IL DIRETTORE 
                 del servizio fitosanitario centrale 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.  4  del  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   inerente   «Regolamento   recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288,  con  il  quale  sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le  relative
competenze; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile  2024,
con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Bruno  Caio  Faraglia,
dirigente di seconda fascia,  l'incarico  di  direttore  dell'ufficio
dirigenziale non generale DISR V - Servizio  fitosanitario  centrale,
produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo  rurale
del Dipartimento della politica  agricola  comune  e  dello  sviluppo
rurale; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  38839  del  29  gennaio  2025,
registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n.  193,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2025; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento  della  politica  agricola
comune e dello sviluppo rurale prot. n.  100435  del  4  marzo  2025,
registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione
degli  obiettivi  definiti  dal  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo  2025,
n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti
e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno
2025; 
  Vista l'istanza presentata in data 21 maggio  2025  dal  Centro  di
saggio «Res Agraria S.r.l.» con sede in via A. Canova n. 19/2 - 64018
Tortoreto Lido (TE); 
  Visto il verbale n.  0366630  del  6  agosto  2025,  relativo  alla
verifica di conformita' effettuata in data 4 agosto 2025  dal  gruppo
ispettivo nominato con nota n. 0275763 del 18 giugno 2025; 
  Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  21
maggio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari,  effettuata  presso  il  Centro
«Res Agraria S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» con sede in via A. Canova n. 19/2
- 64018 Tortoreto Lido (TE), e' riconosciuto centro di saggio  idoneo
ad effettuare prove ufficiali  di  campo  con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    c) incidenza sulla resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    e)   osservazioni    riguardanti    gli    effetti    collaterali
indesiderabili (di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1); 
    g) valutazione  del  comportamento  dei  residui  delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti  a  partire  dall'applicazione  fino  al
momento della  raccolta  o  della  commercializzazione  dei  prodotti
immagazzinati (allegato II, punto 6.2); 
    h) definizione del bilancio generale dei residui  delle  sostanze
attive (allegato II, punto 6.3); 
    i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato II, punto 6.6); 
    j) prove di  campo  ambientali  ed  ecotossicologiche  atte  alla
valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1 e 7.2); 
    k) studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei  dati
sull'esposizione (allegato III, punto 7.2); 
    l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1); 
    m) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2); 
    n) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (allegato III, punto 8.5); 
    o) individuazione dei tempi di carenza  per  impieghi  in  pre  o
post-raccolta (allegato III, punto 8.6); 
    p) prove su destino e  comportamento  ambientale  (allegato  III,
punti 9.1-9.3); 
    q) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi  non
bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e la determinazione dell'entita' dei residui di prodotti
fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    a) aree non agricole; 
    b) colture arboree; 
    c) colture erbacee; 
    d) colture forestali; 
    e) colture medicinali e aromatiche; 
    f) colture ornamentali; 
    g) colture orticole; 
    h) colture tropicali; 
    i) concia sementi; 
    j) conservazione post-raccolta; 
    k) diserbo; 
    l) entomologia; 
    m) microbiologia agraria; 
    n) nematologia; 
    o) patologia vegetale; 
    p) zoologia agraria; 
    q) produzione sementi; 
    r) vertebrati dannosi; 
    s) sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti; 
    t) trasformati; 
    u) residui nel suolo; 
    v) esposizione operatore.