IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», e  in  particolare  l'art.  1
commi da 107 a 111 che al fine di  sostenere  la  competitivita'  del
sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e
di  favorire  l'incremento  dell'efficienza  energetica   nell'ambito
domestico, la riduzione dei consumi attraverso  la  sostituzione  dei
grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli
apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, prevedono  la  concessione
agli utenti finali, per l'anno 2025, di un contributo per  l'acquisto
di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2025,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti in favore delle famiglie  e  delle  imprese  di  agevolazione
tariffaria per la fornitura  di  energia  elettrica  e  gas  naturale
nonche'  per  la  trasparenza  delle  offerte  al  dettaglio   e   il
rafforzamento  delle  sanzioni   delle   Autorita'   di   vigilanza»,
convertito con modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2025,  n.  60
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025), e  in
particolare  il  comma  3-bis  dell'art.  1,  aggiunto  in  sede   di
conversione dalla medesima legge, diposizione  che  ha  modificato  i
sopracitati commi 107 e 109 dell'art. 1 della legge n. 207/2024; 
  Visto in particolare il  comma  107  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato decreto legge n.
19/2025 in sede di conversione dello stesso, che stabilisce  che  «e'
concesso agli utenti finali,  per  l'anno  2025,  un  contributo  per
l'acquisto  di  elettrodomestici  ad  elevata  efficienza  energetica
individuati con il decreto di cui al comma  110  e  prodotti  in  uno
stabilimento  collocato  nel  territorio  dell'Unione   europea   con
corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe
energetica inferiore a quella di nuovo acquisto»; 
  Visto il citato art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, il quale prevede che tale contributo «puo'  essere  concesso  in
misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto
dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100
euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro  se  il  nucleo
familiare  dell'acquirente  ha  un   valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del  regolamento
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.  Il  contributo
e' fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico». 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
come novellato dal richiamato decreto legge n.  19/2025  in  sede  di
conversione dello stesso, che prevede che: «Per le finalita'  di  cui
al menzionato comma 107 e' istituito, nello stato di  previsione  del
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  un  fondo  con  una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo e'
attribuito  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  nel  limite  dello
stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo  di  spesa.»
e, inoltre, che: «La gestione del contributo e' operata  mediante  la
piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis  del  decreto-legge  6
novembre  2021,  n.  152,  gestita  da  PagoPA  S.p.a.  Le  attivita'
istruttorie,  di  verifica,  controllo  e  gestione   delle   risorse
finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.  I  predetti
gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il  Ministero
delle imprese e del  made  in  Italy  nelle  quali  e'  ripartito  il
compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo
del 3,8 per cento a valere sulle risorse di  cui  allo  stesso  comma
109.»; 
  Visto l'art. 1, comma 110, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze volto ad individuare i criteri, le modalita' e i termini  per
l'erogazione del citato contributo, anche al fine  di  assicurare  il
rispetto del limite di spesa di cui al menzionato comma 109; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi
di  pubblicazione  degli  atti   di   concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi  economici  a  persone
fisiche ed enti  pubblici  e  privati  e  l'art.  27,  relativo  agli
obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»); 
  Visto in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto  legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  il   quale   prevede   che   le   pubbliche
amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  per
la  realizzazione   degli   obiettivi   di   efficienza,   efficacia,
economicita',   imparzialita',   trasparenza,    semplificazione    e
partecipazione nel rispetto dei principi  di  uguaglianza  e  di  non
discriminazione; 
  Visto altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, il quale prevede che le pubbliche  amministrazioni  provvedono  a
razionalizzare  e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi,  le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese; 
  Visto altresi', l'art. 3-bis, commi 01, 64  e  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  che  disciplinano  l'accesso  ai
servizi on-line delle pubbliche amministrazioni  tramite  l'identita'
digitale e il Punto di accesso telematico; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio  2019,
per mezzo del  quale  e'  stata  autorizzata  la  costituzione  della
societa' PagoPA S.p.a. di cui all'art. 8, comma 2,  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio  2019,  n.  12,  interamente   partecipata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che la predetta societa' e' stata costituita  con  atto
notarile 24 luglio 2019 - rep. 84032 -  registrato  presso  l'Agenzia
delle entrate in data 25 luglio 2019, n. 21779; 
  Considerato che la mission  della  societa'  PagoPA  S.p.a.  e'  la
capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali  nel
Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA S.p.a.  per  i
pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione e attraverso  la
gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici  come  IO,
l'app per i servizi pubblici, di  cui  all'art.  64-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la  piattaforma  digitale  nazionale
dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e, da ultimo, la  piattaforma  notifiche  digitali  degli
atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76; 
  Visto l'art. 28-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
mafiose»,  che,  al  fine  di  incentivare  la  digitalizzazione  dei
pagamenti della pubblica amministrazione, prevede la possibilita'  di
erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel
territorio dello Stato mediante una piattaforma  tecnologica  gestita
dalla societa' di cui all'art.  8,  comma  2,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12; 
  Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-bis predetto,
cioe' incentivare la digitalizzazione dei  pagamenti  della  pubblica
amministrazione, uniformare i processi  di  erogazione  dei  benefici
economici concessi dalle amministrazioni pubbliche  e  consentire  un
piu' efficiente  controllo  della  spesa  pubblica,  e  le  soluzioni
organizzative da esso discendenti appaiono funzionali  all'efficiente
gestione della presente misura e sono espressamente richiamati  nella
novella alla legge di bilancio n. 207/2024 contenuta al  nuovo  comma
109 dell'art. 1 della  legge  predetta,  come  modificato  dal  sopra
citato  comma  3-bis  dell'art.  1  del  decreto  legge  n.   19/2025
introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 6  ottobre  2022  «Piattaforma
digitale  per  l'erogazione  di  benefici  economici  concessi  dalle
pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilita' di adeguare la
menzionata piattaforma tecnologica  alle  specifiche  esigenze  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 6, commi 1  e  2,  del  decreto  6  ottobre  2022  che
valorizza l'interoperabilita' per il tramite della piattaforma di cui
all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  o  altri
strumenti ovvero previa stipula di specifiche convenzioni o accordi o
scambi di note tra Ministero e, nel caso di specie principalmente, ma
non in via  esclusiva,  con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale e con il Ministero dell'interno, al fine di consentire ai due
soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto,  nei  limiti
delle rispettive competenze, di acquisire i  dati  necessari  per  le
verifiche  della  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   il
riconoscimento del contributo agli utenti finali; 
  Visto l'art. 56, comma 1, lettera a)  del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36  «Codice  dei  contratti  pubblici»  in  attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al
Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato
dal decreto legislativo  31  dicembre  2024,  n.  209,  che  consente
l'affidamento di servizi a soggetti titolari di un diritto  esclusivo
di cui essi beneficiano  in  virtu'  di  disposizioni  legislative  o
regolamentari; 
  Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  disposto  la  costituzione  di
Sviluppo Italia S.p.a.,  societa'  a  capitale  interamente  pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.»,  (di  seguito  anche
«Invitalia»); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (c.d.
legge finanziaria 2007)» e, in particolare, le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 459-463, Invitalia  e'  sottoposta  a  controllo  e
poteri di indirizzo da parte dello  Stato,  per  quanto  concerne  la
propria governance, organizzazione e attivita'  da  essa  svolta.  In
particolare, l'art. 2, comma 6, del  decreto  legislativo  9  gennaio
1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito  dall'art.  1,  comma
463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che  i
diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e  ne
riferisce al Parlamento»; 
  Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso  il  sistema
bancario e postale; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei  redditi
precompilati»; 
  Visto in particolare l'art. 19 comma 5 decreto-legge  primo  luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede
che le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi; 
  Tenuto conto che, per la gestione  dell'iniziativa,  in  osservanza
del disposto di cui all'art. 1, comma 109, della legge  n.  207/2024,
come novellato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1  del  decreto
legge n. 19/2025 introdotto in sede di  conversione  dalla  legge  n.
60/2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale  di
due soggetti, PagoPA S.p.a. e Invitalia S.p.a.,  le  cui  competenze,
integrate tra loro come disciplinato nel presente decreto, consentono
un'agile  ed  efficace   gestione   amministrativa   e   finanziaria,
monitoraggio, controllo  dell'iniziativa,  anche  per  mezzo  di  una
piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle  tre
categorie di soggetti  interessati  dall'iniziativa  (utenti  finali,
venditori, produttori degli elettrodomestici); 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo», a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 65/2014 della Commissione del 1°
ottobre 2013 integrativo della direttiva  2010/30/UE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per   quanto   riguarda   l'etichettatura
energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico; 
  Visto l'allegato I del  regolamento  delegati  (UE)  66/2014  della
Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche  per
la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura  e  cappe  da
cucina per uso domestico testo rilevante ai fini del SEE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione  che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  energetica   delle
lavatrici per uso domestico e delle  lavasciuga  biancheria  per  uso
domestico e abroga il regolamento delegato (UE)  n.  1061/2010  della
Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione  che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  energetica   degli
apparecchi di refrigerazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2019/2017  della  Commissione,
dell'11 marzo 2019, che integra il  regolamento  (UE)  2017/1369  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   per   quanto    riguarda
l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione  che
integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  l'etichettatura  energetica   delle
asciugabiancheria per uso domestico; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali»; 
  Ritenuto di dover definire con il presente decreto  i  criteri,  le
modalita' e i termini per l'erogazione del citato contributo  secondo
quanto previsto dall'indicato art. 1, comma 110; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «contributo  elettrodomestici»:  il  contributo  gestito  dal
Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 1,  commi
107-111 della legge 30 dicembre 2024,  n.  207,  come  novellato  dal
decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2025, n. 60; 
    b) «centro di coordinamento RAEE»: il Centro di coordinamento  di
cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
    c) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per  la
politica  industriale,  la  riconversione  e  la  crisi  industriale,
l'innovazione, le PMI e il made in Italy presso  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy; 
    d) «elettrodomestico»: grande elettrodomestico ad uso civile,  di
cui all'elenco del seguente art. 3, il  quale  definisce  in  maniera
univoca gli elettrodomestici oggetto di agevolazione; 
    e) «elettrodomestico obsoleto»: grande  elettrodomestico  ad  uso
civile che viene sostituito con  l'acquisto  di  un  elettrodomestico
della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore; 
    f) «nucleo familiare»: nucleo  familiare  dell'utente  finale  ai
fini  dell'indicatore   della   situazione   economica   equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, 
    g) «famiglia anagrafica»: l'insieme dei  soggetti  componenti  la
famiglia anagrafica di cui all'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  quale  risultante  dai
pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla  persona  che
richiede il contributo di cui all'art. 1, comma 107  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207; 
    h) «Piattaforma informatica»: la piattaforma informatica  per  la
gestione della presente misura di cui all'art. 1, comma 109, legge 30
dicembre 2024, n. 207, comma modificato dal comma 3-bis  dell'art.  1
del decreto-legge 28 febbraio 2025, n.  19,  introdotto  in  sede  di
conversione dalla legge 24 aprile 2025,  n.  60,  gestita  da  PagoPA
S.p.a.; 
    i)  «elenco  informatico  degli  elettrodomestici»  o   «elenco»:
l'elenco informatico degli elettrodomestici elaborato  attraverso  la
piattaforma  informatica   dai   produttori   sulla   base   di   una
dichiarazione  sostitutiva  di  autocertificazione  ai  sensi   degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 44. 
    j) «codice dell'amministrazione digitale» (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    k) «produttore»: persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
elettrodomestico rientrante nella definizione di cui alla lettera  d)
del  presente  articolo,  che  intenda  partecipare   alla   presente
iniziativa, in coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto; 
    l) «utente finale»: il  consumatore  quale  «persona  fisica  che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o  professionale  eventualmente  svolta»,  come  definito
all'art. 3, comma 1, lettera a) del codice  del  consumo  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare
alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto; 
    m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale  o
societaria, che - tramite negozio fisico o  online  -  sia  abilitato
alla  vendita  di  elettrodomestici  per  come  intesi  nel  presente
decreto, abbia assolto agli obblighi di cui all'art. 11  del  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.   49   (RAEE)   e   abbia   aderito
all'iniziativa nelle modalita' disciplinate nel presente decreto; 
    n)  «voucher»:  codice  univoco   alfanumerico   generato   dalla
piattaforma informatica, che attesta  il  soddisfacimento,  da  parte
dell'utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e
abilita all'utilizzo dello stesso presso il venditore.