IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale
eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o
movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena nonche' la delibera del 20 marzo 2024 con cui il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici
mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023 recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3
ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre
2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e n. 1080 del 15 marzo 2024,
recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di
Forli-Cesena e Rimini»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1087 del 5 luglio 2024 e n. 1120 del 18 dicembre 2024
recanti, rispettivamente, «Ulteriori disposizioni di protezione
civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attivita' e le
funzioni di Commissario delegato e soggetto responsabile poste in
capo al Presidente per della Regione Emilia-Romagna» e «Ulteriori
disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la
prosecuzione delle attivita' e delle funzioni di Commissario delegato
e di soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai
medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61
del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la
nomina di un commissario straordinario alla ricostruzione per gli
eventi in parola fino al 31 maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle
attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle
altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che
sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi
dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, richiamato dall'art. 1,
comma 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che trasferisce al commissario straordinario le eventuali
residue attivita' di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 25, comma
2 del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei Piani degli
interventi riportati nel citato allegato A;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della
Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle
avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°
maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di
Forli-Cesena e di Rimini
1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, delle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
992/2023 e n. 1120/2024 nel coordinamento degli interventi,
conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati,
approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione
Emilia-Romagna e' individuato quale soggetto responsabile delle
iniziative finalizzate al completamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di
cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 agosto 2023 citato in premessa e nelle eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati dal
Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della
presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla
ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto
responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni
caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi
delle disposizioni derogatorie agli articoli del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste
dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 992 dell'8 maggio 2023, ovvero le corrispondenti
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la
rimodulazione dei termini analiticamente individuati agli articoli 3
e 6 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 992/2023.
3. Al fine di consentire senza soluzione di continuita' il
definitivo completamento delle attivita' previste nell'ambito del
supporto tecnico ingegneristico attivato nei confronti dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della
Regione Emilia-Romagna, la durata della convenzione conclusa con la
societa' Fintecna, prevista dall'art. 1 dell'ordinanza n. 1029/2023,
e' estesa di ulteriori 3 mesi a far data dalla scadenza dello stato
di emergenza, nel limite delle risorse stanziate e gia' programmate
dal Piano degli interventi finalizzate allo scopo. Al definitivo
scadere della durata della convenzione, si provvedera' al pagamento
degli oneri complessivi prima con le risorse del fondo per le
emergenze nazionali e poi con quelle dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'art. 1 comma
3 dell'ordinanza n. 1029/2023. Le eventuali risorse non spese
verranno trasferite con le modalita' di cui al comma 8.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma
per quelli non conclusi.
5. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione
Emilia-Romagna e dei soggetti gia' individuati dal commissario
delegato, nonche' di tutti i soggetti non gia' individuati dal
commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di
apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 6402 aperta ai sensi della richiamata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
992/2023, che viene al medesimo intestata fino al 4 maggio 2027. Le
eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa,
non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono
restituite, se disponibili sulla contabilita' speciale, con le
modalita' di cui al comma 8, ovvero, ove non ancora trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle amministrazioni di
provenienza.
7. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza le cui somme sono trasferite con le modalita' previste al
comma 8.
8. All'esito del definitivo completamento delle attivita' previste
nei Piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono
trasferite con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 citato in
premessa, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 8.
10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre,
alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al
Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita'
svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli
interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi' a
inviare una comunicazione conclusiva.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 6, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai
sensi della vigente normativa.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano