IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio
1992»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997»;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato;
Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE)
2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e
della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra» che all'art. 3 reca «Modifiche al Capo II, decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47»;
Visto l'art. 4-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Comitato ETS 2 (di seguito
«Comitato»), che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e' l'autorita' nazionale competente per
l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V-bis del medesimo
decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione
e atti delegati nei settori di cui al predetto capo;
Visto l'art. 4-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, che prevede che il Comitato e' un organo
collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto l'art. 4-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, che prevede che la preliminare attivita'
istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del
Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e che a tal fine e' istituita, presso la
Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica ETS2
(di seguito «Segreteria tecnica») che integra competenze tecniche e
giuridiche e si compone di cinque membri e da un coordinatore
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Visto l'art. 4-bis, comma 10, del citato decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei
componenti del Comitato e della Segreteria tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto
Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on.
Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, con il quale il Ministero della transizione ecologica
ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ritenuto di dover definire le modalita' di attribuzione dei
compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria
tecnica ETS2;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 10, del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi, ivi
inclusi i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato
ETS 2 (di seguito «Comitato») e della Segreteria tecnica ETS 2 (di
seguito «Segreteria tecnica»), nonche' i rimborsi per le spese di
missione per i soli componenti del Comitato.
2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli importi
di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto.
3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni, ai componenti
del Comitato e della Segreteria tecnica e' riconosciuto un gettone di
presenza secondo gli importi di cui alla tabella 2 dell'allegato al
presente decreto. I gettoni di presenza di cui al primo periodo sono
riconosciuti al presidente, al vicepresidente e ai componenti del
Comitato e della Segreteria tecnica, nel limite massimo di trentasei
riunioni l'anno. Al solo coordinatore della Segreteria tecnica e'
riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni
riunione della Segreteria tecnica e del Comitato, nel limite massimo
di settantadue riunioni l'anno. L'importo del gettone di presenza e'
determinato in misura percentuale variabile rispetto al compenso
percepito da ciascun profilo per una intera giornata di lavoro,
applicando un calcolo di tipo proporzionale basato sulla durata media
di una riunione.
4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni
ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale.
5. Ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica che, in
caso di assenza non debitamente giustificata, si applica, in
relazione a ciascuna riunione, una decurtazione del compenso annuo di
cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto per un ammontare
pari a centocinquanta euro per il presidente e per il coordinatore e
a cento euro per i componenti del Comitato e della Segreteria
tecnica.