IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti
in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare,  l'articolo  8,  comma
2»; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230   recante   «Regolamento   concernente   norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,   n.   1398   recante
«Approvazione  del  testo  definitivo  del  codice  penale»   e,   in
particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»  e,  in
particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, gli articoli 46 e 47; 
  Visto il decreto della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n.  308  recante
«Regolamento   concernente   i   requisiti   minimi   strutturali   e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e  delle
strutture  a  ciclo  residenziale   e   semiresidenziale,   a   norma
dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115  recante  «Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto lo stanziamento di sette milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 a valere sui capitoli di  bilancio  dell'ente  di  cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli  interventi
in favore dei detenuti che non  sono  in  possesso  di  un  domicilio
idoneo e sono in  condizioni  socio-economiche  non  sufficienti  per
provvedere al proprio sostentamento; 
  Uditi il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del  14
gennaio  2025  e  il  parere   definitivo   dal   medesimo   espresso
nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025,  del  quale  sono  state
accolte tutte le osservazioni proposte; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 16 luglio 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 4  luglio  2024,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2024,  n.
112, con il presente decreto sono definite: 
    a) la disciplina relativa  alla  formazione  e  all'aggiornamento
dell'elenco delle  strutture  residenziali  per  l'accoglienza  e  il
reinserimento sociale dei detenuti; 
    b) le modalita' di esercizio dell'attivita'  di  vigilanza  sullo
stesso; 
    c) le caratteristiche e  i  requisiti  di  qualita'  dei  servizi
necessari per l'iscrizione nell'elenco; 
    d) le modalita' di recupero delle spese per la  permanenza  nelle
strutture residenziali; 
    e) i presupposti soggettivi  e  di  reddito  per  l'accesso  alle
suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso  di
un  domicilio  idoneo  e  sono  in  condizioni  socio-economiche  non
sufficienti per provvedere  al  proprio  sostentamento,  al  fine  di
garantire il rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'articolo  8,
comma 6, del decreto-legge 4 luglio  2024,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto-legge  4  luglio
          2024,  n.  92   recante:   «Misure   urgenti   in   materia
          penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale
          del Ministero della giustizia», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  155  del  04  luglio  2024,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112: 
                «Art.  8  (Disposizioni  in  materia   di   strutture
          residenziali per l'accoglienza e il  reinserimento  sociale
          dei detenuti). - 1.Allo scopo di semplificare la  procedura
          di accesso alle misure penali di comunita' e  agevolare  un
          piu' efficace reinserimento delle persone  detenute  adulte
          e' istituito presso il Ministero della giustizia un  elenco
          delle strutture residenziali idonee  all'accoglienza  e  al
          reinserimento sociale. L'elenco e'  articolato  in  sezioni
          regionali ed e' tenuto dal Dipartimento  per  la  giustizia
          minorile  e  di  comunita'  che  ne  cura   la   tenuta   e
          l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. 
                2. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono definite la  disciplina  relativa  alla  formazione  e
          all'aggiornamento  dell'elenco  di  cui  al  comma  1   del
          presente articolo, le modalita' di esercizio dell'attivita'
          di  vigilanza  sullo  stesso  e  le  caratteristiche  e   i
          requisiti   di   qualita'   dei   servizi   necessari   per
          l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di  cui  al  primo
          periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di  recupero
          delle spese per la permanenza nelle  strutture  di  cui  al
          comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito  per
          l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che
          non sono in possesso di  un  domicilio  idoneo  e  sono  in
          condizioni socio-economiche non sufficienti per  provvedere
          al proprio sostentamento, al fine di garantire il  rispetto
          del limite di spesa di cui al comma 6. 
                3. Ai fini  dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al
          comma 1, le strutture residenziali garantiscono,  oltre  ad
          una idonea  accoglienza  residenziale,  lo  svolgimento  di
          servizi di assistenza, di riqualificazione professionale  e
          di reinserimento socio-lavorativo dei  soggetti  residenti,
          compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o
          disagio psichico, che  non  richiedono  il  trattamento  in
          apposite strutture riabilitative. 
                4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al  comma
          1, in presenza di specifica  disponibilita'  ad  accogliere
          anche soggetti in regime di  detenzione  domiciliare,  sono
          considerate  luogo  di  privata  dimora  ai  fini  di   cui
          all'articolo 284 del codice di procedura penale. 
                5. L'elenco di cui al comma 1 deve  essere  istituito
          mediante il ricorso ad un avviso  pubblico  finalizzato  ad
          acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti  gestori
          di strutture  aventi  carattere  residenziale  ubicate  sul
          territorio  nazionale  e  rispondenti   ai   requisiti   di
          carattere tecnico individuati con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2. 
                6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei
          detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo  e
          sono in condizioni  socio-economiche  non  sufficienti  per
          provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa
          di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti  dei
          capitoli del bilancio della  Cassa  delle  ammende  di  cui
          all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547. 
                6-bis.Per ampliare le  opportunita'  di  accesso  dei
          detenuti   tossicodipendenti   alle   strutture   sanitarie
          pubbliche o a strutture private accreditate, ai  sensi  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui aldecreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, per incrementare  il  contingente  annuo  dei
          posti disponibili  nelle  predette  strutture  nonche'  per
          potenziare i servizi per le dipendenze presso gli  istituti
          penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti  e'
          autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si  provvede  a
          valere sugli stanziamenti dei capitoli  di  bilancio  della
          cassa delle ammende di cui all'articolo  4  della  legge  9
          maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della  legge  26
          novembre 2010, n. 199.». 
              - La legge 26  luglio  1975,  n.  354  recante:  «Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 09 agosto 1975. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          2000,  n.   230   recante:   «Regolamento   recante   norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000. 
              - Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale: 
                «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle  pene  detentive
          brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
          di  legge,  le  pene   sostitutive   della   reclusione   e
          dell'arresto sono disciplinate dal Capo III  dellalegge  24
          novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
                  1) la semiliberta' sostitutiva; 
                  2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
                  3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
                  4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
                La   semiliberta'   sostitutiva   e   la   detenzione
          domiciliare  sostitutiva  possono  essere   applicate   dal
          giudice in caso di condanna alla reclusione  o  all'arresto
          non superiori a quattro anni. 
                Il  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo  puo'
          essere applicato dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
          reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. 
                La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere  applicata
          dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla   reclusione   o
          all'arresto non superiori a un anno.». 
              - Si riportano gli articoli  335-bis,  444  e  673  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 335-bis (Limiti  all'efficacia  dell'iscrizione
          ai fini civili e amministrativi). - 1. La  mera  iscrizione
          nel registro di cui all'articolo 335  non  puo',  da  sola,
          determinare effetti  pregiudizievoli  di  natura  civile  o
          amministrativa per  la  persona  alla  quale  il  reato  e'
          attribuito.». 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,  600  quater,   secondo   comma,   600   quater   1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600 quinquies, nonche' 609 bis, 609
          ter, 609 quater e 609 octies  del  codice  penale,  nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322  bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
          giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'
          tuttavia condannato  al  pagamento  delle  spese  sostenute
          dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti  motivi  per
          la compensazione totale  o  parziale.  Non  si  applica  la
          disposizione  dell'articolo  75,  comma   3.   Si   applica
          l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, primo comma, 317,  318,  319,  319  ter,  319
          quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346  bis  del
          codice penale, la parte, nel formulare la  richiesta,  puo'
          subordinarne   l'efficacia   all'esenzione    dalle    pene
          accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
                «Art. 673 (Revoca della sentenza per  abolizione  del
          reato). - 1. Nel caso di abrogazioneo di  dichiarazione  di
          illegittimita' costituzionale della  norma  incriminatrice,
          il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
          il decreto penale dichiarando che il fatto non e'  previsto
          dalla  legge  come   reato   e   adotta   i   provvedimenti
          conseguenti. 
                2. Allo stesso modo provvede quando e'  stata  emessa
          sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere  per
          estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.». 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.  84  recante:
          «Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   della
          giustizia e riduzione degli  uffici  dirigenziali  e  delle
          dotazioni organiche», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.148 del 29 giugno 2015: 
                «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e  di
          comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia  minorile
          e di comunita' esercita le funzioni e  i  compiti  inerenti
          alle aree funzionali  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera d), del decreto legislativo. 
                2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  comma
          1 sono istituiti i seguenti  uffici  dirigenziali  generali
          con le competenze di seguito indicate: 
                  a)  Direzione  generale  del  personale   e   delle
          risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e
          non   dirigenziale;   relazioni   sindacali;   procedimenti
          disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni
          e servizi  e  degli  interventi  in  materia  di  edilizia,
          predisposizione  dei  relativi  atti  di  programmazione  e
          progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni
          e servizi e gestione dei relativi contratti;  gestione  dei
          beni demaniali e patrimoniali,  dei  beni  immobili  e  dei
          relativi beni mobili e strumentali; 
                  b) Direzione generale per la giustizia  minorile  e
          riparativa:    esecuzione    dei    provvedimenti    penali
          dell'autorita'  giudiziaria  minorile;   emanazione   delle
          direttive tecniche per l'intervento dei  servizi  minorili;
          verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con
          la magistratura minorile, con gli enti locali e  gli  altri
          enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni  del
          volontariato,  del  lavoro  e  delle  imprese,  finalizzati
          all'attivita'  socioeducativa;  attivita'  di   prevenzione
          della devianza; segretariato della Conferenza  nazionale  e
          delle  Conferenze  locali  per  la  giustizia   riparativa,
          nonche' istruttoria per la  nomina  degli  esperti  di  cui
          all'articolo 61, commi 2 e 5, del  decreto  legislativo  10
          ottobre 2022, n. 150; istruttoria per  la  definizione  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni;  coordinamento   e
          monitoraggio dei servizi  per  la  giustizia  riparativa  e
          relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di
          cui all'articolo 66 del  decreto  legislativo  n.  150  del
          2022;  tenuta   dell'elenco   di   cui   all'articolo   60,
          programmazione delle  risorse  e  trasferimenti  finanziari
          agli enti locali di  cui  all'articolo  67,  comma  1,  del
          medesimo  decreto  legislativo;  attivita'  di   studio   e
          ricerca; 
                  c)  Direzione  generale   per   la   giustizia   di
          comunita':  analisi,  elaborazione  ed   emanazione   delle
          direttive  tecniche  per  l'intervento  degli   uffici   di
          esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo  72  della
          legge 26 luglio 1975, n. 35423; ricognizione e  valutazione
          della loro attuazione; relazioni  con  la  magistratura  di
          cognizione  e  di  sorveglianza;  attivita'  di  studio   e
          ricerca; elaborazione e stipula di  accordi  e  convenzioni
          con enti pubblici e privati  per  l'esecuzione  delle  pene
          sostitutive e della messa alla prova. 
                3. Il  Capo  del  Dipartimento  esercita  l'attivita'
          ispettiva e tiene i rapporti con le  autorita'  giudiziarie
          italiane ed estere.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  46  e  47  del  decreto
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42  del  20  febbraio
          2001: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). -  1.Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno  2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento147e  di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato. 
                Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Il decreto del Ministro per la  solidarieta'  sociale
          21 maggio 2001, n. 308  recante:  «Regolamento  concernente
          «Requisiti   minimi   strutturali   e   organizzativi   per
          l'autorizzazione  all'esercizio   dei   servizi   e   delle
          strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a  norma
          dell'articolo 11 della L. 8  novembre  2000,  n.  328»»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  28  luglio
          2001. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante:
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  179  del  2  agosto
          2017. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002  n.  115  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139
          del 15 giugno 2002. 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.
          547 recante: «Disposizioni  sulla  riforma  penitenziaria»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129  del  06  giugno
          1932: 
                «Art.    4.    - 1.    Presso     il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente  dotato
          di personalita' giuridica. 
                2. La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi  di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di  edilizia  penitenziaria  finalizzati  al  miglioramento
          delle condizioni carcerarie. 
                3.  Organi  della  cassa  delle  ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  presso
          l'ente. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento  di  cui   aldecreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
                5. Nell'espletamento  delle  sue  funzioni  la  cassa
          delle   ammende   puo'   utilizzare   personale,    locali,
          attrezzature e  mezzi  dell'amministrazione  penitenziaria,
          nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
          tale scopo presso la medesima amministrazione. 
                6. Il bilancio di previsione ed il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i  principi  contenuti  nellalegge  31
          dicembre 2009, n. 196,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Il bilancio di previsione ed il  conto  consuntivo
          degli Archivi notarili, sono  redatti  secondo  i  principi
          contenuti nellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati
          dal Ministro della giustizia di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Gli  stessi  sono  trasmessi
          dal Ministro della giustizia alle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, rispettivamente entro il termine di
          presentazione del  disegno  di  legge  di  bilancio  e  del
          disegno di legge del rendiconto.  Il  conto  consuntivo  e'
          trasmesso anche alla Corte dei conti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge  4
          luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.