IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'Istituzione   dell'albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni,  per  l'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del  1°  ottobre  1998,  modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di   merci   e   di
viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento   reciproco   di   diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio  della
liberta' di stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei
trasporti nazionali e internazionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle  condizioni   da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore  su  strada  e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35  ed  in  particolare
l'art. 11, commi 6 e seguenti; 
  Visto  il  decreto  del  capo  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012
in materia  di  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione  di  trasportatore  su  strada,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  11  del  14
gennaio 2012; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  166
del 19 luglio 2006; 
  Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada-Aggiornamento  al  decreto  dirigenziale  12   luglio   2006»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  193  del  21
agosto 2009; 
  Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2013  recante  «Disposizioni
di applicazione del decreto 2 agosto 2005,  n.  198,  in  materia  di
autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  168  del  19
luglio 2013; 
  Viste le  modifiche  apportate  al  sopra  richiamato  decreto  con
successivo decreto dirigenziale 11 settembre 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni; 
  Visto e richiamato il  verbale  dell'incontro  del  Road  Transport
Group tenutosi, in seno all'ITF, il 10 e 11 ottobre 2024,  nel  quale
il gruppo ha definitivamente approvato l'avvio della digitalizzazione
delle licenze multilaterali CEMT a partire dal 1° gennaio 2026; 
  Considerato  come,  alla   luce   dell'attuale   quadro   normativo
complessivo   sopra   richiamato   e   dell'imminente   avvio   della
digitalizzazione  delle  autorizzazioni  multilaterali   per   l'area
geografica  della  Conferenza  europea  dei  Ministri  dei  trasporti
(autorizzazioni CEMT)  a  partire  dal  1°  gennaio  2026,  si  rende
necessario un completo aggiornamento dei criteri e delle modalita' da
seguire  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  il  trasporto
internazionale verso Paesi non UE ed in area CEMT; 
  Ritenuto quindi  necessario  aggiornare  i  contenuti  del  decreto
dirigenziale 9 luglio 2013,  recante  «Disposizioni  applicative  del
decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198,  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni internazionali al trasporto  di  merci  su  strada»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Sentito    il    parere    delle    Associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Imprese  che   possono   conseguire   autorizzazioni   internazionali
                     all'autotrasporto di merci. 
 
  1.   Possono   ottenere    autorizzazioni    per    l'autotrasporto
internazionale di merci in conto terzi le imprese, i  consorzi  e  le
cooperative a proprieta' divisa,  iscritti  al  Registro  elettronico
nazionale delle imprese di  trasporto  (REN)  ed  all'albo  nazionale
degli autotrasportatori, i cui gestori che curano  la  direzione  dei
trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale  per
i trasporti internazionali. 
  2. Possono altresi'  ottenere  autorizzazioni  per  l'autotrasporto
internazionale  di  merci  le  imprese  titolari   di   licenza   per
l'autotrasporto di cose in conto  proprio  o  con  disponibilita'  di
veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi  massa  complessiva
pari o superiore a 3,5 tonn. 
  3. I consorzi e le cooperative a proprieta'  divisa,  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n.  155,  nel
presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere
di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente  in  fase
di presentazione della domanda l'elenco delle imprese  facenti  parte
del consorzio o della cooperativa. 
  4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti  a  tutte  o  soltanto  ad
alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della  cooperativa
vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa. 
  5. In detta ipotesi,  le  autorizzazioni  CEMT  sono  intestate  al
consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in  graduatoria.  E'
onere del consorzio o della cooperativa acquisire  in  disponibilita'
veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT. 
  6. Le  imprese  che,  facendo  parte  di  un  consorzio  o  di  una
cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di
sommare  il  proprio  punteggio  a  quello  del  consorzio  o   della
cooperativa, non possono chiedere, a  nome  proprio,  di  partecipare
all'assegnazione di autorizzazioni CEMT. 
  7. Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui  agli
accordi bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio,  per  le
relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi  delle  disposizioni
internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto  di
cose in conto proprio o con disponibilita' di  veicoli  immatricolati
ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a  3,5
tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto. 
  8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono
rilasciate dalla Divisione competente  in  materia  di  autotrasporto
internazionale di merci della Direzione  generale  per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto e  possono  essere  multilaterali  (CEMT),
bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. 
  9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito  possono
essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. 
  10. Ai fini della determinazione del numero  di  autorizzazioni  da
attribuire ad ogni singola impresa,  dodici  autorizzazioni  CEMT  di
breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale. 
  11. Fermo quanto previsto al  comma  2,  ai  fini  dell'ottenimento
delle autorizzazioni,  le  imprese  devono  avere  in  disponibilita'
veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t.,  detenuti  a
titolo di proprieta',  di  leasing,  di  usufrutto,  di  vendita  con
riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente.