IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo  delle  comunicazioni  elettroniche»   e,   in   particolare,
l'articolo 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2024,  n.  48,  recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
207, di attuazione della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il  codice  delle
comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza
degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Vista la legge 5 gennaio 1996,  n.  25,  recante  «Differimento  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in  particolare,  gli
articoli 24 e 135-bis; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,  concernente
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento  di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e  trasformazione  degli  impianti  nel  rispetto  delle   norme   di
sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
direttiva 2014/33/UE relativa agli  ascensori  ed  ai  componenti  di
sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.   37,   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre
2022, n. 192,  «Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248, recante  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli  edifici»
che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Considerato che l'articolo 4 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro  dello
sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio
2008, n. 37, ai fini  della  definizione  delle  modalita'  attuative
degli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all'interno  degli
edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  velocita'  in  fibra
ottica a banda ultra larga di cui all'articolo  135-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato  che   l'adempimento   dei   prescritti   obblighi   di
equipaggiamento digitale degli edifici  e'  attestato  dall'etichetta
necessaria  di  «edificio  predisposto  alla  banda   ultra   larga»,
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli  impianti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su  istanza  del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o  di
altro soggetto interessato e tale attestazione e' necessaria ai  fini
della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  24
marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche  all'articolo  135-bis  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha  rilasciato
l'attestazione  di  adempimento  degli  obblighi  di  equipaggiamento
digitale degli edifici e' tenuto a comunicare, entro  novanta  giorni
dalla data di presentazione della segnalazione  certificata,  i  dati
relativi  agli  edifici  infrastrutturati  al   Sistema   Informativo
nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza di  Sezione  del  14  febbraio
2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
                       22 gennaio 2008, n. 37 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle  seguenti:
«codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1,»; 
    c) all'articolo 5, comma 2, lettera e)  le  parole:  «in  genere»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 5-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato  per  gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta  con
il  progettista  edile  per  l'inserimento  nel   progetto   edilizio
dell'edificio  di   tutte   le   parti   di   infrastruttura   fisica
multiservizio passiva  e  degli  accessi  che  richiedono  di  essere
realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»; 
      2) al comma 2, le parole:  «una  dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   ai   fini
dell'adempimento degli obblighi  di  equipaggiamento  digitale  degli
edifici,  l'attestazione,  con  apposita  etichetta,   di   "edificio
predisposto alla banda ultra larga"»; 
      3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «attestazione»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa,  abilitato  per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  su  istanza
del privato, comunica i dati relativi agli  edifici  infrastrutturati
ai  sensi  dell'articolo  135-bis,  comma  2-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; 
    e) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante  riordino
delle disposizioni in materia di  attivita'  di  installazione  degli
impianti all'interno degli edifici». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 luglio 2025 
 
                                                    Il Ministro: Urso 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 207,  recante:  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il  Codice
          europeo delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021: 
                «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). -  1.
          Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi  di  cui  agli
          articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi  3-bis,
          4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 
                1-bis.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  21  aprile  2023,  n.  41,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del presente decreto. 
                2. Le disposizioni previste dagli articoli  30  e  31
          del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   introdotte
          dall'articolo 1 del presente decreto,  si  applicano  anche
          alle  violazioni  commesse  anteriormente  all'entrata   in
          vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se  a
          tale data il relativo procedimento  penale  non  sia  stato
          definito. In questo caso  il  giudice  trasmette  gli  atti
          all'Autorita' o al Ministero competenti  per  l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative. 
                3. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  30  del
          decreto   legislativo   n.   259   del   2003,   introdotta
          dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per  gli
          illeciti  commessi  successivamente  alla  sua  entrata  in
          vigore  e,  laddove  contengano  disposizioni  di   maggior
          favore, anche ai procedimenti in corso. 
                4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli
          articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1°  agosto
          2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per
          la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  si
          utilizza la modulistica  di  cui  all'allegato  12-bis  del
          medesimo decreto. 
                5. 
                6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                7.  Le  funzioni  attribuite  dal   presente   Codice
          all'Agenzia   per   la   cybersicurezza   nazionale    sono
          esercitate,  in  via  transitoria,  dal   Ministero   dello
          sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni  di
          cui  all'articolo  7,  commi  1,  lettera  f),  e  4,   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  disposto
          ai  sensi  dell'articolo  17,   comma   5,   dello   stesso
          decreto-legge n. 82 del 2021. 
                8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42  e
          dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotte  dall'articolo  1  del  presente   decreto,   si
          applicano dalla data del 1° gennaio 2022. 
                Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli
          articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto  legislativo  n.
          259 del 2003. 
                8-bis. I  contributi  dovuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
          ordinaria decennale. Il  presente  comma  si  applica  agli
          obblighi  contributivi  dovuti  a  partire  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                8-ter. Entro il 30 giugno  2024,  il  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy, di concerto  con  il  Ministro
          dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del  Ministro
          delle  comunicazioni  8  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 
                8-quater. Entro  il  30  giugno  2024  le  regioni  a
          statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
          vigente  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto. 
                8-quinquies. Entro il  30  giugno  2024  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy provvede ad  adeguare  il
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del
          12 marzo 2008.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6  del
          decreto-legislativo  24  marzo   2024,   n.   48,   recante
          «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8  novembre
          2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE)  2018/1972
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2018, che modifica il decreto legislativo 1°  agosto  2003,
          n.   259,   recante   il   codice    delle    comunicazioni
          elettroniche», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  87
          del 13 aprile 2024: 
                «Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8  novembre
          2021, n. 207). - 1. All'articolo 5 del decreto  legislativo
          8  novembre  2021,  n.  207,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, la  parola:  «comma»  e'  sostituita
          dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»; 
                  b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
          «1-bis.  Sono  fatte   salve   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  21  aprile  2023,  n.  41,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del presente decreto.»; 
                  c) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Ai
          fini dei procedimenti autorizzatori di  cui  agli  articoli
          43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto  2003  n.
          259, nelle more della  pubblicazione  dei  modelli  per  la
          presentazione dell'istanza unica, di  cui  all'articolo  24
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  si
          utilizza la modulistica  di  cui  all'allegato  12-bis  del
          medesimo decreto»; 
                  d) dopo il  comma  8,  sono  aggiunti  i  seguenti:
          «8-bis.  I  contributi  dovuti   ai   sensi   del   decreto
          legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
          ordinaria decennale. Il  presente  comma  si  applica  agli
          obblighi  contributivi  dovuti  a  partire  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                8-ter. Entro il 30 giugno  2024,  il  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy, di concerto  con  il  Ministro
          dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del  Ministro
          delle  comunicazioni  8  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 
                8-quater. Entro  il  30  giugno  2024  le  regioni  a
          statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
          vigente  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto. 
                8-quinquies. Entro il  30  giugno  2024  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy provvede ad  adeguare  il
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del
          12 marzo 2008. 
                Art.  6  (Altre  disposizioni).  -  1.   All'articolo
          135-bis, comma 2-bis, del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla  ricezione
          della segnalazione e' tenuto a comunicare» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico  che  ha
          rilasciato l'attestazione  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma comunica entro novanta giorni dalla data  di
          presentazione della segnalazione certificata». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 la legge 5
          marzo 1990, n. 46, recante «Norme per  la  sicurezza  degli
          impianti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
          marzo 1990: 
                «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire  i  collaudi,
          ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
          alle disposizioni della presente legge  e  della  normativa
          vigente, i comuni, le unita' sanitarie  locali,  i  comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 
                2. Il certificato di collaudo deve essere  rilasciato
          entro  tre  mesi   dalla   presentazione   della   relativa
          richiesta.». 
                «Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione  di  quanto
          previsto  dall'articolo   10   consegue,   a   carico   del
          committente  o  del  proprietario,  secondo  le   modalita'
          previste dal regolamento di attuazione di cui  all'articolo
          15, una sanzione amministrativa da lire  centomila  a  lire
          cinquecentomila. 
                Alla violazione  delle  altre  norme  della  presente
          legge consegue, secondo le modalita' previste dal  medesimo
          regolamento di attuazione, una sanzione  amministrativa  da
          lire un milione a lire dieci milioni. 
                2. Il regolamento di attuazione di  cui  all'articolo
          15 determina le modalita' della sospensione  delle  imprese
          dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1,  e
          dei provvedimenti disciplinari a carico dei  professionisti
          iscritti nei rispettivi  albi,  dopo  la  terza  violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli    aggiornamenti    dell'entita'     delle     sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  5
          gennaio 1996,  n.  25,  recante  «Differimento  di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
          attivita'  produttive  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del  20
          gennaio 1996: 
                «Art. 4 (Disposizioni per l'applicazione della  legge
          5 marzo  1990,  n.  46,  in  materia  di  installazione  di
          impianti). - 1. I titolari delle imprese di  installazione,
          trasformazione, ampliamento e manutenzione  degli  impianti
          di cui alla legge  5  marzo  1990,  n.  46,  gia'  iscritte
          antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          predetta legge all'albo  delle  imprese  artigiane  di  cui
          all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985,  n.  443,  ovvero
          nel registro delle ditte di cui al  testo  unico  approvato
          con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto
          di    ottenere    il    riconoscimento    dei     requisiti
          tecnico-professionali  necessari  ai  fini   dell'esercizio
          dell'attivita',  previa  domanda   da   presentare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   rispettivamente,    alla    commissione
          provinciale per l'artigianato o alla camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   competenti   per
          territorio. 
                2. Il termine di cui all'articolo 7, comma  3,  della
          legge 5 marzo 1990, n. 46,  e'  differito  al  31  dicembre
          1996. Il mancato rispetto del termine  suindicato  comporta
          l'applicazione,    nei    confronti    del     proprietario
          dell'immobile, dell'amministratore  di  condominio  per  le
          utenze di uso comune o  comunque  del  soggetto  incaricato
          della   gestione   degli   impianti,   di   una    sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire   cinque
          milioni, secondo le modalita' che saranno  determinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge». 
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e  135-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia  (Testo  A)»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001: 
                «Art. 24 (Agibilita').  -  1.  La  sussistenza  delle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico degli edifici  e  degli  impianti  negli  stessi
          installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi  di
          infrastrutturazione  digitale   valutate   secondo   quanto
          dispone  la  normativa  vigente,  nonche'  la   conformita'
          dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita'  sono
          attestati mediante segnalazione certificata. 
                2. Ai fini  dell'agibilita',  entro  quindici  giorni
          dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
          soggetto titolare del permesso di costruire, o il  soggetto
          che ha presentato la segnalazione certificata di inizio  di
          attivita', o i loro successori  o  aventi  causa,  presenta
          allo  sportello  unico  per  l'edilizia   la   segnalazione
          certificata, per i seguenti interventi: 
                  a) nuove costruzioni; 
                  b)  ricostruzioni  o  sopraelevazioni,   totali   o
          parziali; 
                  c) interventi sugli edifici esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
                3. La mancata presentazione della  segnalazione,  nei
          casi indicati al comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
                4.   Ai   fini   dell'agibilita',   la   segnalazione
          certificata puo' riguardare anche: 
                  a)  singoli  edifici  o  singole   porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
                  b)  singole  unita'  immobiliari,   purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale. 
                5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
          4 e' corredata dalla seguente documentazione: 
                  a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
          non nominato, di un professionista abilitato  che  assevera
          la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
                  b)  certificato  di   collaudo   statico   di   cui
          all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al  comma
          8-bis del  medesimo  articolo,  dichiarazione  di  regolare
          esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
                  c)  dichiarazione  di   conformita'   delle   opere
          realizzate   alla   normativa   vigente   in   materia   di
          accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
          di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82; 
                  d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione   di
          aggiornamento catastale; 
                  e) dichiarazione  dell'impresa  installatrice,  che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico prescritte  dalla  disciplina  vigente
          ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. 
                  e-bis) attestazione di 'edificio  predisposto  alla
          banda ultra-larga, rilasciata da un tecnico  abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. 
                5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti  di
          cui  all'articolo  20,   comma   1-bis,   ai   fini   della
          certificazione delle condizioni  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte
          dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto
          degli  altri  requisiti  igienico-sanitari  previsti  dalla
          normativa vigente, il progettista abilitato e'  autorizzato
          ad  asseverare  la  conformita'  del  progetto  alle  norme
          igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: 
                  a) locali con un'altezza minima interna inferiore a
          2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; 
                  b) alloggio monostanza, con una superficie  minima,
          comprensiva dei servizi, inferiore  a  28  metri  quadrati,
          fino al limite  massimo  di  20  metri  quadrati,  per  una
          persona, e inferiore a 38 metri quadrati,  fino  al  limite
          massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 
                5-ter. L'asseverazione di cui  al  comma  5-bis  puo'
          essere   resa   ove   sia    soddisfatto    il    requisito
          dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali
          e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,  e
          sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) i locali siano situati in edifici  sottoposti  a
          interventi di recupero edilizio e  di  miglioramento  delle
          caratteristiche igienico-sanitarie; 
                  b) sia contestualmente presentato  un  progetto  di
          ristrutturazione   con   soluzioni   alternative   atte   a
          garantire, in relazione al numero degli  occupanti,  idonee
          condizioni  igienico-sanitarie  dell'alloggio,   ottenibili
          prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani
          abitabili   ovvero   la   possibilita'    di    un'adeguata
          ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia
          delle  finestre,  dai  riscontri   d'aria   trasversali   e
          dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 
                5-quater. Restano  ferme  le  deroghe  ai  limiti  di
          altezza minima e superficie minima dei  locali  previste  a
          legislazione vigente. 
                6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
          puo' essere  iniziato  dalla  data  di  presentazione  allo
          sportello  unico   della   segnalazione   corredata   della
          documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
          commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                7. Le Regioni, le Province autonome, i  Comuni  e  le
          Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
          disciplinano le modalita' di effettuazione  dei  controlli,
          anche a campione e comprensivi dell'ispezione  delle  opere
          realizzate. 
                7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'
          essere presentata, in assenza di lavori, per  gli  immobili
          legittimamente   realizzati   privi   di   agibilita'   che
          presentano i requisiti definiti con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.». 
                «Art.  135-bis   (Norme   per   l'infrastrutturazione
          digitale degli edifici). - 1. Tutti gli  edifici  di  nuova
          costruzione  per  i  quali  le  domande  di  autorizzazione
          edilizia sono presentate dopo  il  1º  luglio  2015  devono
          essere   equipaggiati    con    un'infrastruttura    fisica
          multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da
          adeguati spazi installativi e da impianti di  comunicazione
          ad alta velocita' in fibra ottica fino ai  punti  terminali
          di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1º
          luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
          un permesso di costruire ai sensi dell'articolo  10,  comma
          1, lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica  multiservizio
          interna  all'edificio  si  intende   il   complesso   delle
          installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
          reti di accesso cablate in fibra  ottica  con  terminazione
          fissa o senza fili che permettono di fornire  l'accesso  ai
          servizi a banda ultralarga e  di  connettere  il  punto  di
          accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 
                2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
          le domande di autorizzazione edilizia sono presentate  dopo
          il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
          accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1º
          luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione  profonda
          che richiedano il rilascio di un permesso di  costruire  ai
          sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende  il
          punto   fisico,   situato   all'interno    o    all'esterno
          dell'edificio e  accessibile  alle  imprese  autorizzate  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente  la
          connessione  con  l'infrastruttura   interna   all'edificio
          predisposta per i servizi di  accesso  in  fibra  ottica  a
          banda ultralarga. 
                2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso  di  nuove
          opere che richiedono il rilascio di permesso  di  costruire
          ai sensi dei commi 1  e  2,  per  i  quali  la  domanda  di
          autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo  la  data
          del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti  obblighi
          di equipaggiamento  digitale  degli  edifici  e'  attestato
          dall'etichetta necessaria  di  "edificio  predisposto  alla
          banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,  su  istanza  del
          soggetto che ha  richiesto  il  rilascio  del  permesso  di
          costruire   o   di   altro   soggetto   interessato.   Tale
          attestazione  e'  necessaria  ai  fini  della  segnalazione
          certificata di cui all'articolo 4. 
                Su istanza del privato il tecnico che  ha  rilasciato
          l'attestazione di cui al primo periodo del  presente  comma
          comunica entro novanta giorni dalla data  di  presentazione
          della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici
          infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale  Federato
          delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge  12
          settembre 2014, n.133 convertito  con  modificazioni  dalla
          legge n. 164 del 2014. 
                3.  Gli  edifici  equipaggiati  in   conformita'   al
          presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
          edilizia sia stata presentata prima del  1°  gennaio  2022,
          possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto  o
          della vendita dell'immobile,  dell'etichetta  volontaria  e
          non vincolante di 'edificio predisposto  alla  banda  ultra
          larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal
          comma 2-bis.». 
              - Il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/61/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,
          recante misure volte a ridurre i  costi  dell'installazione
          di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 392, recante: «Regolamento recante disciplina  del
          procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini  della
          installazione, ampliamento e trasformazione degli  impianti
          nel rispetto delle norme di sicurezza» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1999, n.  162,  recante:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della  direttiva  2014/33/UE  relativa   agli
          ascensori ed ai componenti di  sicurezza  degli  ascensori,
          nonche' per  l'esercizio  degli  ascensori»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante  norme
          per la  semplificazione  della  disciplina  in  materia  di
          registro delle imprese, nonche' per la semplificazione  dei
          procedimenti relativi alla denuncia di inizio di  attivita'
          e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
          artigiane o  al  registro  delle  imprese  per  particolari
          categorie  di   attivita'   soggette   alla   verifica   di
          determinati requisiti tecnici» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000. 
              - Il titolo del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  22  gennaio  2008,  n.   37,   come   sostituito
          dall'articolo l del presente  decreto,  reca:  «Regolamento
          concernente  l'attuazione  dell'articolo   11-quaterdecies,
          comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle  disposizioni
          in materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti
          all'interno degli edifici». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del
          12 marzo 2008: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          decreto si applica agli impianti posti  al  servizio  degli
          edifici,  indipendentemente   dalla   destinazione   d'uso,
          collocati  all'interno  degli  stessi  o   delle   relative
          pertinenze.  Se  l'impianto   e'   connesso   a   reti   di
          distribuzione si applica a partire dal  punto  di  consegna
          della fornitura. 
                2. Gli impianti di cui al comma 1  sono  classificati
          come segue: 
                  a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,
          trasporto,   distribuzione,   utilizzazione    dell'energia
          elettrica,  impianti  di  protezione  contro  le   scariche
          atmosferiche, nonche' gli  impianti  per  l'automazione  di
          porte, cancelli e barriere; 
                  b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli
          impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione
          dei segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli
          impianti  di  sicurezza  compresi  gli  impianti  in  fibra
          ottica, nonche' le infrastrutture  necessarie  ad  ospitare
          tali impianti; 
                  c) impianti di riscaldamento,  di  climatizzazione,
          di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi  natura
          o specie, comprese le opere  di  evacuazione  dei  prodotti
          della combustione e delle condense, e  di  ventilazione  ed
          aerazione dei locali; 
                  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
          specie; 
                  e) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione
          di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di  evacuazione
          dei prodotti della combustione e ventilazione ed  aerazione
          dei locali; 
                  f) impianti di sollevamento di persone  o  di  cose
          per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili  e
          simili; 
                  g) impianti di protezione antincendio. 
                3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
          a requisiti di sicurezza  prescritti  in  attuazione  della
          normativa comunitaria, ovvero di normativa  specifica,  non
          sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
          presente decreto». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29
          settembre 2022, n. 192, recante:  «Regolamento  concernente
          l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,   comma   13,
          lettera a), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
          convertito con modificazioni dalla legge 2  dicembre  2005,
          n. 248, recante riordino delle disposizioni in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 290  del
          13 dicembre 2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5 del citato
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). - 1. Ai
          fini del presente decreto si intende per: 
                  a) punto di consegna delle forniture: il  punto  in
          cui l'azienda fornitrice o distributrice rende  disponibile
          all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o  diverso,
          l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
          deposito  collocato,  anche   mediante   comodato,   presso
          l'utente ovvero il punto terminale di  rete  come  definito
          dall'articolo 2, comma 1, lettera  oo),  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259; 
                  b) potenza impegnata: il  valore  maggiore  tra  la
          potenza   impegnata   contrattualmente   con    l'eventuale
          fornitore di energia, e  la  potenza  nominale  complessiva
          degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; 
                  c) uffici tecnici interni: strutture costituite  da
          risorse umane  e  strumentali  preposte  all'impiantistica,
          alla realizzazione degli impianti aziendali  ed  alla  loro
          manutenzione i  cui  responsabili  posseggono  i  requisiti
          tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; 
                  d)   ordinaria   manutenzione:    gli    interventi
          finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a
          far  fronte  ad  eventi  accidentali  che   comportano   la
          necessita' di primi interventi, che comunque non modificano
          la struttura dell'impianto su cui si interviene  o  la  sua
          destinazione d'uso secondo le prescrizioni  previste  dalla
          normativa  tecnica  vigente  e  dal  libretto  di   uso   e
          manutenzione del costruttore; 
                  e)   impianti   di   produzione,    trasformazione,
          trasporto,   distribuzione,   utilizzazione    dell'energia
          elettrica: i circuiti  di  alimentazione  degli  apparecchi
          utilizzatori e delle prese a  spina  con  esclusione  degli
          equipaggiamenti elettrici delle macchine,  degli  utensili,
          degli apparecchi elettrici  in  genere.  Nell'ambito  degli
          impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione
          di  energia  fino  a  20  kw  nominale,  gli  impianti  per
          l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli
          posti all'esterno di edifici se gli stessi sono  collegati,
          anche solo funzionalmente, agli edifici; 
                  f)  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le
          componenti impiantistiche necessarie alla  trasmissione  ed
          alla ricezione dei  segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche
          relativi  agli  impianti  di  sicurezza,  ad  installazione
          fissa, comprese le  infrastrutture  destinate  ad  ospitare
          tali impianti; 
                  g) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione
          di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei  loro
          accessori, dal punto di consegna del gas,  anche  in  forma
          liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione
          ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili  e
          meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali  in
          cui deve essere installato l'impianto,  le  predisposizioni
          edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei  prodotti
          della combustione; 
                  h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
          di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione  di
          tipo  automatico  e  manuale  nonche'   gli   impianti   di
          rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; 
                  i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; 
                  l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
                Art. 3 (Imprese abilitate). - 1. Le imprese, iscritte
          nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581  e  successive
          modificazioni,  di  seguito  registro  delle   imprese,   o
          nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di  cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle  imprese
          artigiane, sono  abilitate  all'esercizio  delle  attivita'
          relative  agli  impianti  di   cui   all'articolo   1,   se
          l'imprenditore  individuale  o  il  legale   rappresentante
          ovvero il responsabile tecnico da essi  preposto  con  atto
          formale, e' in possesso dei requisiti professionali di  cui
          all'articolo 4. 
                2. Il responsabile tecnico di cui al comma  1  svolge
          tale funzione per  una  sola  impresa  e  la  qualifica  e'
          incompatibile con ogni altra attivita' continuativa. 
                3. Le imprese che intendono esercitare  le  attivita'
          relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano  la
          dichiarazione di inizio attivita', ai  sensi  dell'articolo
          19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
          e quale voce, di quelle elencate nel medesimo  articolo  1,
          comma 2, intendono  esercitare  l'attivita'  e  dichiarano,
          altresi', il possesso dei  requisiti  tecnico-professionali
          di  cui  all'articolo  4,  richiesti  per   i   lavori   da
          realizzare. 
                4. Le imprese artigiane presentano  la  dichiarazione
          di cui al comma 3,  unitamente  alla  domanda  d'iscrizione
          all'albo  delle  imprese  artigiane  per  la  verifica  del
          possesso dei prescritti requisiti  tecnico-professionali  e
          il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
          altre imprese presentano la dichiarazione di cui  al  comma
          3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso  l'ufficio
          del registro delle imprese. 
                5. Le imprese non installatrici,  che  dispongono  di
          uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione,
          alla trasformazione, all'ampliamento  e  alla  manutenzione
          degli  impianti,  relativi  esclusivamente   alle   proprie
          strutture interne e nei limiti della  tipologia  di  lavori
          per i quali il responsabile possiede i  requisiti  previsti
          all'articolo 4. 
                6. Le imprese, di cui ai commi 1,  3,  4  e  5,  alle
          quali    sono    stati     riconosciuti     i     requisiti
          tecnico-professionali, hanno diritto ad un  certificato  di
          riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del
          Ministro dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato
          dell'11 giugno 1992. Il  certificato  e'  rilasciato  dalle
          competenti commissioni provinciali  per  l'artigianato,  di
          cui  alla  legge  8  agosto  1985,  n.  443,  e  successive
          modificazioni, o dalle competenti camere di  commercio,  di
          cui alla legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
          modificazioni.». 
                «Art. 5 (Progettazione  degli  impianti).  -  1.  Per
          l'installazione, la trasformazione  e  l'ampliamento  degli
          impianti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  a),  b),
          c), d),  e),  g),  e'  redatto  un  progetto.  Fatta  salva
          l'osservanza delle normative piu' rigorose  in  materia  di
          progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e'
          redatto  da   un   professionista   iscritto   negli   albi
          professionali  secondo  la  specifica  competenza   tecnica
          richiesta mentre,  negli  altri  casi,  il  progetto,  come
          specificato  all'articolo  7,  comma  2,  e'  redatto,   in
          alternativa,   dal   responsabile   tecnico    dell'impresa
          installatrice. 
                2. Il progetto per l'installazione, trasformazione  e
          ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto  agli
          albi  professionali  secondo   le   specifiche   competenze
          tecniche richieste, nei seguenti casi: 
                  a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          a),  per  tutte  le  utenze  condominiali  e   per   utenze
          domestiche  di  singole  unita'  abitative  aventi  potenza
          impegnata superiore a 6  kw  o  per  utenze  domestiche  di
          singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq; 
                  b)  impianti  elettrici  realizzati   con   lampade
          fluorescenti  a  catodo  freddo,  collegati   ad   impianti
          elettrici, per i quali e' obbligatorio  il  progetto  e  in
          ogni caso per impianti di potenza complessiva  maggiore  di
          1200 VA resa dagli alimentatori; 
                  c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,
          al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
          sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,  inclusa  la
          parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
          in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw
          o qualora la superficie superi i 200 mq; 
                  d)   impianti   elettrici   relativi   ad    unita'
          immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
          soggetti a normativa specifica del CEI, in caso  di  locali
          adibiti ad uso medico o per i quali  sussista  pericolo  di
          esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli
          impianti di protezione da scariche atmosferiche in  edifici
          di volume superiore a 200 mc; 
                  e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          b), relativi agli impianti  elettronici  quando  coesistono
          con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 
                  f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), dotati di canne fumarie collettive ramificate,  nonche'
          impianti di  climatizzazione  per  tutte  le  utilizzazioni
          aventi una potenzialita' frigorifera  pari  o  superiore  a
          40.000 frigorie/ora; 
                  g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          e), relativi alla distribuzione e  l'utilizzazione  di  gas
          combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati
          di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi
          a gas medicali per uso ospedaliero e  simili,  compreso  lo
          stoccaggio; 
                  h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta  al  rilascio
          del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
          idranti  sono  in  numero  pari  o  superiore  a  4  o  gli
          apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
          10. 
                3. I progetti degli impianti sono  elaborati  secondo
          la regola dell'arte. I progetti  elaborati  in  conformita'
          alla vigente normativa e alle  indicazioni  delle  guide  e
          alle  norme  dell'UNI,  del  CEI  o  di   altri   Enti   di
          normalizzazione appartenenti agli Stati membri  dell'Unione
          europea o che  sono  parti  contraenti  dell'accordo  sullo
          spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
          regola dell'arte. 
                4.  I   progetti   contengono   almeno   gli   schemi
          dell'impianto  e  i  disegni   planimetrici   nonche'   una
          relazione  tecnica  sulla  consistenza  e  sulla  tipologia
          dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
          dell'impianto  stesso,  con   particolare   riguardo   alla
          tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
          da utilizzare e alle misure di prevenzione e  di  sicurezza
          da adottare. 
                Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in  quelli
          con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta
          nella scelta dei materiali e componenti da  utilizzare  nel
          rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 
                5. Se l'impianto a base di  progetto  e'  variato  in
          corso d'opera, il progetto presentato e' integrato  con  la
          necessaria documentazione tecnica attestante  le  varianti,
          alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto
          a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'. 
                6. Il progetto, di cui  al  comma  2,  e'  depositato
          presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in  cui
          deve essere  realizzato  l'impianto  nei  termini  previsti
          all'articolo 11. 
                Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). -  1.
          Il responsabile tecnico  dell'impresa,  abilitato  per  gli
          impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),  si
          consulta con il progettista  edile  per  l'inserimento  nel
          progetto  edilizio  dell'edificio  di  tutte  le  parti  di
          infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi
          che richiedono di  essere  realizzati  per  gli  interventi
          previsti ai sensi dall'articolo  135-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che
          ha richiesto il rilascio del permesso  di  costruire  o  di
          altro  soggetto  interessato,   il   responsabile   tecnico
          dell'impresa  di  cui  al  comma  1   rilascia,   ai   fini
          dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale
          degli edifici, l'attestazione, con apposita  etichetta,  di
          "edificio predisposto alla banda ultra larga" dell'impianto
          ai sensi di quanto previsto  dalle  Guide  CEI  306-2,  CEI
          306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono
          descritte  le  caratteristiche  degli   accessi   e   della
          infrastruttura fisica multiservizi passiva. 
                3. Tale attestazione  e'  necessaria  ai  fini  della
          presentazione  allo  sportello  unico  dell'edilizia  della
          segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                3-bis.   Il   responsabile   tecnico    dell'impresa,
          abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera  b),  su  istanza  del  privato,  comunica  i  dati
          relativi   agli   edifici   infrastrutturati    ai    sensi
          dell'articolo  135-bis,  comma  2-bis,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».