IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea
dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri, cosi' come modificata dalla direttiva
2024/1265/UE del 29 aprile 2024, e, in particolare, l'art. 3, che
dispone che «gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilita'
pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori
dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni
necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza»,
anche «al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei
conti nazionali e regionali»;
Visto anche l'art. 16 della predetta direttiva, il quale dispone
che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni,
la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione della
contabilita' delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla
valutazione effettuata nel 2013 circa l'adeguatezza dei principi
contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati
membri (International public sector accounting standards o IPSAS);
Considerata la necessita' di definire un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni
italiane, basato sul principio accrual, con un unico corpus di
principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS, in
coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito
degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione europea;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del
5 marzo 2020, con la quale e' stata istituita, presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la struttura di
governance per la definizione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni
italiane (di seguito, solo «struttura di governance»);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione europea in data
30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241
e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21,
del 13 luglio 2021;
Vista la riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche
amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilita'
economico-patrimoniale accrual» inserita nella Missione 1, Componente
1, dello stesso Piano;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose», il quale all'art. 9, comma 14,
stabilisce che le attivita' connesse alla realizzazione della citata
riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla struttura di governance
istituita presso la RGS;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 16051/23
del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre 2023, che
modifica il PNRR originariamente approvato con decisione del
Consiglio della UE del 13 luglio 2021, la successiva decisione di
esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il
relativo allegato del 2 maggio 2024, nonche' da ultimo la decisione
di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024
e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono
approvate ulteriori variazioni;
Vista la milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che
prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un
quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilita'
unico basato sul principio accrual, la definizione di standard
contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un Piano dei conti
multidimensionale;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775
del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del
Comitato direttivo della struttura di governance e nel rispetto degli
obiettivi e delle scadenze della milestone M1C1-108, sono stati
definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual
unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal
quadro concettuale, dagli standard contabili e dal Piano dei conti
multidimensionale, unico per tutte le amministrazioni pubbliche;
Visti, in particolare, gli schemi di bilancio che costituiscono gli
allegati numerati da 1 a 7 del principio contabile ITAS 1 adottato,
insieme agli altri standard contabili, con la citata determina del
Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;
Vista la milestone M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a
seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n.
9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota
finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per
l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla
milestone M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni
pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria del
settore pubblico;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico» con il quale, all'art. 10, commi
da 3 a 12, sono state adottate le disposizioni inerenti
all'espletamento della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118, e
del primo ciclo di formazione, di cui al target M1C1-117;
Visto l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024,
n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase
pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle
stesse amministrazioni e' individuato, tenendo conto delle esclusioni
di cui al comma 4, con determina del Ragioniere generale dello Stato;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del
26 novembre 2024, con la quale sono state individuate, ai sensi
dell'art. 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024,
n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di
bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto
economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei
principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale
unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR;
Visto l'art. 10, comma 7, dello stesso decreto-legge 9 agosto 2024,
n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema di
contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone
M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per
l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di
sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima
milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di
rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle
disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;
Visto l'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
il quale stabilisce che, sulla base dei requisiti generali
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al
comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi
di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento
degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108;
Considerata la necessita' che le amministrazioni coinvolte dalla
riforma avviino, quanto prima, l'analisi per l'adeguamento dei propri
sistemi informativi, nelle more dell'adozione dell'atto legislativo
di cui alla milestone M1C1-118;
Decreta:
Art. 1
Adeguamento dei sistemi informativi-contabili delle amministrazioni
pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 3 del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, individuate con determina del
Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024, avviano
una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi
informativi per il recepimento degli standard contabili e del Piano
dei conti unico previsti dalla riforma 1.15 del PNRR.
2. Ai fini dell'analisi degli interventi di adeguamento di cui al
comma 1, le amministrazioni realizzano una ricognizione dei propri
processi amministrativi riguardanti le fasi di programmazione,
gestione e rendicontazione, secondo le modalita' descritte nell'art.
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