IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3, del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'AIFA  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN); 
  Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale  dispone  che  «al
fine    di    incrementare    l'appropriatezza    amministrativa    e
l'appropriatezza d'uso dei  farmaci  il  Comitato  ed  il  Tavolo  di
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9  e  12  dell'Intesa
Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che  da  parte
delle regioni si sia  provveduto  a  garantire  l'attivazione  ed  il
funzionamento dei  registri  dei  farmaci  sottoposti  a  registro  e
l'attivazione delle procedure per ottenere  l'eventuale  rimborso  da
parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci
di  cui  al  presente  comma  sono  parte  integrante   del   sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella  legge  24
novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali  soggette
a  rimborsabilita'   condizionata   nell'ambito   dei   registri   di
monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la deliberazione CIPE  del  1°  febbraio  2001,  n.  3,  come
successivamente abrogata dal decreto  del  Ministro  della  salute  2
agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  2  febbraio  2024  di
costituzione  della  nuova  Commissione  scientifico-economica  (CSE)
dell'AIFA, ai sensi dell'art.  19  del  decreto  del  Ministro  della
salute 20 settembre  2004,  n.  245  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  recante  «Norme  sull'organizzazione  e  il
funzionamento della  Commissione  scientifico-economica  del  farmaco
dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con  deliberazione  del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il  17
aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA; 
  Vista la determina n. 240 del 20 febbraio  2025,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51
del 3 marzo 2025,  recante  disposizioni  in  materia  di  regime  di
rimborsabilita' e  prezzo  del  medicinale  per  uso  umano  KEYTRUDA
(pembrolizumab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione
in commercio e della rimborsabilita' da parte del Servizio  sanitario
nazionale con delibera n. 6 del 29  gennaio  2025  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA e sottoposto a Registro di monitoraggio per
l'indicazione   «trattamento,   in   associazione   a   chemioterapia
contenente   fluoropirimidina   e    platino,    di    prima    linea
dell'adenocarcinoma dello stomaco o  della  giunzione  gastroesofagea
HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico  negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1»; 
  Viste   le   richieste   del   5   marzo    2025    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Merck Sharp &  Dohme
B.V. riguardanti la rimozione, in conformita' a quanto  previsto  dal
paragrafo 4.2 del RCP del limite temporale, fissato  in  ventiquattro
mesi, di utilizzo della specialita' medicinale; 
  Visto il parere favorevole alla  rimozione  del  tempo  massimo  di
utilizzo della specialita'  medicinale,  espresso  dalla  Commissione
scientifico-economica del farmaco nella seduta del 16-20 giugno 2025,
con il quale la predetta CSE ha stabilito la modifica del registro di
monitoraggio per il medicinale «Keytruda»; 
  Sentito il titolare di AIC  in  data  4  luglio  2025  che  non  ha
formulato  rilievi  con  riguardo  alla  comunicazione   del   parere
favorevole  espresso  dalla  Commissione  scientifico-economica   del
farmaco (CSE) e alla proposta di aggiornamento grafico  del  registro
di monitoraggio interessato; 
  Tenuto conto che l'eventuale aggravio della spesa farmaceutica  SSN
derivante dalla  decisione  della  Commissione  scientifico-economica
sara'   considerato   nell'ambito   della   prossima   procedura   di
rinegoziazione delle condizioni di prezzo e  di  rimborsabilita'  del
medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifica del Registro e disposizioni 
                     sui pazienti in trattamento 
 
  1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale  KEYTRUDA
per  l'indicazione  «trattamento,  in  associazione  a  chemioterapia
contenente   fluoropirimidina   e    platino,    di    prima    linea
dell'adenocarcinoma dello stomaco o  della  giunzione  gastroesofagea
HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico  negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1». 
  2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione del vincolo, fissato in
ventiquattro mesi, relativo al tempo massimo di trattamento  previsto
nel Registro di monitoraggio istituito con determina n.  240  del  20
febbraio 2025. 
  3. Le modifiche delle condizioni e delle  modalita'  d'impiego,  di
cui alla presente determinazione, sono disponibili  nella  scheda  di
monitoraggio  aggiornata,  consultabile  sul  portale   istituzionale
dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1