IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e
integrazioni, recante l'Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli
autotrasporti di cose;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare
l'art. 11, commi 6 e seguenti;
Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012
in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14
gennaio 2012;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 166
del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 193 del 21
agosto 2009;
Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2013 recante «Disposizioni
di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 19
luglio 2013;
Viste le modifiche apportate al sopra richiamato decreto con
successivo decreto dirigenziale 11 settembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
Visto e richiamato il verbale dell'incontro del Road Transport
Group tenutosi, in seno all'ITF, il 10 e 11 ottobre 2024, nel quale
il gruppo ha definitivamente approvato l'avvio della digitalizzazione
delle licenze multilaterali CEMT a partire dal 1° gennaio 2026;
Considerato come, alla luce dell'attuale quadro normativo
complessivo sopra richiamato e dell'imminente avvio della
digitalizzazione delle autorizzazioni multilaterali per l'area
geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti
(autorizzazioni CEMT) a partire dal 1° gennaio 2026, si rende
necessario un completo aggiornamento dei criteri e delle modalita' da
seguire per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto
internazionale verso Paesi non UE ed in area CEMT;
Ritenuto quindi necessario aggiornare i contenuti del decreto
dirigenziale 9 luglio 2013, recante «Disposizioni applicative del
decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e
successive modifiche ed integrazioni;
Sentito il parere delle Associazioni di categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
all'autotrasporto di merci.
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto
internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le
cooperative a proprieta' divisa, iscritti al Registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto (REN) ed all'albo nazionale
degli autotrasportatori, i cui gestori che curano la direzione dei
trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per
i trasporti internazionali.
2. Possono altresi' ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto
internazionale di merci le imprese titolari di licenza per
l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di
veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonn.
3. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere
di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente in fase
di presentazione della domanda l'elenco delle imprese facenti parte
del consorzio o della cooperativa.
4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad
alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa
vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa.
5. In detta ipotesi, le autorizzazioni CEMT sono intestate al
consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in graduatoria. E'
onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilita'
veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT.
6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una
cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di
sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della
cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare
all'assegnazione di autorizzazioni CEMT.
7. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli
accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio, per le
relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni
internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di
cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati
ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5
tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto.
8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono
rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto
internazionale di merci della Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali (CEMT),
bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche.
9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono
essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa.
10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da
attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di
breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale.
11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento
delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita'
veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a
titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto, di vendita con
riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente.