IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma,  lettera
n), della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 17 maggio  2024,  n.  70,  recante  «Disposizioni  e
delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del  bullismo
e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150,  recante  «Revisione  della
disciplina in  materia  di  valutazione  delle  studentesse  e  degli
studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza  del  personale  scolastico
nonche' di indirizzi scolastici  differenziati»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   o   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza»  e,   in
particolare, gli articoli 104, 105 e 106; 
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20 novembre 1989»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e,  in  particolare,  l'articolo  21,
commi 1, 2 e 13; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1998,  n.   40,   recante   «Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello  straniero»  e,  in
particolare, l'articolo 36; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare l'articolo 1, comma 622; 
  Vista la  legge  27  giugno  2013,  n.  77,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»; 
  Vista la  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  recante  «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni  per
il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n. 567, recante «Regolamento recante la disciplina  delle  iniziative
complementari  e  delle  attivita'  integrative   nelle   istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  «Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 1,  commi
4 e 5 della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante  «Revisione
della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e  degli
studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza  del  personale  scolastico
nonche' di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della
legge 17 maggio 2024,  n.  70,  recante  «Disposizioni  e  delega  al
Governo in materia di prevenzione e  contrasto  del  bullismo  e  del
cyberbullismo»; 
  Ravvisata l'esigenza di ripristinare  la  cultura  del  rispetto  e
l'autorevolezza del personale docente delle  istituzioni  scolastiche
secondarie  di  primo  e  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione, nonche' di conferire maggiore  rilevanza  al
comportamento delle studentesse e degli studenti; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
                               n. 249 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,  n.
249, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 8: 
      1) alla lettera d), la parola: «handicap» e'  sostituita  dalla
seguente: «disabilita'»; 
      2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: 
        «f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni  del
bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di  alcool
o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole:  «delle  singole  istituzioni
scolastiche» sono inserite le seguenti:  «del  sistema  nazionale  di
istruzione»; 
      2) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: 
        «Nessuna infrazione disciplinare  connessa  al  comportamento
puo' influire sulla valutazione  degli  apprendimenti  delle  singole
discipline.  L'infrazione  disciplinare   influisce   sul   voto   di
comportamento.»; 
      3) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 6: 
        4.1) al primo periodo, le parole: «e  i  provvedimenti»  sono
soppresse e le parole: «dalla comunita' scolastica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle lezioni»; 
        4.2) al secondo periodo,  dopo  la  parola:  «allontanamento»
sono inserite le seguenti: «dalla comunita' scolastica»; 
      5) al comma 7, le parole:  «dalla  comunita'  scolastica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»; 
      6) al comma 8: 
        6.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
          «8. Nei periodi di allontanamento non superiori a  quindici
giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunita'  scolastica,
lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo
classe.»; 
        6.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Nel periodo di allontanamento  dello  studente  dalle
lezioni fino a due giorni,  il  consiglio  di  classe  delibera,  con
adeguata motivazione, attivita' di approfondimento sulle  conseguenze
dei   comportamenti   che   hanno   determinato   il    provvedimento
disciplinare.  Tali  attivita'  sono  svolte   presso   l'istituzione
scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia,  individuano
i docenti incaricati di realizzare  le  attivita'  di  cui  al  primo
periodo. 
        8-ter. Nel periodo di  allontanamento  dello  studente  dalle
lezioni per un  periodo  compreso  fra  tre  e  quindici  giorni,  il
consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attivita'  di
cittadinanza attiva e  solidale,  commisurate  all'orario  scolastico
relativo  al  numero  di   giorni   per   i   quali   e'   deliberato
l'allontanamento. Le attivita' di  cui  al  primo  periodo,  inserite
all'interno del Piano triennale  dell'offerta  formativa  (PTOF),  si
svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo,  con
le  quali  l'istituzione  scolastica,   nell'ambito   della   propria
autonomia,  stipula  convenzioni,  assicurando  il  raccordo   e   il
coordinamento con le medesime.  Le  convenzioni  di  cui  al  secondo
periodo  disciplinano  il  percorso   formativo   personalizzato   di
attivita' di cittadinanza attiva e solidale, i tempi,  le  modalita',
il contesto e i  limiti  del  suo  svolgimento  presso  le  strutture
ospitanti, nonche' le rispettive figure di  riferimento.  Durante  le
attivita' di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo  di  vigilanza
sulle  studentesse  e  sugli  studenti  e'  in  capo  alle  strutture
ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche
eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e  gli  enti  del  Terzo
settore possono manifestare la propria disponibilita'  ad  accogliere
lo studente in attivita' di cittadinanza attiva e solidale attraverso
la partecipazione all'avviso pubblico, contenente  i  requisiti  e  i
criteri  definiti  dal  Ministero  dell'istruzione  e   del   merito,
predisposto dall'Ufficio scolastico regionale  competente  il  quale,
con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli  enti,  delle
associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad  accogliere  lo
studente. A seguito delle attivita' di verifica del mantenimento  dei
requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e
dell'acquisizione  delle  ulteriori   manifestazioni   di   interesse
pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi  di
cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito  della
loro autonomia, individuano le figure referenti per la  realizzazione
di  tali  attivita',  nell'ambito  del   personale   scolastico,   da
remunerare a carico  del  Fondo  per  il  Miglioramento  dell'Offerta
Formativa. Il mancato  o  parziale  svolgimento  delle  attivita'  di
cittadinanza attiva e solidale viene  considerato  dal  consiglio  di
classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di
attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono  computate  nei  tre
quarti dell'orario annuale personalizzato  richiesto  ai  fini  della
validita' dell'anno scolastico, pur non influendo  sulla  valutazione
degli apprendimenti delle singole discipline. 
        8-quater.  In  caso  di  indisponibilita'   delle   strutture
ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneita' delle  stesse
a causa dell'assenza  dei  requisiti  individuati  dal  comma  8-ter,
quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione  di  manifestazioni
di interesse di cui al medesimo comma, le attivita'  di  cittadinanza
attiva e  solidale  ivi  contemplate,  sono  svolte  a  favore  della
comunita' scolastica. 
        8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire  la
piena consapevolezza, da  parte  dello  studente,  dei  comportamenti
coerenti  con  i  principi  ispiratori  della  vita  della  comunita'
scolastica, puo' deliberare, ove necessario,  la  prosecuzione  delle
attivita' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel
gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti  dell'orario
scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento  deliberato,  e
nel  rispetto  dei  principi  di  temporaneita',  proporzionalita'  e
gradualita' di cui al comma 5. 
        8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a  quindici
giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia  e,  ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, un
percorso  di   recupero   educativo   mirato   all'inclusione,   alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,  nella  comunita'
scolastica.»; 
      8) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9.   L'allontanamento   dello   studente   dalla   comunita'
scolastica superiore a quindici giorni  puo'  essere  disposto  anche
quando siano stati commessi  reati  che  violano  la  dignita'  e  il
rispetto della persona umana o  vi  sia  pericolo  per  l'incolumita'
delle persone, nonche' in presenza di atti violenti o di  aggressione
nei confronti del personale scolastico,  delle  studentesse  e  degli
studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento e'  commisurata
alla gravita' del reato  ovvero  al  permanere  della  situazione  di
pericolo. Si applica, per quanto possibile,  il  disposto  del  comma
8.»; 
      9) al comma 9-ter, la parola: «concreti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «circostanziati» e la  parola:  «incolpato»  e'  sostituita
dalla seguente: «responsabile»; 
      10) al comma 11, la  parola:  «inflitte»  e'  sostituita  dalla
seguente: «irrogate»; 
    c) all'articolo 5-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Nel Patto di cui al comma  1,  e'  incluso  l'impegno
dell'istituzione  scolastica  e  delle  famiglie  a  collaborare  per
consentire l'emersione  di  episodi  riconducibili  ai  fenomeni  del
bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di  alcool
o di sostanze stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza. 
        1-ter.  Le  istituzioni  scolastiche   integrano   il   Patto
educativo di corresponsabilita', definendo in maniera dettagliata  le
attivita' formative e informative che intendono programmare a  favore
delle  studentesse,  degli  studenti  e  delle  loro  famiglie,   con
particolare riferimento  all'uso  sicuro  e  consapevole  della  rete
internet.»; 
      2) al comma 3, dopo le  parole:  «del  piano»  e'  inserita  la
seguente: «triennale»; 
    d) all'articolo 6: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni
transitorie e finali»; 
      2) al comma 1, la parola: «media» e' sostituita dalle seguenti:
«secondaria di primo grado»; 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le istituzioni scolastiche,  nell'ambito  della  loro
autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   adeguano   il
Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4,  commi
8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»; 
      4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi  regionali
delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto
periodo,  le  attivita'  di  cittadinanza  attiva  e  solidale   sono
effettuate a favore della comunita' scolastica.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle norme generali
          sull'istruzione. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 17  maggio  2024,
          n. 70,  recante:  «Disposizioni  e  delega  al  Governo  in
          materia di prevenzione  e  contrasto  del  bullismo  e  del
          cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  125
          del 30 maggio 2024: 
              «Art. 5 (Adeguamento del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249).  -
          1. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  giugno  1998,  n.  249,  le   modificazioni
          necessarie per adeguarlo ai seguenti principi: 
                a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri  dello
          studente  enunciati  agli  articoli  2  e  3   del   citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 249 del 1998, che  la  scuola  si  impegni  a
          porre  progressivamente  in  essere   le   condizioni   per
          assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni
          del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni  di  uso  o
          abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e  di  forme  di
          dipendenza; 
                b)  integrare  la  disciplina   relativa   al   Patto
          educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo  5-bis
          del citato regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel  Patto
          siano  espressamente  indicate  tutte   le   attivita'   di
          formazione, curriculari ed extracurriculari, che la  scuola
          o i docenti della classe  intendono  organizzare  a  favore
          degli studenti  e  delle  loro  famiglie,  con  particolare
          riferimento all'uso della rete internet e  delle  comunita'
          virtuali, e sia altresi' previsto l'impegno, da parte delle
          famiglie e  dell'istituto  scolastico,  a  collaborare  per
          consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni
          del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni  di  uso  o
          abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e  di  forme  di
          dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici
          dovessero avere notizia.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge  1°
          ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della  disciplina
          in  materia  di  valutazione  delle  studentesse  e   degli
          studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza   del   personale
          scolastico nonche' di indirizzi scolastici  differenziati»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  16  ottobre
          2024: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di  valutazione  delle
          studentesse e degli studenti). - (Omissis). 
              4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto,  di
          affermare l'autorevolezza  dei  docenti  delle  istituzioni
          scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione,  di  rimettere  al
          centro il principio della responsabilita' e  di  restituire
          piena serenita' al contesto lavorativo degli  insegnanti  e
          del personale scolastico,  nonche'  al  percorso  formativo
          delle  studentesse  e  degli  studenti,  con  uno  o   piu'
          regolamenti adottati ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si  provvede  alla  revisione  della  disciplina  in
          materia di valutazione del comportamento delle  studentesse
          e degli studenti. 
              5. I regolamenti di cui al comma 4  sono  adottati  nel
          rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
          seguenti principi: 
                a) apportare  modifiche  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
          249, al fine di  riformare  l'istituto  dell'allontanamento
          della studentessa e dello  studente  dalla  scuola  per  un
          periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 
                  1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo
          di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa
          e dello studente  in  attivita'  di  approfondimento  sulle
          conseguenze dei  comportamenti  che  hanno  determinato  il
          provvedimento disciplinare; 
                  2)  l'allontanamento   dalla   scuola   di   durata
          superiore a due giorni comporti lo  svolgimento,  da  parte
          della  studentessa  e  dello  studente,  di  attivita'   di
          cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
          istituzioni scolastiche  e  individuate  nell'ambito  degli
          elenchi  predisposti  dall'amministrazione  periferica  del
          Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita',  se
          deliberate dal  consiglio  di  classe,  possono  proseguire
          anche dopo il rientro in classe della studentessa  e  dello
          studente, secondo principi di temporaneita', gradualita'  e
          proporzionalita'; 
                b) apportare  modifiche  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.
          122, in modo da: 
                  1)  prevedere  che  l'attribuzione  del   voto   di
          comportamento inferiore a sei decimi e la  conseguente  non
          ammissione alla classe  successiva  e  all'esame  di  Stato
          avvengano anche a fronte di comportamenti  che  configurano
          mancanze  disciplinari  gravi  e   reiterate,   anche   con
          riferimento alle violazioni  previste  dal  regolamento  di
          istituto; 
                  2)  prevedere  che  l'attribuzione  del   voto   di
          comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
          periodica comporti il coinvolgimento  della  studentessa  e
          dello studente oggetto della valutazione  in  attivita'  di
          approfondimento  in  materia  di  cittadinanza   attiva   e
          solidale, finalizzate alla  comprensione  delle  ragioni  e
          delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
          tale voto; 
                  3) conferire maggiore peso al voto di comportamento
          della  studentessa  e  dello  studente  nella   valutazione
          complessiva,  riferito  all'intero  anno   scolastico,   in
          particolar  modo  in  presenza  di  atti  violenti   o   di
          aggressione nei confronti del personale scolastico  nonche'
          delle studentesse e degli studenti; 
                  4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti
          delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  che  abbiano
          riportato  una  valutazione   pari   a   sei   decimi   nel
          comportamento,  il  consiglio  di  classe,   in   sede   di
          valutazione finale, sospenda il  giudizio  senza  riportare
          immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla   classe
          successiva e assegni alle studentesse e  agli  studenti  un
          elaborato critico  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e
          solidale; la  mancata  presentazione  dell'elaborato  prima
          dell'inizio   dell'anno   scolastico   successivo   o    la
          valutazione non  sufficiente  da  parte  del  consiglio  di
          classe comportano la non  ammissione  della  studentessa  e
          dello studente all'anno scolastico successivo; 
                  5)  prevedere  la  votazione  in  decimi   per   la
          valutazione   periodica   e   per   quella   finale   degli
          apprendimenti  delle  studentesse  e  degli  studenti   del
          secondo ciclo di istruzione, in ciascuna  delle  discipline
          di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
          adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10,  lettera  a),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle  Linee  guida  per
          gli   istituti   tecnici   e    professionali,    adottate,
          rispettivamente, ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo  3,  comma
          3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.». 
              - Si riportano gli articoli 104, 105 e 106 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          recante: «Testo unico delle leggi in materia di  disciplina
          degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del  31  ottobre
          1990: 
              «Art.  104  (Promozione  e  coordinamento,  a   livello
          nazionale, delle attivita' di educazione ed  informazione).
          - 1. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  promuove  e
          coordina le  attivita'  di  educazione  alla  salute  e  di
          informazione  sui  danni  derivanti  dall'alcoolismo,   dal
          tabagismo,   dall'uso   delle   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
              2. Le attivita' di cui al comma 1 si  inquadrano  nello
          svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
          attraverso  l'approfondimento   di   specifiche   tematiche
          nell'ambito delle discipline curricolari. 
              3.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   approva
          programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
          e relative metodologie di applicazione, per  la  promozione
          di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base  delle
          proposte    formulate    da    un     apposito     comitato
          tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
          da venticinque membri, di cui diciotto  esperti  nel  campo
          della prevenzione, compreso almeno un esperto di  mezzi  di
          comunicazione    sociale,    e     rappresentanti     delle
          amministrazioni statali che  si  occupano  di  prevenzione,
          repressione e recupero nelle materie di cui al  comma  1  e
          sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori. 
              4. Il comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  che
          attraverso  gruppi  di  lavoro  individuati   nel   decreto
          istitutivo,  deve  approfondire,  nella  formulazione   dei
          programmi, le tematiche: 
                a) della pedagogia preventiva; 
                b)  dell'impiego  degli  strumenti   didattici,   con
          particolare riferimento  ai  libri  di  testo,  ai  sussidi
          audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa; 
                c)  dell'incentivazione   di   attivita'   culturali,
          ricreative e sportive,  da  svolgersi  eventualmente  anche
          all'esterno della scuola; 
                d) del coordinamento con  le  iniziative  promosse  o
          attuate da altre amministrazioni pubbliche con  particolare
          riguardo alla prevenzione primaria. 
              5. Alle riunioni del comitato, quando vengono  trattati
          argomenti  di  loro  interesse,  possono  essere   invitati
          rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
          comuni. 
              6. In sede di formazione di piani  di  aggiornamento  e
          formazione del personale della scuola sara' data  priorita'
          alle iniziative in materia di educazione alla salute  e  di
          prevenzione delle tossicodipendenze. 
              Art.  105  (Promozione  e  coordinamento,   a   livello
          provinciale,  delle   iniziative   di   educazione   e   di
          prevenzione.  Corsi  di  studio  per  insegnanti  e   corsi
          sperimentali di scuola media). - 1.  Il  provveditore  agli
          studi promuove  e  coordina,  nell'ambito  provinciale,  la
          realizzazione  delle  iniziative  previste  nei   programmi
          annuali e di quelle che  possono  essere  deliberate  dalle
          istituzioni   scolastiche   nell'esercizio    della    loro
          autonomia. 
              2. Nell'esercizio di tali compiti  il  provveditore  si
          avvale di un comitato tecnico provinciale o,  in  relazione
          alle  esigenze   emergenti   nell'ambito   distrettuale   o
          interdistrettuale,    di    comitati     distrettuali     o
          interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
          sono scelti tra  esperti  nei  campi  dell'educazione  alla
          salute   e   della    prevenzione    e    recupero    dalle
          tossicodipendenze    nonche'    tra    rappresentanti    di
          associazioni familiari. Detti  comitati  sono  composti  da
          sette membri. 
              3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
          partecipare  rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza, degli enti locali territoriali  e  delle  unita'
          sanitarie  locali,  nonche'   esponenti   di   associazioni
          giovanili. 
              4.  All'attuazione  delle  iniziative  concorrono   gli
          organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia
          ad essi  riconosciuta  dalle  disposizioni  in  vigore.  Le
          istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
          dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico. 
              5.  Il  provveditore  agli  studi,  d'intesa   con   il
          consiglio provinciale  scolastico  e  sentito  il  comitato
          tecnico provinciale, organizza  corsi  di  studio  per  gli
          insegnanti delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sulla
          educazione sanitaria  e  sui  danni  derivanti  ai  giovani
          dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
          fenomeno criminoso nel suo  insieme,  con  il  supporto  di
          mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine  puo'  stipulare,
          con i fondi a sua disposizione,  apposite  convenzioni  con
          enti locali, universita',  istituti  di  ricerca  ed  enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo regionale o  provinciale  da  istituirsi  a  norma
          dell'art. 116. 
              6. I corsi statali sperimentali  di  scuola  media  per
          lavoratori possono essere istituiti anche presso gli  enti,
          le cooperative di solidarieta' sociale  e  le  associazioni
          iscritti nell'albo di  cui  all'art.  116  entro  i  limiti
          numerici e con le modalita'  di  svolgimento  di  cui  alle
          vigenti disposizioni. I  corsi  saranno  finalizzati  anche
          all'inserimento   o   al    reinserimento    nell'attivita'
          lavorativa. 
              7. Le utilizzazioni del personale docente di  ruolo  di
          cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio  1982,
          n. 270, possono essere  disposte,  nel  limite  massimo  di
          cento  unita',  ai   fini   del   recupero   scolastico   e
          dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
          enti e le associazioni iscritti nell'albo di  cui  all'art.
          116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
          frequentato i corsi di cui al comma 5. 
              8.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   assegna
          annualmente ai provveditorati agli  studi,  in  proporzione
          alla popolazione  scolastica  di  ciascuno,  fondi  per  le
          attivita' di educazione alla salute e di prevenzione  delle
          tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole  sulla
          base dei criteri elaborati dai  comitati  provinciali,  con
          particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106. 
              9. L'onere derivante  dal  funzionamento  del  comitato
          tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei  comitati  di
          cui al presente articolo e' valutato  in  complessivi  euro
          2.065.827,60  (lire  4  miliardi)  in  ragione   d'anno   a
          decorrere  dall'anno  1990.  Il  Ministro  della   pubblica
          istruzione con proprio decreto disciplina  l'istituzione  e
          il funzionamento del  comitato  tecnico-scientifico  e  dei
          comitati provinciali, distrettuali  e  interdistrettuali  e
          l'attribuzione dei  compensi  ai  componenti  dei  comitati
          stessi. 
              Art. 106 (Centri di  informazione  e  consulenza  nelle
          scuole.  Iniziative  di  studenti  animatori).   -   1.   I
          provveditori agli  studi,  di  intesa  con  i  consigli  di
          istituto  e  con  i  servizi  pubblici   per   l'assistenza
          socio-sanitaria ai tossicodipendenti,  istituiscono  centri
          di  informazione  e  consulenza   rivolti   agli   studenti
          all'interno delle scuole secondarie superiori. 
              2. I centri possono realizzare  progetti  di  attivita'
          informativa  e  di  consulenza  concordati   dagli   organi
          collegiali della scuola con i servizi pubblici  e  con  gli
          enti ausiliari presenti sul territorio. Le  informazioni  e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
              3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
          corsi diversi, allo scopo di far fronte  alle  esigenze  di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative all'educazione alla  salute  ed  alla  prevenzione
          delle tossicodipendenze,  possono  proporre  iniziative  da
          realizzare nell'ambito dell'istituto con la  collaborazione
          del personale docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria
          disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi  possono
          esprimere le loro preferenze in ordine ai docenti  chiamati
          a collaborare alle iniziative. 
              4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
          previste  dall'art.  6,  secondo  comma,  lettera  d),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
          416, e sono deliberate dal consiglio di istituto,  sentito,
          per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti. 
              5. La partecipazione degli  studenti  alle  iniziative,
          che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
          curricolari, e' volontaria.». 
              - La legge 27 maggio 1991, n. 176,  recante:  «ratifica
          ed esecuzione della convenzione sui diritti del  fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991. 
              - Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15 e  16  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:  «Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 39 del 17 febbraio 1992: 
              «Art. 12 (Diritto all'educazione e  all'istruzione).  -
          1. Al bambino da 0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5.    Contestualmente     all'accertamento     previsto
          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni
          mediche  di  cui  alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,
          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,
          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale
          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di
          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello
          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),  ai  fini
          della formulazione  del  Piano  educativo  individualizzato
          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui
          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
              6. abrogato 
              7. abrogato 
              8. abrogato 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto. 
              Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1.  L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4  agosto
          1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
                a)   la   programmazione   coordinata   dei   servizi
          scolastici  con   quelli   sanitari,   socio-assistenziali,
          culturali, ricreativi, sportivi e con altre  attivita'  sul
          territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
          gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le   unita'
          sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          stipulano gli accordi di programma di cui  all'articolo  27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  i
          Ministri per gli  affari  sociali  e  della  sanita',  sono
          fissati gli indirizzi  per  la  stipula  degli  accordi  di
          programma. Tali accordi di programma sono finalizzati  alla
          predisposizione,  attuazione  e   verifica   congiunta   di
          progetti  educativi,  riabilitativi  e  di  socializzazione
          individualizzati,  nonche'  a  forme  di  integrazione  tra
          attivita'    scolastiche    e     attivita'     integrative
          extrascolastiche. Negli accordi sono  altresi'  previsti  i
          requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
          privati ai fini  della  partecipazione  alle  attivita'  di
          collaborazione coordinate; 
                b) la dotazione alle scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
                c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
                d)   l'attribuzione,   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
                e)  la  sperimentazione  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da
          realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti  locali
          e le unita' sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              4. I posti di sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
          lettera h). 
              5. Nella scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado
          sono  garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,   con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera   e),   realizzate   con   docenti   di    sostegno
          specializzati. 
              6.   Gli   insegnanti   di   sostegno    assumono    la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano alla programmazione  educativa  e  didattica  e
          alla elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza
          dei consigli di interclasse, dei consigli di classe  e  dei
          collegi dei docenti. 
              6-bis.    Agli    studenti    handicappati     iscritti
          all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e  didattici
          specifici, realizzati anche attraverso  le  convenzioni  di
          cui alla lettera b) del comma 1,  nonche'  il  supporto  di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. 
              Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione).  -
          1. Il Ministro  della  pubblica  istruzione  provvede  alla
          formazione e all'aggiornamento del  personale  docente  per
          l'acquisizione di conoscenze  in  materia  di  integrazione
          scolastica   degli   studenti   handicappati,   ai    sensi
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 agosto  1988,  n.  399,  nel  rispetto  delle
          modalita'    di    coordinamento    con    il     Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
          Ministro della pubblica istruzione provvede altresi': 
                a)   all'attivazione   di   forme   sistematiche   di
          orientamento, particolarmente qualificate  per  la  persona
          handicappata, con inizio almeno dalla  prima  classe  della
          scuola secondaria di primo grado; 
                b)  all'organizzazione  dell'attivita'  educativa   e
          didattica   secondo   il   criterio   della   flessibilita'
          nell'articolazione delle  sezioni  e  delle  classi,  anche
          aperte,  in  relazione   alla   programmazione   scolastica
          individualizzata; 
                c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
          gradi  di  scuola,   prevedendo   forme   obbligatorie   di
          consultazione tra insegnanti  del  ciclo  inferiore  e  del
          ciclo superiore  ed  il  massimo  sviluppo  dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi di scuola, consentendo il completamento della  scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione  del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  416,  su
          proposta del consiglio di classe  o  di  interclasse,  puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 
              2. I piani di studio delle scuole  di  specializzazione
          di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          per    il    conseguimento    del    diploma     abilitante
          all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,  nei
          limiti degli stanziamenti gia'  preordinati  in  base  alla
          legislazione vigente per la definizione dei suddetti  piani
          di    studio,     discipline     facoltative,     attinenti
          all'integrazione degli alunni handicappati, determinate  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge  n.  341
          del 1990. Nel diploma  di  specializzazione  conseguito  ai
          sensi del predetto articolo 4 deve  essere  specificato  se
          l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi  all'attivita'
          didattica di sostegno per  le  discipline  cui  il  diploma
          stesso si riferisce, nel qual caso la  specializzazione  ha
          valore  abilitante  anche  per  l'attivita'  didattica   di
          sostegno. 
              3. La tabella del corso di  laurea  definita  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della citata  legge  n.  341  del
          1990  comprende,  nei  limiti   degli   stanziamenti   gia'
          preordinati  in  base  alla  legislazione  vigente  per  la
          definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
          facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica  degli
          alunni   handicappati.   Il   diploma   di    laurea    per
          l'insegnamento nelle scuole materne ed  elementari  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
          costituisce  titolo  per  l'ammissione  ai   concorsi   per
          l'attivita' didattica  di  sostegno  solo  se  siano  stati
          sostenuti gli esami relativi, individuati come  obbligatori
          per la preparazione all'attivita'  didattica  di  sostegno,
          nell'ambito  della  tabella  suddetta  definita  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.  341  del
          1990. 
              4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
          nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
          al comma 2 e dei corsi di laurea di cui  al  comma  3  puo'
          essere impartito anche da  enti  o  istituti  specializzati
          all'uopo  convenzionati  con  le  universita',   le   quali
          disciplinano le modalita' di espletamento degli esami  e  i
          relativi  controlli.  I  docenti  relatori  dei  corsi   di
          specializzazione devono essere in possesso del  diploma  di
          laurea e del diploma di specializzazione. 
              5. Fino alla prima applicazione dell'articolo  9  della
          citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole  di
          specializzazione si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
          417, e successive modificazioni, al decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65
          della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
              6. L'utilizzazione in  posti  di  sostegno  di  docenti
          privi  dei  prescritti  titoli   di   specializzazione   e'
          consentita unicamente qualora manchino docenti di  ruolo  o
          non di ruolo specializzati. 
              7. Gli accordi di programma  di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera a), possono prevedere  lo  svolgimento  di
          corsi  di  aggiornamento  comuni  per  il  personale  delle
          scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti  locali,
          impegnati   in    piani    educativi    e    di    recupero
          individualizzati. 
              Art. 15 (Gruppi  per  l'inclusione  scolastica).  -  1.
          Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
          il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
          compiti di: 
                a) consulenza e proposta all'USR per la  definizione,
          l'attuazione e la verifica degli accordi  di  programma  di
          cui agli  articoli  13,  39  e  40  della  presente  legge,
          integrati con le finalita' di  cui  alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, con particolare riferimento alla  continuita'
          delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi
          integrati scuola-territorio-lavoro; 
                b) supporto ai Gruppi per  l'inclusione  territoriale
          (GIT); 
                c) supporto alle reti di scuole per la  progettazione
          e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio  del
          personale della scuola. 
              2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR
          o da un suo delegato. Nell'ambito del  decreto  di  cui  al
          comma 3  e'  garantita  la  partecipazione  paritetica  dei
          rappresentanti delle Regioni, degli  Enti  locali  e  delle
          associazioni delle  persone  con  disabilita'  maggiormente
          rappresentative   a    livello    regionale    nel    campo
          dell'inclusione scolastica. 
              3. La composizione, l'articolazione,  le  modalita'  di
          funzionamento, la sede, la durata,  nonche'  l'assegnazione
          di  ulteriori  funzioni  per  il  supporto   all'inclusione
          scolastica del GLIR,  fermo  restando  quanto  previsto  al
          comma  2,  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili,   sentito   l'Osservatorio   permanente    per
          l'inclusione  scolastica  istituito  presso  il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              4. Per ciascun ambito territoriale provinciale,  ovvero
          a livello delle  citta'  metropolitane,  e'  costituito  il
          Gruppo per  l'Inclusione  Territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'
          composto   da   personale   docente   esperto   nell'ambito
          dell'inclusione, anche  con  riferimento  alla  prospettiva
          bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
          e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del  direttore
          generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
          da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
          presiede.  Il  GIT  conferma  la  richiesta   inviata   dal
          dirigente  scolastico  all'ufficio   scolastico   regionale
          relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
          esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri
          relativi al personale docente di cui al presente comma,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 
              5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio
          scolastico regionale, supporta le  istituzioni  scolastiche
          nella  definizione   dei   PEI   secondo   la   prospettiva
          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione  ICF,
          nell'uso  ottimale  dei  molteplici  sostegni  disponibili,
          previsti  nel  Piano   per   l'Inclusione   della   singola
          istituzione    scolastica,    nel    potenziamento    della
          corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
          inclusiva. 
              6.  Per  lo  svolgimento  di   ulteriori   compiti   di
          consultazione e programmazione delle attivita' nonche'  per
          il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
          livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato: 
                a) dalle  associazioni  maggiormente  rappresentative
          delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica; 
                b)  dagli  enti  locali  e  dalle  aziende  sanitarie
          locali. 
              7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali    e    finanziarie    disponibili,     sentito
          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
          definite le modalita' di  funzionamento  del  GIT,  la  sua
          composizione, le modalita' per la selezione  nazionale  dei
          componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le  forme  di
          monitoraggio del suo funzionamento,  la  sede,  la  durata,
          nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni   per   il
          supporto all'inclusione scolastica. 
              8. Presso ciascuna istituzione scolastica e'  istituito
          il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'
          composto da docenti curricolari,  docenti  di  sostegno  e,
          eventualmente da  personale  ATA,  nonche'  da  specialisti
          della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di
          riferimento  dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e'
          nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  ed  ha  il
          compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella
          definizione e  realizzazione  del  Piano  per  l'inclusione
          nonche' i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  classe
          nell'attuazione dei PEI. 
              9. In sede di definizione e  attuazione  del  Piano  di
          inclusione,  il  GLI  si  avvale  della  consulenza  e  del
          supporto degli studenti,  dei  genitori  e  puo'  avvalersi
          della  consulenza  dei  rappresentanti  delle  associazioni
          delle persone con disabilita' maggiormente  rappresentative
          del  territorio  nell'inclusione  scolastica.  In  sede  di
          definizione dell'utilizzazione  delle  risorse  complessive
          destinate    all'istituzione     scolastica     ai     fini
          dell'assistenza  di  competenza  degli  enti  locali,  alle
          riunioni del  GLI  partecipa  un  rappresentante  dell'ente
          territoriale   competente,    secondo    quanto    previsto
          dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
          realizzare  il  Piano  di  inclusione  e  il  PEI,  il  GLI
          collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
          pubbliche e private presenti sul territorio. 
              10. Al fine della definizione dei PEI e della  verifica
          del  processo  di  inclusione,  compresa  la  proposta   di
          quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure  di
          sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
          ogni Istituzione scolastica sono  costituiti  i  Gruppi  di
          lavoro operativo per l'inclusione dei  singoli  alunni  con
          accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
          scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
          team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
          la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
          studente  con   disabilita',   o   di   chi   esercita   la
          responsabilita'  genitoriale,  delle  figure  professionali
          specifiche, interne ed esterne  all'istituzione  scolastica
          che interagiscono con la classe  e  con  la  bambina  o  il
          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo  studente
          con  disabilita'  nonche'  con   il   necessario   supporto
          dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
          del Gruppo di lavoro operativo non spetta  alcun  compenso,
          indennita',  gettone  di   presenza,   rimborso   spese   e
          qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei  Gruppi
          di lavoro operativo  non  devono  derivare,  anche  in  via
          indiretta, maggiori oneri di personale. 
              11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di  cui
          al comma 10, e' assicurata la partecipazione  attiva  degli
          studenti con accertata condizione di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica  nel  rispetto
          del principio di autodeterminazione. 
              Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). -
          1. Nella valutazione degli  alunni  handicappati  da  parte
          degli  insegnanti  e'  indicato,  sulla  base   del   piano
          educativo  individualizzato,  per  quali  discipline  siano
          stati  adottati  particolari   criteri   didattici,   quali
          attivita' integrative e di  sostegno  siano  state  svolte,
          anche in sostituzione parziale dei contenuti  programmatici
          di alcune discipline. 
              2. Nella scuola dell'obbligo  sono  predisposte,  sulla
          base degli elementi conoscitivi di cui al  comma  1,  prove
          d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
          a valutare il progresso dell'allievo in rapporto  alle  sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. 
              3.  Nell'ambito  della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado, per gli alunni handicappati  sono  consentite  prove
          equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione  delle
          prove scritte o grafiche e la presenza  di  assistenti  per
          l'autonomia e la comunicazione. 
              4.  Gli  alunni  handicappati   sostengono   le   prove
          finalizzate alla valutazione del  rendimento  scolastico  o
          allo svolgimento di  esami  anche  universitari  con  l'uso
          degli ausili loro necessari. 
              5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3
          e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per
          il superamento degli esami universitari previa  intesa  con
          il docente della materia e con l'ausilio  del  servizio  di
          tutorato  di  cui  all'articolo   13,   comma   6-bis.   E'
          consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi
          tecnici in relazione alla tipologia  di  handicap,  sia  la
          possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del
          servizio di tutorato specializzato. 
              5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni   di   alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  nell'ambito
          della  propria  autonomia,  conferiscono   a   un   docente
          delegato, rispettivamente, dal rettore e dal  direttore  le
          funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto  delle
          iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno
          ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione  degli
          studenti, compresi l'attivazione  o  il  potenziamento  dei
          servizi  per  il  sostegno   del   benessere   psicologico,
          nell'ambito  dell'universita'  o  dell'istituzione  stessa.
          L'incarico e' conferito a  personale  docente  in  servizio
          presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico delle medesime.». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante: «Approvazione del testo unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994. 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, recante: «Delega al Governo per il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997: 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel termine di nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo 355 del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della
          presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   Commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo  e  strumenti  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite dalla dotazione ordinaria. 
              La dotazione perequativa e'  rideterminata  annualmente
          sulla  base  del  tasso  di  inflazione  programmata  e  di
          parametri  socio-economici  e  ambientali  individuati   di
          concerto dai  Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b)   razionalizzazione   degli   organi    a    norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo
          59 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
          13 la riforma degli uffici periferici del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.». 
              - Si riporta l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.
          40, recante: «Disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998: 
              «Art.  36  (Istruzione  degli   stranieri.   Educazione
          interculturale). -  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul
          territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
          applicano tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
          partecipazione alla vita della comunita' scolastica. 
              2. L'effettivita' del diritto allo studio e'  garantita
          dallo Stato,  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali  anche
          mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative  per
          l'apprendimento della lingua italiana. 
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche e culturali come valore da porre a  fondamento
          del rispetto reciproco, dello  scambio  tra  le  culture  e
          della  tolleranza;  a  tale  fine  promuove   e   favorisce
          iniziative  volte  alla  accoglienza,  alla  tutela   della
          cultura e della lingua d'origine e  alla  realizzazione  di
          attivita' interculturali comuni. 
              4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3  sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e di una programmazione territoriale  integrata,  anche  in
          convenzione con le associazioni  degli  stranieri,  con  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi   di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione territoriale degli interventi,  anche  sulla
          base di convenzioni con  le  regioni  e  gli  enti  locali,
          promuovono: 
                a) l'accoglienza degli stranieri adulti  regolarmente
          soggiornanti   mediante   l'attivazione   di    corsi    di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; 
                b) la realizzazione di  un'offerta  culturale  valida
          per gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti  che
          intendano conseguire  il  titolo  di  studio  della  scuola
          dell'obbligo; 
                c) la predisposizione di percorsi  integrativi  degli
          studi sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al  fine  del
          conseguimento del titolo  dell'obbligo  o  del  diploma  di
          scuola secondaria superiore; 
                d) la realizzazione ed attuazione di corsi di  lingua
          italiana; 
                e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia. 
              6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione: 
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti nazionali e locali,  con  particolare  riferimento
          all'attivazione di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana,
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale ispettivo, direttivo e docente  delle  scuole  di
          ogni ordine e grado e dei  criteri  per  l'adattamento  dei
          programmi di insegnamento; 
                b) dei criteri per il riconoscimento  dei  titoli  di
          studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
          fini dell'inserimento scolastico,  nonche'  dei  criteri  e
          delle modalita' di  comunicazione  con  le  famiglie  degli
          alunni  stranieri,  anche  con   l'ausilio   di   mediatori
          culturali qualificati; 
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per  la
          ripartizione degli alunni  stranieri  nelle  classi  e  per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico; 
                d) dei criteri per la stipula  delle  convenzioni  di
          cui ai commi 4 e 5.». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,
          recante:   «Definizione   delle    norme    generali    sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28  marzo
          2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
          del 5 maggio 2005. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante:  «Norme  generali  e  livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005. 
              - Si riporta il comma 622, l'articolo 1, della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  299  27  dicembre
          2006: 
                «622. - L'istruzione impartita per almeno dieci  anni
          e'  obbligatoria  ed  e'  finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante: «Ratifica ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152
          del 1° luglio 2013. 
              - Il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93  recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di  commissariamento  delle  province»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191,
          e' convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  ottobre
          2013, n. 119. 
              - La legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante:  «Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio
          2015. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,
          recante: «Norme in materia di valutazione e  certificazione
          delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,
          recante:   «Norme   per   la   promozione   dell'inclusione
          scolastica  degli  studenti  con   disabilita',   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. 
              - La legge 19 luglio 2019, n. 69,  recante:  «Modifiche
          al codice penale, al codice di  procedura  penale  e  altre
          disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
          domestica  e  di  genere»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019. 
              -  La  legge  20   agosto   2019,   n.   92,   recante:
          «Introduzione dell'insegnamento scolastico  dell'educazione
          civica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del
          21 agosto 2019. 
              - Il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022 e'  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
              -  La  legge  24  novembre  2023,  n.   168,   recante:
          «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e
          della violenza domestica»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996, n. 567, recante: «Regolamento recante  la  disciplina
          delle   iniziative   complementari   e   delle    attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 5 novembre 1996. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249,  recante:  «Regolamento  recante  lo  statuto
          delle   studentesse   e   degli   studenti   della   scuola
          secondaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  175
          del 29 luglio 1998. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999,  n.  275,  recante:  «Regolamento  recante  norme  in
          materia di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
          1999. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante: «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del
          19 agosto 2009. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  4  luglio
          2013. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4,  5-bis  e  6
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          giugno 1998, n. 249, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto  ad  una
          formazione  culturale  e  professionale   qualificata   che
          rispetti  e  valorizzi,  anche  attraverso  l'orientamento,
          l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita'  delle
          idee. La scuola persegue la continuita'  dell'apprendimento
          e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
          attraverso una adeguata informazione,  la  possibilita'  di
          formulare richieste, di sviluppare temi liberamente  scelti
          e di realizzare iniziative autonome. 
              2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra
          i suoi componenti e tutela il diritto dello  studente  alla
          riservatezza. 
              3. Lo studente ha diritto  di  essere  informato  sulle
          decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
              4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva  e
          responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
          e i docenti, con le modalita' previste dal  regolamento  di
          istituto, attivano con gli studenti un dialogo  costruttivo
          sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
          definizione degli obiettivi  didattici,  di  organizzazione
          della scuola, di criteri  di  valutazione,  di  scelta  dei
          libri e del materiale didattico.  Lo  studente  ha  inoltre
          diritto a una valutazione trasparente e  tempestiva,  volta
          ad attivare un processo di autovalutazione che  lo  conduca
          ad individuare i propri punti di forza e di debolezza  e  a
          migliorare il proprio rendimento. 
              5. Nei casi in cui  una  decisione  influisca  in  modo
          rilevante sull'organizzazione  della  scuola  gli  studenti
          della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
          possono essere  chiamati  ad  esprimere  la  loro  opinione
          mediante una consultazione; analogamente negli stessi  casi
          e con le stesse modalita'  possono  essere  consultati  gli
          studenti della scuola media o i loro genitori. 
              6.  Gli  studenti  hanno  diritto  alla   liberta'   di
          apprendimento ed esercitano  autonomamente  il  diritto  di
          scelta tra le attivita' curricolari integrative  e  tra  le
          attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla  scuola.  Le
          attivita' didattiche curricolari e le attivita'  aggiuntive
          facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita'  che
          tengono conto dei ritmi di apprendimento e  delle  esigenze
          di vita degli studenti. 
              7. Gli studenti stranieri  hanno  diritto  al  rispetto
          della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale
          appartengono. La scuola  promuove  e  favorisce  iniziative
          volte alla accoglienza e alla tutela della  loro  lingua  e
          cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali. 
              8. La scuola si impegna  a  porre  progressivamente  in
          essere le condizioni per assicurare: 
                a) un ambiente  favorevole  alla  crescita  integrale
          della  persona  e  un  servizio  educativo   didattico   di
          qualita'; 
                b) offerte formative aggiuntive e integrative,  anche
          mediante il  sostegno  di  iniziative  liberamente  assunte
          dagli studenti e dalle loro associazioni; 
                c) iniziative concrete per il recupero di  situazioni
          di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il
          recupero della dispersione scolastica; 
                d) la salubrita' e la sicurezza degli  ambienti,  che
          debbono essere adeguati a  tutti  gli  studenti  anche  con
          disabilita'; 
                e) la disponibilita'  di  un'adeguata  strumentazione
          tecnologica; 
                f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
          assistenza psicologica. 
                f.bis)  l'emersione  di  episodi   riconducibili   ai
          fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di
          uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre
          forme di dipendenza. 
              9.  La  scuola  garantisce  e  disciplina  nel  proprio
          regolamento  l'esercizio  del  diritto  di  riunione  e  di
          assemblea degli studenti, a livello di classe, di  corso  e
          di istituto. 
              10.   I   regolamenti   delle    singole    istituzioni
          garantiscono e  disciplinano  l'esercizio  del  diritto  di
          associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
          del diritto degli studenti singoli e associati  a  svolgere
          iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo  di
          locali da parte di studenti e  delle  associazioni  di  cui
          fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
          la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro
          associazioni.». 
              «Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle  singole
          istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
          individuano  i  comportamenti  che   configurano   mancanze
          disciplinari   con   riferimento   ai    doveri    elencati
          nell'articolo  3,  al  corretto  svolgimento  dei  rapporti
          all'interno della comunita' scolastica  e  alle  situazioni
          specifiche di ogni singola scuola,  le  relative  sanzioni,
          gli  organi  competenti  ad   irrogarle   e   il   relativo
          procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
              2.  I  provvedimenti   disciplinari   hanno   finalita'
          educativa  e  tendono  al  rafforzamento   del   senso   di
          responsabilita'  ed  al  ripristino  di  rapporti  corretti
          all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero
          dello studente  attraverso  attivita'  di  natura  sociale,
          culturale  ed  in  generale  a  vantaggio  della  comunita'
          scolastica. 
              3.  La  responsabilita'  disciplinare   e'   personale.
          Nessuno puo'  essere  sottoposto  a  sanzioni  disciplinari
          senza essere stato prima invitato  ad  esporre  le  proprie
          ragioni.  Nessuna  infrazione  disciplinare   connessa   al
          comportamento  puo'  influire   sulla   valutazione   degli
          apprendimenti  delle   singole   discipline.   L'infrazione
          disciplinare influisce sul voto di comportamento. 
              4.  In  nessun  caso  puo'   essere   sanzionata,   ne'
          direttamente ne' indirettamente, la libera  espressione  di
          opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
          personalita'. 
              5. Le sanzioni sono  sempre  temporanee,  proporzionate
          alla infrazione disciplinare e  ispirate  al  principio  di
          gradualita' nonche', per  quanto  possibile,  al  principio
          della riparazione  del  danno.  Esse  tengono  conto  della
          situazione personale dello  studente,  della  gravita'  del
          comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 
              6. Le  sanzioni  che  comportano  allontanamento  dalle
          lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le  sanzioni
          che comportano l'allontanamento dalla comunita'  scolastica
          superiore  a  quindici  giorni  e  quelle   che   implicano
          l'esclusione dallo scrutinio finale  o  la  non  ammissione
          all'esame di Stato  conclusivo  del  corso  di  studi  sono
          adottate dal consiglio di istituto. 
              7. Il temporaneo allontanamento  dello  studente  dalle
          lezioni puo' essere  disposto  solo  in  caso  di  gravi  o
          reiterate  infrazioni   disciplinari,   per   periodi   non
          superiori ai quindici giorni. 
              8.  Nei  periodi  di  allontanamento  non  superiori  a
          quindici giorni deve essere previsto  un  rapporto  tra  la
          comunita' scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da
          preparare il rientro nel gruppo classe. 
              8-bis. Nel periodo  di  allontanamento  dello  studente
          dalle lezioni fino a due giorni,  il  consiglio  di  classe
          delibera,   con   adeguata   motivazione,   attivita'    di
          approfondimento sulle  conseguenze  dei  comportamenti  che
          hanno  determinato  il  provvedimento  disciplinare.   Tali
          attivita' sono svolte presso l'istituzione  scolastica.  Le
          scuole, nell'ambito della  loro  autonomia,  individuano  i
          docenti incaricati di realizzare le  attivita'  di  cui  al
          primo periodo. 
              8-ter. Nel periodo  di  allontanamento  dello  studente
          dalle lezioni per un periodo compreso fra  tre  e  quindici
          giorni, il  consiglio  di  classe  delibera,  con  adeguata
          motivazione, attivita' di cittadinanza attiva  e  solidale,
          commisurate all'orario scolastico  relativo  al  numero  di
          giorni per  i  quali  e'  deliberato  l'allontanamento.  Le
          attivita' di cui al primo periodo, inserite all'interno del
          Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si  svolgono
          presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con
          le  quali  l'istituzione  scolastica,   nell'ambito   della
          propria  autonomia,  stipula  convenzioni,  assicurando  il
          raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni
          di  cui  al  secondo  periodo  disciplinano   il   percorso
          formativo  personalizzato  di  attivita'  di   cittadinanza
          attiva e solidale, i tempi, le modalita', il contesto  e  i
          limiti del suo svolgimento presso le  strutture  ospitanti,
          nonche' le rispettive figure  di  riferimento.  Durante  le
          attivita' di cittadinanza attiva e solidale,  l'obbligo  di
          vigilanza sulle studentesse e sugli  studenti  e'  in  capo
          alle strutture  ospitanti  che  comunicano  tempestivamente
          alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.  Gli  enti,
          le associazioni  e  gli  enti  del  Terzo  settore  possono
          manifestare la  propria  disponibilita'  ad  accogliere  lo
          studente in attivita' di  cittadinanza  attiva  e  solidale
          attraverso   la   partecipazione    all'avviso    pubblico,
          contenente i requisiti e i criteri definiti  dal  Ministero
          dell'istruzione  e  del  merito,  predisposto  dall'Ufficio
          scolastico regionale competente il  quale,  con  successivo
          provvedimento,  approva  gli  elenchi  degli  enti,   delle
          associazioni e degli  enti  del  Terzo  settore  idonei  ad
          accogliere  lo  studente.  A  seguito  delle  attivita'  di
          verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte  dal
          medesimo Ufficio scolastico regionale, e  dell'acquisizione
          delle ulteriori manifestazioni di interesse  pervenute,  il
          competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di  cui
          al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche,  nell'ambito
          della loro autonomia, individuano le figure  referenti  per
          la  realizzazione  di  tali  attivita',   nell'ambito   del
          personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo  per
          il  Miglioramento  dell'Offerta  Formativa.  Il  mancato  o
          parziale svolgimento delle attivita' di cittadinanza attiva
          e solidale viene considerato dal  consiglio  di  classe  ai
          fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di
          attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono  computate
          nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto
          ai fini  della  validita'  dell'anno  scolastico,  pur  non
          influendo  sulla  valutazione  degli  apprendimenti   delle
          singole discipline. 
              8-quater. In caso di indisponibilita'  delle  strutture
          ospitanti di cui al  comma  8-ter,  dovuta  all'inidoneita'
          delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati
          dal  comma  8-ter,  quinto  periodo,  ovvero  alla  mancata
          presentazione di manifestazioni  di  interesse  di  cui  al
          medesimo comma,  le  attivita'  di  cittadinanza  attiva  e
          solidale  ivi  contemplate,  sono  svolte  a  favore  della
          comunita' scolastica. 
              8-quinquies.  Il  consiglio  di  classe,  al  fine   di
          garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente,
          dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori  della
          vita  della  comunita'  scolastica,  puo'  deliberare,  ove
          necessario, la prosecuzione delle attivita' di cittadinanza
          attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo  classe,
          per un periodo  massimo  pari  ai  tre  quarti  dell'orario
          scolastico  corrispondente  ai  giorni  di   allontanamento
          deliberato, e nel rispetto dei principi  di  temporaneita',
          proporzionalita' e gradualita' di cui al comma 5. 
              8-sexies. Nei periodi  di  allontanamento  superiori  a
          quindici giorni, la scuola promuove, in  coordinamento  con
          la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi  sociali
          e  l'autorita'  giudiziaria,  un   percorso   di   recupero
          educativo mirato all'inclusione, alla  responsabilizzazione
          e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica. 
              9.  L'allontanamento  dello  studente  dalla  comunita'
          scolastica superiore a quindici giorni puo' essere disposto
          anche quando siano stati  commessi  reati  che  violano  la
          dignita' e  il  rispetto  della  persona  umana  o  vi  sia
          pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone,  nonche'   in
          presenza di atti violenti o di  aggressione  nei  confronti
          del  personale  scolastico,  delle  studentesse   e   degli
          studenti. In tale caso, la  durata  dell'allontanamento  e'
          commisurata alla gravita' del  reato  ovvero  al  permanere
          della  situazione  di  pericolo.  Si  applica,  per  quanto
          possibile, il disposto del comma 8. 
              9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
          9, nei casi di recidiva,  di  atti  di  violenza  grave,  o
          comunque connotati da  una  particolare  gravita'  tale  da
          ingenerare  un  elevato  allarme  sociale,  ove  non  siano
          esperibili interventi per un reinserimento  responsabile  e
          tempestivo dello studente nella  comunita'  durante  l'anno
          scolastico, la sanzione e'  costituita  dall'allontanamento
          dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
          finale o la non ammissione all'esame  di  Stato  conclusivo
          del corso di  studi  o,  nei  casi  meno  gravi,  dal  solo
          allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
              9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui  al  comma  6  e
          seguenti possono essere irrogate soltanto  previa  verifica
          della sussistenza di elementi circostanziati e precisi  dai
          quali si desuma che  l'infrazione  disciplinare  sia  stata
          effettivamente   commessa   da   parte    dello    studente
          responsabile. 
              10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i  servizi
          sociali  o  la  situazione  obiettiva  rappresentata  dalla
          famiglia o dallo stesso  studente  sconsiglino  il  rientro
          nella comunita' scolastica di appartenenza,  allo  studente
          e' consentito di iscriversi,  anche  in  corso  d'anno,  ad
          altra scuola. 
              11. Le sanzioni per le mancanze  disciplinari  commesse
          durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione
          di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.». 
              «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').  -
          1. Contestualmente all'iscrizione alla singola  istituzione
          scolastica, e' richiesta la  sottoscrizione  da  parte  dei
          genitori  e  degli  studenti  di  un  Patto  educativo   di
          corresponsabilita',  finalizzato  a  definire  in   maniera
          dettagliata e condivisa diritti e doveri nel  rapporto  tra
          istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
              1-bis.  Nel  Patto  di  cui  al  comma  1,  e'  incluso
          l'impegno dell'istituzione scolastica e  delle  famiglie  a
          collaborare   per   consentire   l'emersione   di   episodi
          riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
          di situazioni di uso  o  abuso  di  alcool  o  di  sostanze
          stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza. 
              1-ter. Le istituzioni scolastiche  integrano  il  Patto
          educativo  di  corresponsabilita',  definendo  in   maniera
          dettagliata  le  attivita'  formative  e  informative   che
          intendono programmare a  favore  delle  studentesse,  degli
          studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento
          all'uso sicuro e consapevole della rete internet. 
              2. I singoli regolamenti di  istituto  disciplinano  le
          procedure  di  sottoscrizione  nonche'  di  elaborazione  e
          revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
              3. Nell'ambito delle  prime  due  settimane  di  inizio
          delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
          pone in essere le iniziative piu' idonee per  le  opportune
          attivita'  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per   la
          presentazione  e  la  condivisione  dello   statuto   delle
          studentesse  e  degli   studenti,   del   piano   triennale
          dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto  e  del
          patto educativo di corresponsabilita'. 
              Art. 6 (Disposizioni transitorie  e  finali).  -  1.  I
          regolamenti delle scuole e la carta  dei  servizi  previsti
          dalle disposizioni  vigenti  in  materia  sono  adottati  o
          modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
          secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria
          di primo grado. 
              1-bis. Le istituzioni  scolastiche,  nell'ambito  della
          loro autonomia e, comunque,  entro  il  termine  di  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  adeguano  il  Regolamento  di  istituto  alle
          previsioni di  cui  all'articolo  4,  commi  8-bis,  8-ter,
          8-quater, 8-quinquies e 8-sexies. 
              2.   Del   presente   regolamento   e   dei   documenti
          fondamentali di  ogni  singola  istituzione  scolastica  e'
          fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 
              3. E' abrogato il capo  III  del  titolo  I  del  regio
          decreto 4 maggio 1925, n. 653. 
              3-bis.  Nelle  more  della  definizione  degli  elenchi
          regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4,
          comma 8-ter, quinto periodo, le attivita'  di  cittadinanza
          attiva e solidale sono effettuate a favore della  comunita'
          scolastica.».