IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
189 del 26 maggio 2022, relativo  al  decreto  legislativo  5  agosto
2022, n. 137; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 137 che demanda a uno o piu' decreti  del  Ministro
della salute il  compito  di  stabilire  termini  e  modalita'  della
segnalazione degli incidenti gravi; 
  Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 137 che demanda a uno o  piu'  decreti  del  Ministro
della salute il  compito  di  stabilire  termini  e  modalita'  della
segnalazione degli incidenti diversi da quelli gravi; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 4, del decreto  legislativo
5  agosto  2022,  n.  137  che  stabilisce  che  le  segnalazioni  di
incidente, grave e diverso da quello  grave,  sono  effettuate  dagli
operatori sanitari pubblici o  privati,  direttamente  o  tramite  la
struttura  sanitaria  coinvolta  o,  a  seconda   dei   casi,   dagli
utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel  rispetto  di  quanto
stabilito dalla disciplina  nazionale  e  di  eventuali  disposizioni
regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui
dispositivi medici; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 45 del decreto legislativo 5
agosto 2022, n.  137  che,  in  caso  di  omessa  segnalazione  della
comunicazione di cui  all'art.  10,  comma  2,  prevede  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000  euro  a  120.000  euro  per  gli
operatori sanitari pubblici o privati o, se nominati, per i referenti
per la vigilanza; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e,  in  particolare,
l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e i); 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in  particolare,
l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni  e  i
compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine, tra l'altro,
alle attivita' di  informazione  e  di  coordinamento  informativo  e
statistico; 
  Visto l'accordo quadro tra il Ministro della salute, le  regioni  e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep.  atti  n.  1158/CSR),  relativo  al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale («NSIS»), che all'art.  6  stabilisce
che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di
attuazione  del  NSIS,  debbano  essere   esercitate   congiuntamente
attraverso un organismo denominato «cabina di regia»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 586, in base
alla quale «Con decreto del Ministro della salute, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le
modalita' per l'attivazione, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  di  una  rete  di  comunicazione  dedicata   alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e  capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono  dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2022,  recante
«Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e  del
sistema  informativo  a  supporto  della  stessa»  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022; 
  Considerato che il conferimento dei  dati  al  Sistema  informativo
sanitario e' ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
regioni per l'accesso al finanziamento  integrativo  a  carico  dello
Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311; 
  Considerato che i soggetti incaricati di gestire la segnalazione di
incidente di cui all'art. 2 del sopra  citato  decreto  del  Ministro
della salute 31 marzo 2022 (operatore sanitario, responsabile  locale
della  vigilanza  e  responsabile  regionale  della  vigilanza)  sono
individuati dalle regioni e province autonome ai sensi  dell'art.  1,
comma 3, del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno  2023,  recante
«Tempi di conservazione  dei  dati  personali  eventualmente  forniti
contestualmente alle comunicazioni di  incidenti  con  i  dispositivi
medici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  174  del  27  luglio
2023; 
  Visto il parere favorevole del Garante per la protezione  dei  dati
personali n. 187 del 27 aprile 2023, relativo al sopra citato decreto
9 giugno 2023 concernente i tempi di conservazione dei dati personali
eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti
con i dispositivi medici; 
  Considerato che,  per  le  finalita'  di  vigilanza  dell'autorita'
competente sui dispositivi medici designata  ai  sensi  dell'art.  3,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  137  del  2022  citato,  e'
necessario  che   la   segnalazione   contenga   i   dati   personali
dell'operatore sanitario che ha rilevato l'incidente; 
  Considerato  che,  ai  fini  di  una  completa  valutazione   degli
incidenti occorsi da parte dell'autorita' competente sui  dispositivi
medici  designata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 137 del 2022 citato, risulta utile che la segnalazione
contenga  alcune   informazioni   personali   dell'utente   coinvolto
nell'evento; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 14 novembre 2024 (registro provvedimenti
n. 693); 
  Sentito  il  gruppo  di  lavoro  per  il  monitoraggio  della  rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui all'art. 7 del  decreto
del Ministro della salute 31 marzo 2022 sopra citato  e  i  referenti
regionali della dispositivo-vigilanza; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'
espressa con parere reso ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n.  98/CSR  del
19 giugno 2025); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
 
  1. Ai fini del presente decreto per «dispositivi»  si  intendono  i
dispositivi medici e i dispositivi ricompresi nell'Allegato  XVI  del
regolamento (UE) 2017/745. 
  2.  Il  presente  decreto  stabilisce  termini   e   modalita'   di
segnalazione al Ministero  della  salute  da  parte  degli  operatori
sanitari  pubblici  o  privati,  degli  utilizzatori  profani  e  dei
pazienti: 
    a) degli incidenti gravi, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1,
numero 65) del regolamento (UE) 2017/745, anche  solo  sospetti,  che
coinvolgono i dispositivi; 
    b) degli incidenti diversi da  quelli  gravi,  ossia  diversi  da
quelli definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 65) del  regolamento
(UE) 2017/745, che coinvolgono i dispositivi.