IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti
in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare, l'articolo 8, comma
2»;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale» e, in
particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» e, in
particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, gli articoli 46 e 47;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante
«Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi
in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio
idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per
provvedere al proprio sostentamento;
Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14
gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso
nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state
accolte tutte le osservazioni proposte;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 16 luglio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.
112, con il presente decreto sono definite:
a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento
dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il
reinserimento sociale dei detenuti;
b) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo
stesso;
c) le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi
necessari per l'iscrizione nell'elenco;
d) le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle
strutture residenziali;
e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle
suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di
un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non
sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di
garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 04 luglio 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture
residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale
dei detenuti). - 1.Allo scopo di semplificare la procedura
di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un
piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte
e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco
delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al
reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni
regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e
l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite la disciplina relativa alla formazione e
all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del
presente articolo, le modalita' di esercizio dell'attivita'
di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i
requisiti di qualita' dei servizi necessari per
l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero
delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al
comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per
l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che
non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in
condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere
al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 6.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad
una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di
servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e
di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti,
compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o
disagio psichico, che non richiedono il trattamento in
apposite strutture riabilitative.
4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma
1, in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere
anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono
considerate luogo di privata dimora ai fini di cui
all'articolo 284 del codice di procedura penale.
5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito
mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori
di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul
territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di
carattere tecnico individuati con il decreto di cui al
comma 2.
6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei
detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e
sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per
provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa
di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei
capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.
6-bis.Per ampliare le opportunita' di accesso dei
detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie
pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei
posti disponibili nelle predette strutture nonche' per
potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti
penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti e'
autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a
valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della
cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26
novembre 2010, n. 199.».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 09 agosto 1975.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.
- Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive
brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
di legge, le pene sostitutive della reclusione e
dell'arresto sono disciplinate dal Capo III dellalegge 24
novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione
domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal
giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto
non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo'
essere applicato dal giudice in caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata
dal giudice in caso di condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a un anno.».
- Si riportano gli articoli 335-bis, 444 e 673 del
codice di procedura penale:
«Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione
ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione
nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola,
determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o
amministrativa per la persona alla quale il reato e'
attribuito.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600 quinquies, nonche' 609 bis, 609
ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del
codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
«Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del
reato). - 1. Nel caso di abrogazioneo di dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice,
il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per
estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante:
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.148 del 29 giugno 2015:
«Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti
alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali
con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle
risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e
non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti
disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni
e servizi e degli interventi in materia di edilizia,
predisposizione dei relativi atti di programmazione e
progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni
e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei
beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei
relativi beni mobili e strumentali;
b) Direzione generale per la giustizia minorile e
riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali
dell'autorita' giudiziaria minorile; emanazione delle
direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili;
verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con
la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri
enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati
all'attivita' socioeducativa; attivita' di prevenzione
della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e
delle Conferenze locali per la giustizia riparativa,
nonche' istruttoria per la nomina degli esperti di cui
all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e
monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e
relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di
cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del
2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60,
programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari
agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del
medesimo decreto legislativo; attivita' di studio e
ricerca;
c) Direzione generale per la giustizia di
comunita': analisi, elaborazione ed emanazione delle
direttive tecniche per l'intervento degli uffici di
esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della
legge 26 luglio 1975, n. 35423; ricognizione e valutazione
della loro attuazione; relazioni con la magistratura di
cognizione e di sorveglianza; attivita' di studio e
ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni
con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene
sostitutive e della messa alla prova.
3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita'
ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie
italiane ed estere.».
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio
2001:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1.Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento147e di non aver presentato domanda di
concordato.
Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
21 maggio 2001, n. 308 recante: «Regolamento concernente
«Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
2001.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 15 giugno 2002.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.
547 recante: «Disposizioni sulla riforma penitenziaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno
1932:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa
delle ammende puo' utilizzare personale, locali,
attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria,
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nellalegge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi
contenuti nellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati
dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi
dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, rispettivamente entro il termine di
presentazione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e'
trasmesso anche alla Corte dei conti.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.