(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 23 settembre 2025)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale
della Toscana n. 156 del 13 agosto 2025 sono stati convocati per i
giorni 12 e 13 ottobre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della
Regione Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni 26 e 27
ottobre 2025;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
208 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e la RAI, nonche' gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e
l'11 marzo 2003;
e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»;
h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;
i) lo statuto della Regione Toscana approvato in prima
deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19
luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27
del 26 luglio 2004, cosi' come modificato con legge statutaria
regionale n. 1 del 8 gennaio 2010 e con legge statutaria regionale n.
18 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) la legge della Regione Toscana 26 settembre 2014, n. 51,
recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
presidente della Giunta regionale»;
k) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
l) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
m) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
n) il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in
quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17
febbraio 1968, n. 108;
o) l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003,
n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone:
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della
giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della
Regione Toscana, fissata per la data di cui in premessa e si
applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla
consultazione.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla
consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate e programmate a cura della testata giornalistica
regionale.