IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge  15  marzo  1997  n.  59»,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo settore e per  la  disciplina  del  servizio
civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero
cattolico in servizio nelle diocesi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della  Corte  dei  conti»  e  in
particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220,  recante  «Norme
in materia di riordino della vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile  2001,  n.  142,
recante: "Revisione della legislazione in  materia  cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.
106»; 
  Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117
inerente al funzionamento del  Registro  unico  nazionale  del  terzo
settore (RUNTS); 
  Visto il titolo XI del medesimo decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 117, recante «Dei controlli e del coordinamento» che apporta norme
sul sistema dei controlli sugli enti del terzo settore; 
  Visto in particolare l'articolo 93 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il quale, ai commi 1, 3 e 5, stabilisce  che  l'Ufficio
del registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  territorialmente
competente esercita le attivita' di  controllo  nei  confronti  degli
enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio,  al
fine di accertare  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti
necessari all'iscrizione, il perseguimento delle  finalita'  civiche,
solidaristiche o di utilita' sociale e l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'iscrizione al registro, potendo altresi' a tal fine il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   appositamente
autorizzare le reti associative di cui all'articolo 41,  comma  2,  e
gli enti accreditati come Centro di servizio per il  volontariato  di
cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo,  che  risultino
in  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  professionali  necessari  a
garantire l'efficace espletamento delle attivita' di controllo; 
  Visto altresi' in particolare l'articolo 93, comma 2,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di controlli sugli enti
in possesso della qualifica di impresa sociale; 
  Considerato che le risorse di cui  all'articolo  53,  comma  3  del
menzionato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  disponibili  a
legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 8060 dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, ammontano, al netto di impegni assunti, ad  euro  13.499.072
nel 2025, ad  euro  14.267.268  nel  2026  e  ad  euro  15.000.000  a
decorrere dal 2027; 
  Considerato che le risorse di cui  all'articolo  96  comma  1,  del
citato decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.117,  disponibili  a
legislazione  vigente  e  iscritte  sul  capitolo  n.   3526,   piano
gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ammontano ad euro  3,61  milioni  a
decorrere dal 2025; 
  Visto in particolare anche l'articolo 96 del decreto legislativo n.
117 del 2017, secondo cui, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'Interno  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono  definiti
le forme, i contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, controllo  e  monitoraggio,  le  modalita'  di
raccordo con le altre amministrazioni interessate e gli schemi  delle
relazioni annuali, nonche' i criteri, i requisiti e le procedure  per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo  da  parte
delle reti associative nazionali e dei  centri  di  servizio  per  il
volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati ed i criteri,  che
tengano anche conto delle dimensioni  degli  enti  da  controllare  e
delle attivita' da porre in essere, per  l'attribuzione  ai  soggetti
autorizzati  ad  effettuare  i  controlli  delle   relative   risorse
finanziarie; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 recante  «Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge  19
ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 settembre 2020, n. 106, recante «Definizione  delle  procedure  di
iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle
regole per  la  predisposizione,  la  tenuta,  la  conservazione  del
registro unico  nazionale  del  terzo  settore»,  ed  in  particolare
l'articolo 21 sulla revisione d'ufficio del registro; 
  Visto il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
cultura recante «Regolamento concernente le modalita'  di  attuazione
del social bonus»; 
  Considerato che, ai fini del presente decreto, ai sensi  di  quanto
stabilito dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117, e dall'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220, sono fatte salve le attribuzioni delle  amministrazioni
competenti in materia di societa' di mutuo soccorso  ai  sensi  della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni; 
  Acquisito  in  data  9  luglio  2025   il   parere   del   Ministro
dell'interno; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano - Repertorio atto n. 126/CSR - nella  seduta  del  30  luglio
2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha ad oggetto: 
    a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle
modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e degli  Uffici
del registro unico nazionale del terzo settore, di seguito denominati
«RUNTS»,  delle  funzioni  di  vigilanza,  controllo  e  monitoraggio
relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo
settore, di seguito denominati  «ETS»,  di  cui  all'articolo  2  del
presente decreto; 
    b) la definizione  delle  modalita'  di  raccordo  con  le  altre
amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di
cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017; 
    c)  la  definizione  dei  criteri,  requisiti  e  procedure   per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo  da  parte
delle reti associative nazionali,  di  seguito  denominate  «RAN»,  e
degli enti accreditati come centri di servizio per  il  volontariato,
di seguito denominati «CSV», delle forme di vigilanza  da  parte  del
Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri  per  l'attribuzione
ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste. 
  2. Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale di  competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro,   l'attivita'   di   controllo   di   competenza   di   altre
amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di  controlli  previste
dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli  di
cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da  parte
dell'amministrazione   finanziaria.   L'amministrazione   finanziaria
trasmette al competente  Ufficio  del  RUNTS  gli  elementi  utili  a
valutare la cancellazione di  un  ETS  dal  RUNTS,  risultanti  dalle
attivita' di  controllo  da  essa  svolte,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117  del  2017.  Sono
altresi' fatti salvi i controlli  amministrativi  e  contabili  delle
amministrazioni pubbliche  e  degli  enti  territoriali  che  erogano
risorse  finanziarie  o  concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o
strumentali di qualsiasi genere agli ETS  per  lo  svolgimento  delle
attivita' statutarie di interesse generale, necessari  a  verificarne
il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari. 
  3. I  controlli  sugli  ETS,  di  cui  al  presente  decreto,  sono
esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione  sociale
svolta  dagli  enti  medesimi.  Se  ne  ricorrono  i  presupposti   i
competenti Uffici del RUNTS, all'esito  dei  controlli  esperiti  dai
soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti  dal  decreto
legislativo  n.  117  del  2017,  con  particolare  riferimento  agli
articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma  1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni  di
cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai  fini  della  revisione
periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del  medesimo  decreto
legislativo n. 117 del 2017.  L'Ufficio  del  RUNTS  competente  puo'
utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS
costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di
cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. 
  4. Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente
decreto, le  RAN  e  i  CSV,  di  seguito  congiuntamente  denominati
«Soggetti autorizzati»,  che  ne  facciano  richiesta,  all'esercizio
dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti. 
  5. Ai fini del presente decreto, si considerano «enti aderenti» gli
ETS che abbiano dichiarato al RUNTS,  con  le  modalita'  di  cui  al
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  15
settembre 2020, n.  106,  la  propria  affiliazione  ad  un  soggetto
autorizzato. 
  6. Il presente decreto non si applica agli enti in  possesso  della
qualifica di impresa sociale, che  sono  sottoposti  a  vigilanza  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  n.  112  del  2017  e
relative disposizioni di attuazione. 
  7. Il presente decreto non si applica  altresi'  alle  societa'  di
mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione  f)  del  RUNTS,  che
sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.