IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», e in particolare l'art. 1
commi da 107 a 111 che al fine di sostenere la competitivita' del
sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e
di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito
domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei
grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli
apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, prevedono la concessione
agli utenti finali, per l'anno 2025, di un contributo per l'acquisto
di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante «Misure
urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione
tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il
rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza»,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025), e in
particolare il comma 3-bis dell'art. 1, aggiunto in sede di
conversione dalla medesima legge, diposizione che ha modificato i
sopracitati commi 107 e 109 dell'art. 1 della legge n. 207/2024;
Visto in particolare il comma 107 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato decreto legge n.
19/2025 in sede di conversione dello stesso, che stabilisce che «e'
concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per
l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica
individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno
stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con
corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe
energetica inferiore a quella di nuovo acquisto»;
Visto il citato art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, il quale prevede che tale contributo «puo' essere concesso in
misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto
dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100
euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo
familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo
e' fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico».
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
come novellato dal richiamato decreto legge n. 19/2025 in sede di
conversione dello stesso, che prevede che: «Per le finalita' di cui
al menzionato comma 107 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo e'
attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello
stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.»
e, inoltre, che: «La gestione del contributo e' operata mediante la
piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, gestita da PagoPA S.p.a. Le attivita'
istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse
finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti
gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero
delle imprese e del made in Italy nelle quali e' ripartito il
compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo
del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui allo stesso comma
109.»;
Visto l'art. 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze volto ad individuare i criteri, le modalita' e i termini per
l'erogazione del citato contributo, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al menzionato comma 109;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli
obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»);
Visto in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione;
Visto altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e
delle imprese;
Visto altresi', l'art. 3-bis, commi 01, 64 e 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che disciplinano l'accesso ai
servizi on-line delle pubbliche amministrazioni tramite l'identita'
digitale e il Punto di accesso telematico;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio 2019,
per mezzo del quale e' stata autorizzata la costituzione della
societa' PagoPA S.p.a. di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, interamente partecipata dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
Considerato che la predetta societa' e' stata costituita con atto
notarile 24 luglio 2019 - rep. 84032 - registrato presso l'Agenzia
delle entrate in data 25 luglio 2019, n. 21779;
Considerato che la mission della societa' PagoPA S.p.a. e' la
capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel
Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA S.p.a. per i
pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione e attraverso la
gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO,
l'app per i servizi pubblici, di cui all'art. 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma digitale nazionale
dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e, da ultimo, la piattaforma notifiche digitali degli
atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76;
Visto l'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», che, al fine di incentivare la digitalizzazione dei
pagamenti della pubblica amministrazione, prevede la possibilita' di
erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel
territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita
dalla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12;
Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-bis predetto,
cioe' incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica
amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici
economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un
piu' efficiente controllo della spesa pubblica, e le soluzioni
organizzative da esso discendenti appaiono funzionali all'efficiente
gestione della presente misura e sono espressamente richiamati nella
novella alla legge di bilancio n. 207/2024 contenuta al nuovo comma
109 dell'art. 1 della legge predetta, come modificato dal sopra
citato comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 19/2025
introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 6 ottobre 2022 «Piattaforma
digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle
pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilita' di adeguare la
menzionata piattaforma tecnologica alle specifiche esigenze delle
pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto 6 ottobre 2022 che
valorizza l'interoperabilita' per il tramite della piattaforma di cui
all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri
strumenti ovvero previa stipula di specifiche convenzioni o accordi o
scambi di note tra Ministero e, nel caso di specie principalmente, ma
non in via esclusiva, con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e con il Ministero dell'interno, al fine di consentire ai due
soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto, nei limiti
delle rispettive competenze, di acquisire i dati necessari per le
verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per il
riconoscimento del contributo agli utenti finali;
Visto l'art. 56, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato
dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che consente
l'affidamento di servizi a soggetti titolari di un diritto esclusivo
di cui essi beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o
regolamentari;
Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di
Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», (di seguito anche
«Invitalia»);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d.
legge finanziaria 2007)» e, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 459-463, Invitalia e' sottoposta a controllo e
poteri di indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la
propria governance, organizzazione e attivita' da essa svolta. In
particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma
463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i
diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne
riferisce al Parlamento»;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema
bancario e postale;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilati»;
Visto in particolare l'art. 19 comma 5 decreto-legge primo luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede
che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi;
Tenuto conto che, per la gestione dell'iniziativa, in osservanza
del disposto di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 207/2024,
come novellato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1 del decreto
legge n. 19/2025 introdotto in sede di conversione dalla legge n.
60/2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale di
due soggetti, PagoPA S.p.a. e Invitalia S.p.a., le cui competenze,
integrate tra loro come disciplinato nel presente decreto, consentono
un'agile ed efficace gestione amministrativa e finanziaria,
monitoraggio, controllo dell'iniziativa, anche per mezzo di una
piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle tre
categorie di soggetti interessati dall'iniziativa (utenti finali,
venditori, produttori degli elettrodomestici);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo», a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229;
Visto il regolamento delegato (UE) 65/2014 della Commissione del 1°
ottobre 2013 integrativo della direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;
Visto l'allegato I del regolamento delegati (UE) 66/2014 della
Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per
la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da
cucina per uso domestico testo rilevante ai fini del SEE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle
lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso
domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della
Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli
apparecchi di refrigerazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione,
dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle
asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto i criteri, le
modalita' e i termini per l'erogazione del citato contributo secondo
quanto previsto dall'indicato art. 1, comma 110;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti
definizioni:
a) «contributo elettrodomestici»: il contributo gestito dal
Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 1, commi
107-111 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal
decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;
b) «centro di coordinamento RAEE»: il Centro di coordinamento di
cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
c) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per la
politica industriale, la riconversione e la crisi industriale,
l'innovazione, le PMI e il made in Italy presso il Ministero delle
imprese e del made in Italy;
d) «elettrodomestico»: grande elettrodomestico ad uso civile, di
cui all'elenco del seguente art. 3, il quale definisce in maniera
univoca gli elettrodomestici oggetto di agevolazione;
e) «elettrodomestico obsoleto»: grande elettrodomestico ad uso
civile che viene sostituito con l'acquisto di un elettrodomestico
della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore;
f) «nucleo familiare»: nucleo familiare dell'utente finale ai
fini dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
g) «famiglia anagrafica»: l'insieme dei soggetti componenti la
famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quale risultante dai
pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che
richiede il contributo di cui all'art. 1, comma 107 della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
h) «Piattaforma informatica»: la piattaforma informatica per la
gestione della presente misura di cui all'art. 1, comma 109, legge 30
dicembre 2024, n. 207, comma modificato dal comma 3-bis dell'art. 1
del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di
conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, gestita da PagoPA
S.p.a.;
i) «elenco informatico degli elettrodomestici» o «elenco»:
l'elenco informatico degli elettrodomestici elaborato attraverso la
piattaforma informatica dai produttori sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 44.
j) «codice dell'amministrazione digitale» (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
k) «produttore»: persona fisica o giuridica che fabbrica un
elettrodomestico rientrante nella definizione di cui alla lettera d)
del presente articolo, che intenda partecipare alla presente
iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente
decreto;
l) «utente finale»: il consumatore quale «persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta», come definito
all'art. 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare
alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto;
m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o
societaria, che - tramite negozio fisico o online - sia abilitato
alla vendita di elettrodomestici per come intesi nel presente
decreto, abbia assolto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (RAEE) e abbia aderito
all'iniziativa nelle modalita' disciplinate nel presente decreto;
n) «voucher»: codice univoco alfanumerico generato dalla
piattaforma informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte
dell'utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e
abilita all'utilizzo dello stesso presso il venditore.