IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della  marina
mercantile 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove
percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti  agricoli  e
ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto  n.
633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31  gennaio
di ciascun anno ai sensi dell'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972,  le  percentuali  di
compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al
legno e alla legna da ardere sono innalzate  nel  limite  massimo  di
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo 27 agosto  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2019,  che
ha stabilito l'innalzamento al  6  per  cento  della  percentuale  di
compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna  da  ardere,
escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 45 del 23  febbraio  2021,  che  ha  stabilito
l'innalzamento al 6,4 per cento della  percentuale  di  compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso  quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 19 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 308 del 29 dicembre 2021,  che  ha  confermato
l'innalzamento al 6,4 per cento della  percentuale  di  compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso  quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 10 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2022,  che  ha  confermato
l'innalzamento al 6,4 per cento della  percentuale  di  compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso  quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che,  per  l'anno  2023  non  e'  stato  emanato  alcun
decreto; 
  Considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024  e  2025,
il limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  annui  derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e
la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui al  citato
art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633,
del 1972, applicabili al legno e alla legna da ardere possono  essere
fissate nella misura del 6,4 per cento; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Percentuali di compensazione 
                per le cessioni di prodotti agricoli 
 
  1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti  elencati
nei punti 43) e 45) della  tabella  A,  parte  prima,  allegata  allo
stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti  misure
per gli anni 2024 e 2025: 
    n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi,  ramaglie  o  fascine;
cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ... 6,4 per cento; 
    n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno  tropicale
(v.d. 44.04) ... 6,4 per cento.