IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica,  della  direttiva  2010/31/UE,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE  relativa  al  rendimento  energetico   nell'edilizia»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE  e  2003/30/CE»  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  28,  che  disciplina   i
contributi per la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili
e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive» e in particolare l'art. 22; 
  Visto il decreto del 26 giugno 2015  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
salute e della difesa, recante  «Applicazione  delle  metodologie  di
calcolo   delle   prestazioni   energetiche   e   definizione   delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  del  16  febbraio  2016,  recante   «Aggiornamento   della
disciplina per l'incentivazione di interventi di  piccole  dimensioni
per l'incremento dell'efficienza energetica e per  la  produzione  di
energia termica da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»   ed   in
particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione
di  energia  termica   da   fonti   rinnovabili   e   di   incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma
1, lettere a), b) e c); 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» ed  in  particolare  il
comma 9-bis dell'art. 47; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e,  in  particolare,
l'art. 10, comma 3-bis; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione); 
  Vista la direttiva (UE) 2023/1791  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 settembre  2023  sull'efficienza  energetica  e  che
modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1275  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24   aprile   2024   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia (rifusione); 
  Visto il  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
trasmesso  in  data  3  luglio  2024  alla  Commissione  europea   in
attuazione del regolamento (UE) 2018/1999; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023  della  Commissione  del  30
giugno 2023 che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 e che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli  investimenti
per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41
relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da
fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto
rendimento; 
  Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto  di
Stato  di  cui  all'art.  107,  paragrafo   1,   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01); 
  Considerato l'obiettivo, definito  dal  Piano  nazionale  integrato
energia  e  clima  2024,  di  conseguire  un   risparmio   energetico
cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il  2021  ed  il
2030  tramite  politiche  attive,  calcolato  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791; 
  Considerato che il  «Piano  d'azione  per  il  miglioramento  della
qualita' dell'aria» prevede che siano introdotti tra i  requisiti  di
accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di  calore
alimentati con biomassa, installati  in  sostituzione  di  apparecchi
piu' emissivi, in particolare  nelle  zone  affette  da  problemi  di
qualita' dell'aria, la certificazione ambientale di  cui  al  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo
economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualita' 4  stelle  o
superiore; 
  Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per
la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio  in  ambito
non residenziale,  ovvero  nell'ambito  terziario  sia  pubblico  che
privato; 
  Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare  il  perimetro  dei
soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi  disposti
dal presente decreto, in modo da creare  uno  strumento  di  maggiore
efficacia  per  gli  interventi  di  produzione  di  energia  termica
rinnovabile, nonche' per  gli  interventi  di  efficienza  energetica
negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario; 
  Considerato che i comuni costituiscono il livello di  governo  piu'
prossimo ai cittadini, il cui ruolo puo'  essere  fondamentale  nella
transizione   ecologica    dando    un    maggiore    impulso    alla
decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere
un miglioramento della qualita' delle prestazioni erogate  in  favore
dei cittadini e delle imprese; 
  Considerata la ridotta disponibilita' delle risorse  finanziarie  a
bilancio che caratterizza  le  amministrazioni  comunali  di  piccole
dimensioni nonche'  delle  competenze  necessarie  alla  gestione  di
processi amministrativi e burocratici complessi, ivi  inclusi  quelli
connessi alla finanza di progetto  e  al  reperimento  delle  risorse
economiche  necessarie,  fondamentali   per   la   progettazione   ed
esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso  agli  incentivi
pubblici per la  realizzazione  degli  interventi  ammessi  al  conto
termico da parte di comuni con popolazione  fino  a  15.000  abitanti
attraverso l'erogazione  dell'incentivo  fino  al  100%  delle  spese
ammissibili di tali interventi; 
  Vista la relazione di congruita' tecnico-economica  dei  costi  del
GSE stimati  per  la  gestione  della  misura  e  dei  corrispondenti
corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n.
4745; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del  5
agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025; 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e ambito d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per  l'incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l'incremento  dell'efficienza
energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili   secondo   principi   di   semplificazione,   efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica, nonche' di  coerenza  con
gli obiettivi di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della
pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto  disposto  all'art.
10, comma 1, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del
Piano nazionale integrato per  l'energia  e  il  clima,  concorre  al
raggiungimento   degli   obiettivi   di   decarbonizzazione   e    di
efficientamento energetico del settore civile. 
  2. La misura di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e'
sottoposta  ad  aggiornamento  periodico  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma  2,
lettera g),  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  ove
necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma  2,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164.