IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 28, che disciplina i
contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive» e in particolare l'art. 22;
Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute e della difesa, recante «Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della
disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni
per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed in
particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma
1, lettere a), b) e c);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare il
comma 9-bis dell'art. 47;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare,
l'art. 10, comma 3-bis;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che
modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica
nell'edilizia (rifusione);
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in
attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 30
giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti
per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41
relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da
fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto
rendimento;
Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di
Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
Considerato l'obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato
energia e clima 2024, di conseguire un risparmio energetico
cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il
2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto
previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;
Considerato che il «Piano d'azione per il miglioramento della
qualita' dell'aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di
accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore
alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi
piu' emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di
qualita' dell'aria, la certificazione ambientale di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo
economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualita' 4 stelle o
superiore;
Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per
la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito
non residenziale, ovvero nell'ambito terziario sia pubblico che
privato;
Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei
soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi disposti
dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore
efficacia per gli interventi di produzione di energia termica
rinnovabile, nonche' per gli interventi di efficienza energetica
negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario;
Considerato che i comuni costituiscono il livello di governo piu'
prossimo ai cittadini, il cui ruolo puo' essere fondamentale nella
transizione ecologica dando un maggiore impulso alla
decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere
un miglioramento della qualita' delle prestazioni erogate in favore
dei cittadini e delle imprese;
Considerata la ridotta disponibilita' delle risorse finanziarie a
bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole
dimensioni nonche' delle competenze necessarie alla gestione di
processi amministrativi e burocratici complessi, ivi inclusi quelli
connessi alla finanza di progetto e al reperimento delle risorse
economiche necessarie, fondamentali per la progettazione ed
esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici;
Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi
pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto
termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
attraverso l'erogazione dell'incentivo fino al 100% delle spese
ammissibili di tali interventi;
Vista la relazione di congruita' tecnico-economica dei costi del
GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti
corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n.
4745;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 5
agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025;
Art. 1
Finalita' e ambito d'applicazione
1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica, nonche' di coerenza con
gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della
pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art.
10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di
efficientamento energetico del settore civile.
2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto e'
sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove
necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.