(Testo approvato dalla Commissione 
                 nella seduta del 23 settembre 2025) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana n. 156 del 13 agosto 2025 sono stati  convocati  per  i
giorni 12 e 13 ottobre 2025 i comizi per  l'elezione  del  Presidente
della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della
Regione Toscana, con eventuale ballottaggio per  i  giorni  26  e  27
ottobre 2025; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge  14  aprile  1975,  n.  103  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi  media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
208 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    d) l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il  Ministero
dello sviluppo economico e la RAI,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    e) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    f) la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    g) la  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
    h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
    i)  lo  statuto  della  Regione  Toscana   approvato   in   prima
deliberazione il 6 maggio 2004 e, in  seconda  deliberazione,  il  19
luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.  27
del 26 luglio  2004,  cosi'  come  modificato  con  legge  statutaria
regionale n. 1 del 8 gennaio 2010 e con legge statutaria regionale n.
18 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    j) la legge della Regione  Toscana  26  settembre  2014,  n.  51,
recante  «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
presidente della Giunta regionale»; 
    k) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
    l) la legge 2 luglio  2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
    m) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia  di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
    n) il testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
    o) l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003,
n. 131,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                              Dispone: 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e disposizioni 
                   comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla consultazione per l'elezione  del  Presidente  della
giunta regionale e per  il  rinnovo  del  Consiglio  regionale  della
Regione Toscana, fissata  per  la  data  di  cui  in  premessa  e  si
applicano   solo   nell'ambito   territoriale    interessato    dalla
consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica
regionale.