale  costituisce  un'attrattiva  culturale  e
turistica  importante  per  la  ripresa  sociale  ed  economica   del
territorio; 
    d) gli interventi intrapresi finora a  carico  del  comune  hanno
comportato un significativo avanzamento dei lavori che devono  essere
ultimati  al  fine  di  restituire  alla   cittadinanza   l'immobile,
rendendolo fruibile in sicurezza. 
  3. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune
di San Ginesio, dall'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  delle
Marche e dalla  struttura  commissariale,  nell'allegato  n.  1  alla
presente  ordinanza  sono  indicati  le  singole  opere  e  i  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.