IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena nonche' la  delibera  del  20  marzo  2024  con  cui  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato  di  ulteriori  dodici
mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8  maggio  2023  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31  maggio  2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3
ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023,  n.  1031  del  10  ottobre
2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e  n.  1080  del  15  marzo  2024,
recanti  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile   in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche  che,  a  partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di  Ravenna,  di
Forli-Cesena e Rimini»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 1087 del 5 luglio 2024 e  n.  1120  del  18  dicembre  2024
recanti,  rispettivamente,  «Ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attivita' e  le
funzioni di Commissario delegato e  soggetto  responsabile  poste  in
capo al Presidente per della  Regione  Emilia-Romagna»  e  «Ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile  finalizzate  a  consentire   la
prosecuzione delle attivita' e delle funzioni di Commissario delegato
e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  100  del  31  luglio  2023,  recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023  e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge  n.  61
del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha  previsto  la
nomina di un commissario straordinario  alla  ricostruzione  per  gli
eventi in parola fino al 31 maggio 2026; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio  2023,  n.  100,  recante  «Disciplina  del  passaggio   delle
attivita' e delle funzioni di assistenza  alla  popolazione  e  delle
altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1  del  2018  che
sono trasferite alla gestione commissariale  straordinaria  ai  sensi
dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»; 
  Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023,  richiamato  dall'art.  1,
comma 1  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, che trasferisce al commissario straordinario  le  eventuali
residue attivita' di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 25,  comma
2 del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei Piani  degli
interventi riportati nel citato allegato A; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per garantire il subentro  nel  regime  ordinario  della
  Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al  superamento
  della situazione di criticita' determinatasi in  conseguenza  delle
  avverse condizioni meteorologiche che,  a  partire  dal  giorno  1°
  maggio  2023,  hanno  colpito  il  territorio  delle  Province   di
  Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara,  di  Ravenna,  di
  Forli-Cesena e di Rimini 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  delle
ordinanze del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
992/2023  e  n.  1120/2024  nel   coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati   in   premessa,   pianificati,
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia-Romagna  e'  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei Piani  degli  interventi  di
cui all'allegato A del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  11  agosto  2023  citato  in  premessa  e  nelle  eventuali
rimodulazioni  degli   stessi,   gia'   formalmente   approvati   dal
Dipartimento della protezione civile  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.   Il   soggetto
responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi,  ferma  in  ogni
caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad  avvalersi
delle disposizioni derogatorie agli articoli del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste
dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile  n.  992  dell'8  maggio  2023,   ovvero   le   corrispondenti
disposizioni  del  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36   e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   per    la
rimodulazione dei termini analiticamente individuati agli articoli  3
e 6 della sopra citata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 992/2023. 
  3.  Al  fine  di  consentire  senza  soluzione  di  continuita'  il
definitivo completamento delle  attivita'  previste  nell'ambito  del
supporto tecnico ingegneristico attivato nei  confronti  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile  della
Regione Emilia-Romagna, la durata della convenzione conclusa  con  la
societa' Fintecna, prevista dall'art. 1 dell'ordinanza n.  1029/2023,
e' estesa di ulteriori 3 mesi a far data dalla scadenza  dello  stato
di emergenza, nel limite delle risorse stanziate e  gia'  programmate
dal Piano degli interventi  finalizzate  allo  scopo.  Al  definitivo
scadere della durata della convenzione, si provvedera'  al  pagamento
degli oneri complessivi  prima  con  le  risorse  del  fondo  per  le
emergenze nazionali e poi con quelle dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'art. 1 comma
3  dell'ordinanza  n.  1029/2023.  Le  eventuali  risorse  non  spese
verranno trasferite con le modalita' di cui al comma 8. 
  4. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi con il relativo stato di attuazione  e  il  cronoprogramma
per quelli non conclusi. 
  5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna  e  dei  soggetti  gia'  individuati  dal  commissario
delegato, nonche' di  tutti  i  soggetti  non  gia'  individuati  dal
commissario,  qualora  sia  necessario  avvalersene,  sulla  base  di
apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il soggetto responsabile utilizza  le  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 6402 aperta ai sensi della  richiamata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
992/2023, che viene al medesimo intestata fino al 4 maggio  2027.  Le
eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in  premessa,
non attribuite a interventi gia'  pianificati  e  approvati,  vengono
restituite,  se  disponibili  sulla  contabilita'  speciale,  con  le
modalita' di cui al comma  8,  ovvero,  ove  non  ancora  trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma  2,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 1  del  2  gennaio  2018,  sulla  medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle  amministrazioni  di
provenienza. 
  7. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza le cui somme sono trasferite con le modalita'  previste  al
comma 8. 
  8. All'esito del definitivo completamento delle attivita'  previste
nei Piani di cui al comma  2  le  risorse  finanziarie  residue  sono
trasferite con le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  agosto  2023  citato  in
premessa, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di  diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 8. 
  10. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto  responsabile,  inoltre,
alla  chiusura  della  citata  contabilita'  speciale,  fornisce   al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  delle  attivita'
svolte  e,  a  seguito  dell'effettiva  ultimazione  di   tutti   gli
interventi  ricompresi  nei  Piani  approvati,  provvede  altresi'  a
inviare una comunicazione conclusiva. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 6,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione, ferme restando le competenze dei  soggetti  attuatori  ai
sensi della vigente normativa. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 settembre 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano