IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista la legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio
1992»; 
  Vista la legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre
1997»; 
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che  istituisce  un  sistema  per  lo
scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  ad  effetto  serra  nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
  Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4
novembre 2016, n. 204; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE  per
sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/958  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  maggio  2023  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda  il  contributo  del  trasporto  aereo
all'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  in  tutti  i  settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/959  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  maggio  2023  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE)
2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2024,  n.  147,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica  della  direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda  il  contributo  del  trasporto  aereo
all'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  in  tutti  i  settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, nonche' della  direttiva  (UE)  2023/959
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio  2023,  recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,  e
della  decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e   al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra» che all'art. 3 reca «Modifiche al Capo II, decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47»; 
  Visto l'art. 4-bis, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Comitato ETS 2 (di  seguito
«Comitato»), che ha sede presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  e'  l'autorita'   nazionale   competente   per
l'attuazione delle disposizioni di cui al  Capo  V-bis  del  medesimo
decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione
e atti delegati nei settori di cui al predetto capo; 
  Visto l'art. 4-bis, comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n.  47,  che  prevede  che  il  Comitato  e'  un  organo
collegiale composto da undici membri con diritto  di  voto,  nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto l'art. 4-bis, comma  5,  del  citato  decreto  legislativo  9
giugno  2020,  n.  47,  che  prevede  che  la  preliminare  attivita'
istruttoria, ai  fini  della  stesura  degli  atti  deliberativi  del
Comitato, e'  di  competenza  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e  che  a  tal  fine  e'  istituita,  presso  la
Direzione generale competente, un'apposita  Segreteria  tecnica  ETS2
(di seguito «Segreteria tecnica») che integra competenze  tecniche  e
giuridiche e si  compone  di  cinque  membri  e  da  un  coordinatore
nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
  Visto l'art. 4-bis, comma 10,  del  citato  decreto  legislativo  9
giugno 2020,  n.  47,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi  dei
componenti del Comitato e della Segreteria tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on.  Gilberto  Pichetto
Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on.
Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, con il quale il Ministero della  transizione  ecologica
ha assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Ritenuto  di  dover  definire  le  modalita'  di  attribuzione  dei
compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria
tecnica ETS2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 10, del  decreto  legislativo  9
giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina  i  compensi,  ivi
inclusi i gettoni di presenza spettanti ai  componenti  del  Comitato
ETS 2 (di seguito «Comitato») e della Segreteria tecnica  ETS  2  (di
seguito «Segreteria tecnica»), nonche' i rimborsi  per  le  spese  di
missione per i soli componenti del Comitato. 
  2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli  importi
di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto. 
  3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni,  ai  componenti
del Comitato e della Segreteria tecnica e' riconosciuto un gettone di
presenza secondo gli importi di cui alla tabella 2  dell'allegato  al
presente decreto. I gettoni di presenza di cui al primo periodo  sono
riconosciuti al presidente, al vicepresidente  e  ai  componenti  del
Comitato e della Segreteria tecnica, nel limite massimo di  trentasei
riunioni l'anno. Al solo coordinatore  della  Segreteria  tecnica  e'
riconosciuto un gettone di presenza per  la  partecipazione  ad  ogni
riunione della Segreteria tecnica e del Comitato, nel limite  massimo
di settantadue riunioni l'anno. L'importo del gettone di presenza  e'
determinato in misura  percentuale  variabile  rispetto  al  compenso
percepito da ciascun profilo  per  una  intera  giornata  di  lavoro,
applicando un calcolo di tipo proporzionale basato sulla durata media
di una riunione. 
  4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni
ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale. 
  5. Ai componenti del Comitato e della Segreteria  tecnica  che,  in
caso  di  assenza  non  debitamente  giustificata,  si  applica,   in
relazione a ciascuna riunione, una decurtazione del compenso annuo di
cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto per un ammontare
pari a centocinquanta euro per il presidente e per il coordinatore  e
a cento euro  per  i  componenti  del  Comitato  e  della  Segreteria
tecnica.