IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma,  lettera
n), della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150,  recante  «Revisione  della
disciplina in  materia  di  valutazione  delle  studentesse  e  degli
studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza  del  personale  scolastico
nonche' di indirizzi scolastici  differenziati»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b); 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e,  in  particolare,  l'articolo  21,
commi 1, 2 e 13; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare l'articolo 1, comma 622; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.   169,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  recante  «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n.  567,  concernente  «Regolamento  recante  la   disciplina   delle
iniziative  complementari  e  delle   attivita'   integrative   nelle
istituzioni scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  «Regolamento  recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 1,  commi
4 e 5, lettera b), della  citata  legge  1°  ottobre  2024,  n.  150,
recante «Revisione della disciplina in materia di  valutazione  delle
studentesse  e  degli  studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza  del
personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2025; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
                               n. 122 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento,  nel  rispetto
dei principi e delle finalita' di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,  disciplina  la   valutazione
periodica e finale degli  apprendimenti  e  del  comportamento  delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado appartenenti al sistema nazionale  di  istruzione  e
formazione.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) alla  rubrica,  la  parola:  «alunni»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «studenti e delle studentesse»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
docenti di  sostegno,  contitolari  della  classe,  partecipano  alla
valutazione  di  tutti  gli  studenti  e  di  tutte  le  studentesse,
applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti
con disabilita', i criteri di cui  all'articolo  314,  comma  2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»; 
        2.2) al terzo periodo, le parole: «un alunno» sono sostituite
dalle seguenti: «uno studente o una studentessa»; 
        2.3) al quarto periodo,  le  parole:  «ciascun  alunno»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ciascuno  studente   e   da   ciascuna
studentessa»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti
per ciascuna delle discipline di studio  previste  dalle  Indicazioni
nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici  e
gli istituti professionali, e' espressa in decimi. Il  voto  numerico
e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione.»; 
      4) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse  e
degli studenti e' espressa in decimi.» 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.  I  percorsi  per  le  competenze   trasversali   e   per
l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi  da  784  a  787,  della
legge 30 dicembre 2018, n.  145,  coerenti  con  il  piano  triennale
dell'offerta formativa  e  con  il  profilo  culturale,  educativo  e
professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle
istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati.  La  valutazione  degli  esiti  delle  attivita'  dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  e  della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari  e  sulla  valutazione
del comportamento e' effettuata dal consiglio di  classe,  secondo  i
criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel  Piano
triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.»; 
      6) al comma 5: 
        6.1) al primo periodo,  la  parola:  «alunni»  e'  sostituita
dalle  seguenti:  «studenti  e   le   studentesse»   e   le   parole:
«comportamento  non  inferiore»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«comportamento superiore»; 
        6.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «dell'alunno»  sono
sostituite dalle seguenti: «dello studente e della studentessa»; 
      7) al comma 6: 
        7.1) al primo periodo,  la  parola:  «alunni»  e'  sostituita
dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»; 
        7.2)  al  terzo  periodo,  le  parole:   «dall'alunno»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalla studentessa o dallo studente»; 
    c) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  5  (Assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione).  -   1.
L'obbligo  di  istruzione  e'   assolto   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n.  296  nel
quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui  al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1)  al  comma  1,  la  parola:  «alunni»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «studenti e delle studentesse» e le parole: «di primo e»  e
«, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio  finale,
attribuisce il voto di  comportamento  sulla  base  dell'intero  anno
scolastico e tenendo  conto,  in  particolar  modo,  della  eventuale
commissione di atti violenti  o  di  aggressione  nei  confronti  del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei
decimi in sede di scrutinio periodico, nonche' in sede  di  scrutinio
finale con conseguente non  ammissione  alla  classe  successiva,  e'
deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa  o
dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno  scolastico,
in relazione alla  violazione  dei  doveri  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,  una  sanzione
disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per  aver
commesso reati che violino la dignita' e il  rispetto  della  persona
umana o arrechino pericoli per l'incolumita' altrui o per aver  posto
in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e
reiterate,  anche  con  riferimento  alle  violazioni  previste   dai
regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver  commesso  atti
violenti o di aggressione nei confronti del  personale  scolastico  e
degli studenti.»; 
      4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento  inferiore
a sei decimi nella valutazione periodica comporta  il  coinvolgimento
della studentessa e dello studente in attivita' di approfondimento in
materia  di  cittadinanza  attiva  e   solidale,   finalizzate   alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti  che
hanno determinato il voto assegnato. 
        2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo  4,  comma
6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un  voto  di
comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in  sede  di
scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente
un giudizio di  ammissione  alla  classe  successiva,  assegnando  la
predisposizione di un elaborato critico in  materia  di  cittadinanza
attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse  alle  ragioni
che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata
presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio
finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non  positivo
comporta la non ammissione delle studentesse e  degli  studenti  alla
classe successiva.»; 
      5) al comma 3, la  parola:  «intermedio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «periodico»; 
      6) al comma 4: 
        6.1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «elaborazione  del
piano» e' inserita la seguente: «triennale» e la parola: «alunni»  e'
sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»; 
        6.2) al secondo periodo, la parola:  «alunni»  e'  sostituita
dalle seguenti: «studenti e alle studentesse»; 
    e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Certificazione delle  competenze).  -  1.  Per  quanto
riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del  rilascio  della
certificazione  delle  competenze,  vengono  utilizzati   i   modelli
adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»; 
    f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Valutazione delle studentesse  e  degli  studenti  con
disabilita'). - 1. La valutazione delle studentesse e degli  studenti
del secondo ciclo di istruzione  con  disabilita'  certificata  nelle
forme e con le  modalita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e'
riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7  del  presente
decreto, al comportamento, alle discipline e  alle  attivita'  svolte
sulla   base   del   piano   educativo   individualizzato    previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»; 
    g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10 (Valutazione delle studentesse e  degli  studenti  con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)). - 1. Per le studentesse e
gli  studenti  con  disturbi   specifici   di   apprendimento   (DSA)
certificati  ai  sensi  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  la
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con
il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  dal  consiglio  di
classe. Per la valutazione degli  studenti  con  DSA  certificato  le
istituzioni  scolastiche  adottano  modalita'   che   consentono   di
dimostrare effettivamente il  livello  di  apprendimento  conseguito,
mediante l'applicazione delle misure dispensative e  degli  strumenti
compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.»; 
    h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Valutazione delle studentesse  e  degli  studenti  in
ospedale). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che
frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi
di cura per periodi temporalmente rilevanti e'  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»; 
    i) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Agli studenti e  alle  studentesse  del  secondo  ciclo  di
istruzione  delle  scuole  italiane  all'estero   si   applicano   le
disposizioni del presente regolamento, fatto  salvo  quanto  disposto
dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 64.»; 
    l) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Ai fini della validita' dell'anno scolastico  e'  richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per  casi  eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al  suddetto  limite.  Tali  deroghe
sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di
procedere  alla   valutazione   degli   apprendimenti.   Il   mancato
conseguimento del  limite  minimo  di  frequenza,  comprensivo  delle
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale  e
la non ammissione alla classe successiva.»; 
    m) Il titolo e' sostituito  dal  seguente:  «Regolamento  recante
valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo  ciclo  di
istruzione.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle norme generali
          sull'istruzione. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge  1°
          ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della  disciplina
          in  materia  di  valutazione  delle  studentesse  e   degli
          studenti,  di  tutela  dell'autorevolezza   del   personale
          scolastico nonche' di indirizzi scolastici  differenziati»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  16  ottobre
          2024: 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
          studentesse e degli studenti). - (Omissis) 
                4. Al fine di ripristinare la cultura  del  rispetto,
          di affermare l'autorevolezza dei docenti delle  istituzioni
          scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione,  di  rimettere  al
          centro il principio della responsabilita' e  di  restituire
          piena serenita' al contesto lavorativo degli  insegnanti  e
          del personale scolastico,  nonche'  al  percorso  formativo
          delle  studentesse  e  degli  studenti,  con  uno  o   piu'
          regolamenti adottati ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si  provvede  alla  revisione  della  disciplina  in
          materia di valutazione del comportamento delle  studentesse
          e degli studenti. 
                5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati  nel
          rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
          seguenti principi: 
                  a) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
          249, al fine di  riformare  l'istituto  dell'allontanamento
          della studentessa e dello  studente  dalla  scuola  per  un
          periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 
                    1)  l'allontanamento  dalla  scuola,  fino  a  un
          massimo di due giorni,  comporti  il  coinvolgimento  della
          studentessa   e   dello   studente    in    attivita'    di
          approfondimento sulle  conseguenze  dei  comportamenti  che
          hanno determinato il provvedimento disciplinare; 
                    2)  l'allontanamento  dalla  scuola   di   durata
          superiore a due giorni comporti lo  svolgimento,  da  parte
          della  studentessa  e  dello  studente,  di  attivita'   di
          cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
          istituzioni scolastiche  e  individuate  nell'ambito  degli
          elenchi  predisposti  dall'amministrazione  periferica  del
          Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita',  se
          deliberate dal  consiglio  di  classe,  possono  proseguire
          anche dopo il rientro in classe della studentessa  e  dello
          studente, secondo principi di temporaneita', gradualita'  e
          proporzionalita'; 
                  b) apportare modifiche al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.
          122, in modo da: 
                    1)  prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di
          comportamento inferiore a sei decimi e la  conseguente  non
          ammissione alla classe  successiva  e  all'esame  di  Stato
          avvengano anche a fronte di comportamenti  che  configurano
          mancanze  disciplinari  gravi  e   reiterate,   anche   con
          riferimento alle violazioni  previste  dal  regolamento  di
          istituto; 
                    2)  prevedere  che  l'attribuzione  del  voto  di
          comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
          periodica comporti il coinvolgimento  della  studentessa  e
          dello studente oggetto della valutazione  in  attivita'  di
          approfondimento  in  materia  di  cittadinanza   attiva   e
          solidale, finalizzate alla  comprensione  delle  ragioni  e
          delle conseguenze dei comportamenti che  hanno  determinato
          tale voto; 
                    3)   conferire   maggiore   peso   al   voto   di
          comportamento della  studentessa  e  dello  studente  nella
          valutazione   complessiva,   riferito    all'intero    anno
          scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti
          o di aggressione nei  confronti  del  personale  scolastico
          nonche' delle studentesse e degli studenti; 
                    4)  prevedere  che,  per  le  studentesse  e  gli
          studenti delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  che
          abbiano riportato una valutazione pari  a  sei  decimi  nel
          comportamento,  il  consiglio  di  classe,   in   sede   di
          valutazione finale, sospenda il  giudizio  senza  riportare
          immediatamente  un  giudizio  di  ammissione  alla   classe
          successiva e assegni alle studentesse e  agli  studenti  un
          elaborato critico  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e
          solidale; la  mancata  presentazione  dell'elaborato  prima
          dell'inizio   dell'anno   scolastico   successivo   o    la
          valutazione non  sufficiente  da  parte  del  consiglio  di
          classe comportano la non  ammissione  della  studentessa  e
          dello studente all'anno scolastico successivo; 
                    5)  prevedere  la  votazione  in  decimi  per  la
          valutazione   periodica   e   per   quella   finale   degli
          apprendimenti  delle  studentesse  e  degli  studenti   del
          secondo ciclo di istruzione, in ciascuna  delle  discipline
          di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
          adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10,  lettera  a),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle  Linee  guida  per
          gli   istituti   tecnici   e    professionali,    adottate,
          rispettivamente, ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo  3,  comma
          3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.». 
              - Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15 e  16  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:  «Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 39 del 17 febbraio 1992: 
                «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
          1. Al bambino da 0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
                2.  E'  garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
                3. L'integrazione scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
                4.   L'esercizio   del   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
                5.    Contestualmente    all'accertamento    previsto
          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni
          mediche  di  cui  allalegge  15  ottobre  1990,   n.   295,
          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,
          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale
          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di
          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello
          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS),  ai  fini
          della formulazione  del  Piano  educativo  individualizzato
          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui
          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
                6. 
                7. 
                8. 
                9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
                10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto. 
                Art.   13    (Integrazione    scolastica).    -    1.
          L'integrazione scolastica della persona handicappata  nelle
          sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
          grado e  nelle  universita'  si  realizza,  fermo  restando
          quanto previsto  dallalegge  11  maggio  1976,  n.  360,  e
          dallalegge  4   agosto   1977,   n.   517,   e   successive
          modificazioni, anche attraverso: 
                  a)  la  programmazione   coordinata   dei   servizi
          scolastici  con   quelli   sanitari,   socio-assistenziali,
          culturali, ricreativi, sportivi e con altre  attivita'  sul
          territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
          gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le   unita'
          sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          stipulano gli accordi di programma di cui  all'articolo  27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  i
          Ministri per gli  affari  sociali  e  della  sanita',  sono
          fissati gli indirizzi  per  la  stipula  degli  accordi  di
          programma. Tali accordi di programma sono finalizzati  alla
          predisposizione,  attuazione  e   verifica   congiunta   di
          progetti  educativi,  riabilitativi  e  di  socializzazione
          individualizzati,  nonche'  a  forme  di  integrazione  tra
          attivita'    scolastiche    e     attivita'     integrative
          extrascolastiche. Negli accordi sono  altresi'  previsti  i
          requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
          privati ai fini  della  partecipazione  alle  attivita'  di
          collaborazione coordinate; 
                  b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
                  c) la programmazione da parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
                  d)  l'attribuzione,  con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
                  e)  la  sperimentazione  di   cui   aldecreto   del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da
          realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
                2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  gli  enti
          locali  e  le  unita'  sanitarie  locali  possono  altresi'
          prevedere   l'adeguamento   dell'organizzazione    e    del
          funzionamento degli asili nido alle  esigenze  dei  bambini
          con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
          la socializzazione e l'integrazione, nonche' l'assegnazione
          di  personale  docente  specializzato  e  di  operatori  ed
          assistenti specializzati. 
                3.  Nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  fermo
          restando,  ai  sensi  deldecreto   del   Presidente   della
          Repubblica  24  luglio   1977,   n.   616,   e   successive
          modificazioni, l'obbligo per gli  enti  locali  di  fornire
          l'assistenza per l'autonomia e la  comunicazione  personale
          degli  alunni  con  handicap  fisici  o  sensoriali,   sono
          garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione  di
          docenti specializzati. 
                4. I posti di sostegno per la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
          lettera h). 
                5. Nella scuola secondaria di primo e  secondo  grado
          sono  garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,   con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera   e),   realizzate   con   docenti   di    sostegno
          specializzati. 
                6.   Gli   insegnanti   di   sostegno   assumono   la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano alla programmazione  educativa  e  didattica  e
          alla elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza
          dei consigli di interclasse, dei consigli di classe  e  dei
          collegi dei docenti. 
                6-bis.   Agli    studenti    handicappati    iscritti
          all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e  didattici
          specifici, realizzati anche attraverso  le  convenzioni  di
          cui alla lettera b) del comma 1,  nonche'  il  supporto  di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. 
                Art. 14 (Modalita' di attuazione  dell'integrazione).
          - 1. Il Ministro della pubblica  istruzione  provvede  alla
          formazione e all'aggiornamento del  personale  docente  per
          l'acquisizione di conoscenze  in  materia  di  integrazione
          scolastica   degli   studenti   handicappati,   ai    sensi
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 agosto  1988,  n.  399,  nel  rispetto  delle
          modalita'    di    coordinamento    con    il     Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
          Ministro della pubblica istruzione provvede altresi': 
                  a)  all'attivazione  di   forme   sistematiche   di
          orientamento, particolarmente qualificate  per  la  persona
          handicappata, con inizio almeno dalla  prima  classe  della
          scuola secondaria di primo grado; 
                  b) all'organizzazione  dell'attivita'  educativa  e
          didattica   secondo   il   criterio   della   flessibilita'
          nell'articolazione delle  sezioni  e  delle  classi,  anche
          aperte,  in  relazione   alla   programmazione   scolastica
          individualizzata; 
                  c) a  garantire  la  continuita'  educativa  fra  i
          diversi gradi di scuola, prevedendo forme  obbligatorie  di
          consultazione tra insegnanti  del  ciclo  inferiore  e  del
          ciclo superiore  ed  il  massimo  sviluppo  dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi di scuola, consentendo il completamento della  scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione  del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  416,  su
          proposta del consiglio di classe  o  di  interclasse,  puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 
                2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
          di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          per    il    conseguimento    del    diploma     abilitante
          all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,  nei
          limiti degli stanziamenti gia'  preordinati  in  base  alla
          legislazione vigente per la definizione dei suddetti  piani
          di    studio,     discipline     facoltative,     attinenti
          all'integrazione degli alunni handicappati, determinate  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge  n.  341
          del 1990. Nel diploma  di  specializzazione  conseguito  ai
          sensi del predetto articolo 4 deve  essere  specificato  se
          l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi  all'attivita'
          didattica di sostegno per  le  discipline  cui  il  diploma
          stesso si riferisce, nel qual caso la  specializzazione  ha
          valore  abilitante  anche  per  l'attivita'  didattica   di
          sostegno. 
                3. La tabella del corso di laurea definita  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della citata  legge  n.  341  del
          1990comprende,   nei   limiti   degli   stanziamenti   gia'
          preordinati  in  base  alla  legislazione  vigente  per  la
          definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
          facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica  degli
          alunni   handicappati.   Il   diploma   di    laurea    per
          l'insegnamento nelle scuole materne ed  elementari  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, della  citata  legge  n.  341  del
          1990costituisce titolo per  l'ammissione  ai  concorsi  per
          l'attivita' didattica  di  sostegno  solo  se  siano  stati
          sostenuti gli esami relativi, individuati come  obbligatori
          per la preparazione all'attivita'  didattica  di  sostegno,
          nell'ambito  della  tabella  suddetta  definita  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.  341  del
          1990. 
                4.  L'insegnamento   delle   discipline   facoltative
          previste   nei   piani   di   studio   delle   scuole    di
          specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
          cui al comma 3  puo'  essere  impartito  anche  da  enti  o
          istituti  specializzati  all'uopo  convenzionati   con   le
          universita',  le  quali  disciplinano   le   modalita'   di
          espletamento degli esami e i relativi controlli. I  docenti
          relatori dei corsi di  specializzazione  devono  essere  in
          possesso  del  diploma  di  laurea   e   del   diploma   di
          specializzazione. 
                5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
          citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole  di
          specializzazione  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          aldecreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,
          n.  417,  e   successive   modificazioni,   aldecreto   del
          Presidente della Repubblica 31  ottobre  1975,  n.  970,  e
          all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
                6. L'utilizzazione in posti di  sostegno  di  docenti
          privi  dei  prescritti  titoli   di   specializzazione   e'
          consentita unicamente qualora manchino docenti di  ruolo  o
          non di ruolo specializzati. 
                7. Gli accordi di programma di cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera a), possono prevedere  lo  svolgimento  di
          corsi  di  aggiornamento  comuni  per  il  personale  delle
          scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti  locali,
          impegnati   in    piani    educativi    e    di    recupero
          individualizzati. 
                Art. 15 (Gruppi per l'inclusione  scolastica).  -  1.
          Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
          il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
          compiti di: 
                  a)   consulenza   e   proposta   all'USR   per   la
          definizione, l'attuazione e la verifica  degli  accordi  di
          programma di cui agli articoli 13, 39 e 40  della  presente
          legge, integrati con  le  finalita'  di  cui  allalegge  13
          luglio 2015,  n.  107,  con  particolare  riferimento  alla
          continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e
          ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 
                  b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale
          (GIT); 
                  c)  supporto   alle   reti   di   scuole   per   la
          progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in
          servizio del personale della scuola. 
                2. Il  GLIR  e'  presieduto  dal  dirigente  preposto
          all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito  del  decreto  di
          cui al comma 3 e' garantita  la  partecipazione  paritetica
          dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
          associazioni delle  persone  con  disabilita'  maggiormente
          rappresentative   a    livello    regionale    nel    campo
          dell'inclusione scolastica. 
                3. La composizione, l'articolazione, le modalita'  di
          funzionamento, la sede, la durata,  nonche'  l'assegnazione
          di  ulteriori  funzioni  per  il  supporto   all'inclusione
          scolastica del GLIR,  fermo  restando  quanto  previsto  al
          comma  2,  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili,   sentito   l'Osservatorio   permanente    per
          l'inclusione  scolastica  istituito  presso  il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
                4.  Per  ciascun  ambito  territoriale   provinciale,
          ovvero a livello delle citta' metropolitane, e'  costituito
          il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT).  Il  GIT  e'
          composto   da   personale   docente   esperto   nell'ambito
          dell'inclusione, anche  con  riferimento  alla  prospettiva
          bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
          e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del  direttore
          generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
          da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
          presiede.  Il  GIT  conferma  la  richiesta   inviata   dal
          dirigente  scolastico  all'ufficio   scolastico   regionale
          relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
          esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri
          relativi al personale docente di cui al presente comma,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 
                5. Il GIT, che agisce in coordinamento con  l'ufficio
          scolastico regionale, supporta le  istituzioni  scolastiche
          nella  definizione   dei   PEI   secondo   la   prospettiva
          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione  ICF,
          nell'uso  ottimale  dei  molteplici  sostegni  disponibili,
          previsti  nel  Piano   per   l'Inclusione   della   singola
          istituzione    scolastica,    nel    potenziamento    della
          corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
          inclusiva. 
                6.  Per  lo  svolgimento  di  ulteriori  compiti   di
          consultazione e programmazione delle attivita' nonche'  per
          il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
          livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato: 
                  a) dalle associazioni maggiormente  rappresentative
          delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica; 
                  b) dagli enti  locali  e  dalle  aziende  sanitarie
          locali. 
                7.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali    e    finanziarie    disponibili,     sentito
          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
          definite le modalita' di  funzionamento  del  GIT,  la  sua
          composizione, le modalita' per la selezione  nazionale  dei
          componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le  forme  di
          monitoraggio del suo funzionamento,  la  sede,  la  durata,
          nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni   per   il
          supporto all'inclusione scolastica. 
                8.  Presso   ciascuna   istituzione   scolastica   e'
          istituito il Gruppo di lavoro per  l'inclusione  (GLI).  Il
          GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno
          e, eventualmente da personale ATA, nonche'  da  specialisti
          della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di
          riferimento  dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e'
          nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  ed  ha  il
          compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella
          definizione e  realizzazione  del  Piano  per  l'inclusione
          nonche' i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  classe
          nell'attuazione dei PEI. 
                9. In sede di definizione e attuazione del  Piano  di
          inclusione,  il  GLI  si  avvale  della  consulenza  e  del
          supporto degli studenti,  dei  genitori  e  puo'  avvalersi
          della  consulenza  dei  rappresentanti  delle  associazioni
          delle persone con disabilita' maggiormente  rappresentative
          del  territorio  nell'inclusione  scolastica.  In  sede  di
          definizione dell'utilizzazione  delle  risorse  complessive
          destinate    all'istituzione     scolastica     ai     fini
          dell'assistenza  di  competenza  degli  enti  locali,  alle
          riunioni del  GLI  partecipa  un  rappresentante  dell'ente
          territoriale   competente,    secondo    quanto    previsto
          dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
          realizzare  il  Piano  di  inclusione  e  il  PEI,  il  GLI
          collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
          pubbliche e private presenti sul territorio. 
                10.  Al  fine  della  definizione  dei  PEI  e  della
          verifica del processo di inclusione, compresa  la  proposta
          di quantificazione di ore di sostegno e delle altre  misure
          di sostegno, tenuto conto  del  profilo  di  funzionamento,
          presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi
          di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
          accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
          scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
          team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
          la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
          studente  con   disabilita',   o   di   chi   esercita   la
          responsabilita'  genitoriale,  delle  figure  professionali
          specifiche, interne ed esterne  all'istituzione  scolastica
          che interagiscono con la classe  e  con  la  bambina  o  il
          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo  studente
          con  disabilita'  nonche'  con   il   necessario   supporto
          dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
          del Gruppo di lavoro operativo non spetta  alcun  compenso,
          indennita',  gettone  di   presenza,   rimborso   spese   e
          qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei  Gruppi
          di lavoro operativo  non  devono  derivare,  anche  in  via
          indiretta, maggiori oneri di personale. 
                11. All'interno del Gruppo di  lavoro  operativo,  di
          cui al comma 10, e'  assicurata  la  partecipazione  attiva
          degli studenti con accertata condizione di  disabilita'  in
          eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione  scolastica  nel
          rispetto del principio di autodeterminazione. 
                Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
          - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati  da  parte
          degli  insegnanti  e'  indicato,  sulla  base   del   piano
          educativo  individualizzato,  per  quali  discipline  siano
          stati  adottati  particolari   criteri   didattici,   quali
          attivita' integrative e di  sostegno  siano  state  svolte,
          anche in sostituzione parziale dei contenuti  programmatici
          di alcune discipline. 
                2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,  sulla
          base degli elementi conoscitivi di cui al  comma  1,  prove
          d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
          a valutare il progresso dell'allievo in rapporto  alle  sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. 
                3. Nell'ambito della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado, per gli alunni handicappati  sono  consentite  prove
          equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione  delle
          prove scritte o grafiche e la presenza  di  assistenti  per
          l'autonomia e la comunicazione. 
                4.  Gli  alunni  handicappati  sostengono  le   prove
          finalizzate alla valutazione del  rendimento  scolastico  o
          allo svolgimento di  esami  anche  universitari  con  l'uso
          degli ausili loro necessari. 
                5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi
          3 e 4 in favore degli studenti handicappati  e'  consentito
          per il superamento degli esami universitari  previa  intesa
          con il docente della materia e con l'ausilio  del  servizio
          di  tutorato  di  cui  all'articolo  13,  comma  6-bis.  E'
          consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi
          tecnici in relazione alla tipologia  di  handicap,  sia  la
          possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del
          servizio di tutorato specializzato. 
                5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni  di  alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  nell'ambito
          della  propria  autonomia,  conferiscono   a   un   docente
          delegato, rispettivamente, dal rettore e dal  direttore  le
          funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto  delle
          iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno
          ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione  degli
          studenti, compresi l'attivazione  o  il  potenziamento  dei
          servizi  per  il  sostegno   del   benessere   psicologico,
          nell'ambito  dell'universita'  o  dell'istituzione  stessa.
          L'incarico e' conferito a  personale  docente  in  servizio
          presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico delle medesime.». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante: «Approvazione del testo unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994. 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, recante: «Delega al Governo per il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997: 
                «Art.  21.  -  1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
                2. Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1,  si
          provvede con uno o piu' regolamenti da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel termine di nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo 355 del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della
          presente legge. 
                3.   I   requisiti    dimensionali    ottimali    per
          l'attribuzione    della    personalita'     giuridica     e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1, anche tra loro unificate nell'ottica di  garantire  agli
          utenti  una  piu'  agevole  fruizione   del   servizio   di
          istruzione,  e  le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a
          particolari  situazioni  territoriali  o  ambientali   sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni  locali  e  alla  tipologia   dei   settori   di
          istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
          dimensionali   saranno   automaticamente   concesse   nelle
          province il cui territorio e' per almeno un terzo  montano,
          in cui le condizioni di viabilita'  statale  e  provinciale
          siano  disagevoli  e  in  cui  vi  sia  una  dispersione  e
          rarefazione di insediamenti abitativi. 
                4.  La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
                5.  La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   Commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo  e  strumenti  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite dalla dotazione ordinaria. 
                La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente
          sulla  base  del  tasso  di  inflazione  programmata  e  di
          parametri  socio-economici  e  ambientali  individuati   di
          concerto dai  Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti. 
                6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
                7. Le istituzioni scolastiche che abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
                8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
                9.   L'autonomia   didattica   e'   finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
                10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
                11. Con regolamento adottato ai  sensi  del  comma  2
          sono  altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica   e
          l'autonomia alle Accademie di  belle  arti,  agli  Istituti
          superiori per le industrie artistiche, ai  Conservatori  di
          musica, alle Accademie nazionali di arte  drammatica  e  di
          danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e  10  e
          con  gli  adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'
          proprie di tali istituzioni. 
                12.  Le  universita'  e  le  istituzioni  scolastiche
          possono  stipulare  convenzioni  allo  scopo  di   favorire
          attivita' di aggiornamento, di ricerca  e  di  orientamento
          scolastico e universitario. 
                13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
                14.  Con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono
          emanate le istruzioni generali per  l'autonoma  allocazione
          delle risorse,  per  la  formazione  dei  bilanci,  per  la
          gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta
          dell'affidamento dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni scolastiche, anche in attuazione  dei  principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
          comma 9 dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537. 
                15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  a)     armonizzazione      della      composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                  b)   razionalizzazione   degli   organi   a   norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 
                  c) eliminazione delle duplicazioni organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g); 
                  d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); 
                  e)   attuazione   delle   disposizioni    di    cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e  successive  modificazioni,  nella  salvaguardia  del
          principio della liberta' di insegnamento. 
                16. Nel rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                  a) l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze
          degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti  di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                  b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
                  c)  la  revisione  del  sistema  di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29; 
                  d)   l'attribuzione   della   dirigenza   ai   capi
          d'istituto  attualmente  in  servizio,  assegnati  ad   una
          istituzione  scolastica  autonoma,   che   frequentino   un
          apposito corso di formazione. 
                17. Il rapporto di lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
                18.   Nell'emanazione   del   regolamento   di    cui
          all'articolo 13 la  riforma  degli  uffici  periferici  del
          Ministero   della   pubblica   istruzione   e'   realizzata
          armonizzando  e  coordinando  i  compiti  e   le   funzioni
          amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti  locali
          anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
          rete scolastica. 
                19. Il Ministro della  pubblica  istruzione  presenta
          ogni quattro anni al Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
                20. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
                20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,
          recante:   «Definizione   delle    norme    generali    sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28  marzo
          2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
          del 5 maggio 2005. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante:  «Norme  generali  e  livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005. 
              - Si riporta il comma 622, dell'articolo 1, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27  dicembre
          2006: 
                «622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degliarticoli 28, comma 1, e30, comma 2,  secondo  periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III deldecreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' allalegge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137 recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  istruzione  e  universita'»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2008, n.  204,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169: 
                «Art.  2   (Valutazione   del   comportamento   degli
          studenti).  -  1.  Fermo  restando  quanto   previsto   dal
          regolamento  di  cui   aldecreto   del   Presidente   della
          Repubblica  24  giugno   1998,   n.   249,   e   successive
          modificazioni, in materia  di  diritti,  doveri  e  sistema
          disciplinare degli  studenti  nelle  scuole  secondarie  di
          primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e
          finale viene valutato il  comportamento  di  ogni  studente
          durante  tutto  il  periodo  di   permanenza   nella   sede
          scolastica, anche in  relazione  alla  partecipazione  alle
          attivita' ed agli  interventi  educativi  realizzati  dalle
          istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
                1-bis. Le somme iscritte nel conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'articolo 1, commi 28 e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
                2. A decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
                3. La votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo. 
                Art. 3 (Valutazione del rendimento  scolastico  degli
          studenti). - 1. 
                2. 
                3. 
                4.  Il  comma  3   dell'articolo   13   del   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
                5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti
          per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche  dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante:  «Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  15  luglio
          2015. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,
          recante: «Norme in materia di valutazione e  certificazione
          delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,
          recante:   «Norme   per   la   promozione   dell'inclusione
          scolastica  degli  studenti  con   disabilita',   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. 
              -  La  legge  20   agosto   2019,   n.   92,   recante:
          «Introduzione dell'insegnamento scolastico  dell'educazione
          civica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.195  del
          21 agosto 2019. 
              - Il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, n. 264 dell'11 novembre 2022, e' convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996, n. 567, recante: «Regolamento recante  la  disciplina
          delle   iniziative   complementari   e   delle    attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 5 novembre 1996. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249,  recante:  «Regolamento  recante  lo  statuto
          delle   studentesse   e   degli   studenti   della   scuola
          secondaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  175
          del 29 luglio 1998. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122,  come  modificato  nel  titolo  dal  presente
          decreto  reca:  «Regolamento  recante   valutazione   delle
          studentesse  e  degli  studenti  del   secondo   ciclo   di
          istruzione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  191
          del 19 agosto 2009. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999,  n.  275,  recante:  «Regolamento  recante  norme  in
          materia di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
          1999. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  4  luglio
          2013. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  7  e  14  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 122, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  4  (Valutazione   degli   studenti   e   delle
          studentesse nella scuola secondaria di  secondo  grado).  -
          1.La valutazione, periodica e finale,  degli  apprendimenti
          e' effettuata dal consiglio di  classe,  formato  ai  sensi
          dell'articolo  5  del  testo   unico   di   cui   aldecreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico  o  da
          suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario,  a
          maggioranza.  I  docenti  di  sostegno,  contitolari  della
          classe, partecipano alla valutazione di tutti gli  studenti
          e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del  proprio
          giudizio, relativamente agli studenti  con  disabilita',  i
          criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del  testo  unico
          di cui  aldecreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.
          Qualora uno studente o una studentessa con disabilita'  sia
          affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
          un unico voto. Il personale docente esterno e  gli  esperti
          di cui si  avvale  la  scuola,  che  svolgono  attivita'  o
          insegnamenti   per   l'ampliamento   e   il   potenziamento
          dell'offerta formativa, ivi compresi i  docenti  incaricati
          delle   attivita'   alternative   all'insegnamento    della
          religione cattolica, forniscono preventivamente ai  docenti
          della   classe    elementi    conoscitivi    sull'interesse
          manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente  e
          da ciascuna studentessa. 
                1-bis.  La  valutazione  periodica  e  finale   degli
          apprendimenti  per  ciascuna  delle  discipline  di  studio
          previste dalle Indicazioni nazionali per i  licei  e  dalle
          Linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
          professionali, e' espressa in decimi. Il voto  numerico  e'
          riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 
                2.   La   valutazione   periodica   e   finale    del
          comportamento  delle  studentesse  e  degli   studenti   e'
          espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche  in
          lettere nel documento di valutazione.  La  valutazione  del
          comportamento  concorre  alla  determinazione  dei  crediti
          scolastici e  dei  punteggi  utili  per  beneficiare  delle
          provvidenze in materia di diritto allo studio. 
                3. La valutazione dell'insegnamento  della  religione
          cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa
          senza attribuzione di voto numerico, fatte salve  eventuali
          modifiche all'intesa di  cui  al  punto  5  del  Protocollo
          addizionale allalegge 25 marzo 1985, n. 121. 
                4. I percorsi per le  competenze  trasversali  e  per
          l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784  a  787
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano
          triennale  dell'offerta  formativa   e   con   il   profilo
          culturale, educativo e professionale in uscita dei  singoli
          indirizzi di studio offerti dalle istituzioni  scolastiche,
          sono    parte    integrante    dei    percorsi    formativi
          personalizzati. La valutazione degli esiti delle  attivita'
          dei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
          l'orientamento e della loro  ricaduta  sugli  apprendimenti
          disciplinari  e  sulla  valutazione  del  comportamento  e'
          effettuata dal  consiglio  di  classe,  secondo  i  criteri
          deliberati dal Collegio  dei  docenti  ed  esplicitati  nel
          Piano  triennale  dell'offerta  formativa  dell'istituzione
          scolastica. 
                5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e
          le studentesse che in sede di scrutinio  finale  conseguono
          un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi
          dell'articolo 193, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo
          unico di cui aldecreto legislativo n.  297  del  1994,  una
          votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
          o gruppo di discipline valutate con  l'attribuzione  di  un
          unico voto secondo l'ordinamento  vigente.  La  valutazione
          finale  degli  apprendimenti  e  del  comportamento   dello
          studente e della studentessa e'  riferita  a  ciascun  anno
          scolastico. 
                6. Nello scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe
          sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che
          non  hanno  conseguito  la  sufficienza  in  una   o   piu'
          discipline, senza riportare immediatamente un  giudizio  di
          non promozione.  A  conclusione  dello  scrutinio,  l'esito
          relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie.
          A conclusione degli interventi didattici programmati per il
          recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in
          sede  di  integrazione  dello  scrutinio   finale,   previo
          accertamento  del  recupero  delle  carenze  formative   da
          effettuarsi entro la fine del medesimo  anno  scolastico  e
          comunque  non  oltre  la  data  di  inizio  delle   lezioni
          dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica  dei
          risultati conseguiti dalla studentessa o dallo  studente  e
          alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito
          positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe
          successiva e l'attribuzione del credito scolastico.». 
                «Art.  7  (Valutazione  del  comportamento).  -  1.La
          valutazione  del  comportamento  degli  studenti  e   delle
          studentesse nelle scuole secondarie  di  secondo  grado  si
          propone di favorire l'acquisizione di una coscienza  civile
          basata sulla consapevolezza che la  liberta'  personale  si
          realizza  nell'adempimento   dei   propri   doveri,   nella
          conoscenza  e  nell'esercizio  dei  propri   diritti,   nel
          rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
          convivenza civile in  generale  e  la  vita  scolastica  in
          particolare. Dette regole si ispirano ai  principi  di  cui
          aldecreto del Presidente della Repubblica 24  giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni. 
                1-bis. Il consiglio di classe, in sede  di  scrutinio
          finale, attribuisce il voto  di  comportamento  sulla  base
          dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in  particolar
          modo, della eventuale commissione di  atti  violenti  o  di
          aggressione nei confronti del personale  scolastico,  delle
          studentesse e degli studenti. 
                2.  La  valutazione  del   comportamento   con   voto
          inferiore a sei decimi  in  sede  di  scrutinio  periodico,
          nonche' in sede di scrutinio  finale  con  conseguente  non
          ammissione  alla  classe  successiva,  e'  deliberata   dal
          consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello
          studente  cui  sia  stata  irrogata,  nel   medesimo   anno
          scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo  4
          del medesimo decreto, per aver commesso reati  che  violino
          la dignita' e il rispetto della persona umana  o  arrechino
          pericoli per l'incolumita'  altrui  o  per  aver  posto  in
          essere comportamenti che configurino mancanze  disciplinari
          gravi e reiterate, anche con  riferimento  alle  violazioni
          previste dai regolamenti delle istituzioni  scolastiche,  o
          per aver  commesso  atti  violenti  o  di  aggressione  nei
          confronti del personale scolastico e degli studenti. 
                2-bis. L'attribuzione di  un  voto  di  comportamento
          inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta
          il coinvolgimento della studentessa  e  dello  studente  in
          attivita' di approfondimento  in  materia  di  cittadinanza
          attiva e  solidale,  finalizzate  alla  comprensione  delle
          ragioni e delle conseguenze  dei  comportamenti  che  hanno
          determinato il voto assegnato. 
                2-ter.Fermo restando quanto previsto all'articolo  4,
          comma 6, per  le  studentesse  e  gli  studenti  che  hanno
          riportato un voto di comportamento pari a  sei  decimi,  il
          consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,  sospende
          il giudizio senza riportare immediatamente un  giudizio  di
          ammissione   alla   classe   successiva,   assegnando    la
          predisposizione di  un  elaborato  critico  in  materia  di
          cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su  tematiche
          connesse alle ragioni che  hanno  determinato  il  voto  di
          comportamento   attribuito.   La   mancata    presentazione
          dell'elaborato prima  della  integrazione  dello  scrutinio
          finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non
          positivo comporta la non  ammissione  degli  studenti  alla
          classe successiva. 
                3.  La  valutazione  del   comportamento   con   voto
          inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento
          ai casi individuati nel comma 2 e deve essere  verbalizzata
          in sede di scrutinio periodico e finale. 
                4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente
          determinare,   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  in  sede  di
          elaborazione del piano  triennale  dell'offerta  formativa,
          iniziative   finalizzate    alla    promozione    e    alla
          valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione
          di atteggiamenti negativi,  al  coinvolgimento  attivo  dei
          genitori e degli  studenti  e  delle  studentesse,  tenendo
          conto di quanto previsto dal regolamento di  istituto,  dal
          patto educativo di corresponsabilita' di  cui  all'articolo
          5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249,  e  successive   modificazioni,   e   dalle
          specifiche  esigenze  della  comunita'  scolastica  e   del
          territorio. In  nessun  modo  le  sanzioni  sulla  condotta
          possono essere applicate agli studenti e  alle  studentesse
          che  manifestino  la   propria   opinione   come   previsto
          dall'articolo   21   della   Costituzionedella   Repubblica
          italiana.». 
                «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -
          1. (abrogato) 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. I riferimenti alla valutazione  del  comportamento
          contenuti  nel  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 
                5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  relativo
          alla  valutazione  dell'educazione  fisica.  Il   voto   di
          educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline,
          alla valutazione complessiva dell'alunno. 
                6.   E'   abrogato   il    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          gennaio 2009, n. 5. 
                7. Ai fini della validita'  dell'anno  scolastico  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per casi eccezionali, motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste  per
          assenze  documentate  a  condizione,  comunque,   che   non
          pregiudichino, a  giudizio  del  consiglio  di  classe,  la
          possibilita'   di   procedere   alla   valutazione    degli
          apprendimenti. Il mancato conseguimento del  limite  minimo
          di  frequenza,  comprensivo  delle  deroghe   riconosciute,
          comporta l'esclusione  dallo  scrutinio  finale  e  la  non
          ammissione alla classe successiva. 
                8. Modifiche e integrazioni al  presente  regolamento
          possono essere adottate  in  relazione  alla  ridefinizione
          degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici  del
          sistema di istruzione derivanti dalla  completa  attuazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.».