La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo
comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e
seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca
misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e
delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone
montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione
della loro importanza strategica ai fini della tutela e della
valorizzazione dell'ambiente, della biodiversita', degli ecosistemi,
della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle
risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse
idriche e forestali, della salute, delle attivita' sportive, del
turismo e delle loro peculiarita' storiche, artistiche, culturali e
linguistiche, dell'identita' e della coesione delle comunita' locali,
anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e
nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilita' degli
interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive
competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella
rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo
svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto
dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo
socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificita'
delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo
coerenti con le caratteristiche e le peculiarita' di tali zone, anche
nel rispetto del principio di insularita' sancito dall'articolo 119
della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali
rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di
garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti
civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici
essenziali, in particolare nei settori della sanita',
dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della
connessione e della mobilita', anche mediante strumenti e servizi di
facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilita' degli
stessi per le persone con disabilita', di promuovere, in maniera
sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il
commercio, l'artigianato e il turismo, nonche' di tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche
mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo
in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea
e alla promozione della rigenerazione urbana.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle
rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in
coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' presso le organizzazioni
internazionali, il riconoscimento della specificita' delle zone
montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori
montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi
comuni.
4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di
montagna e di sviluppo sostenibile.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 e 119 della
Costituzione:
«Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.».
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.