IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8
gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico'
e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);
Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al
fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte
delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e
l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da
parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci
di cui al presente comma sono parte integrante del sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette
a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di
monitoraggio AIFA;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»;
Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come
successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2
agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio
2020;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di
costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE)
dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della
salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il
funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco
dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17
aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;
Vista la determina n. 240 del 20 febbraio 2025, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51
del 3 marzo 2025, recante disposizioni in materia di regime di
rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano KEYTRUDA
(pembrolizumab), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione
in commercio e della rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario
nazionale con delibera n. 6 del 29 gennaio 2025 del consiglio di
amministrazione dell'AIFA e sottoposto a Registro di monitoraggio per
l'indicazione «trattamento, in associazione a chemioterapia
contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea
dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea
HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1»;
Viste le richieste del 5 marzo 2025 del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, Merck Sharp & Dohme
B.V. riguardanti la rimozione, in conformita' a quanto previsto dal
paragrafo 4.2 del RCP del limite temporale, fissato in ventiquattro
mesi, di utilizzo della specialita' medicinale;
Visto il parere favorevole alla rimozione del tempo massimo di
utilizzo della specialita' medicinale, espresso dalla Commissione
scientifico-economica del farmaco nella seduta del 16-20 giugno 2025,
con il quale la predetta CSE ha stabilito la modifica del registro di
monitoraggio per il medicinale «Keytruda»;
Sentito il titolare di AIC in data 4 luglio 2025 che non ha
formulato rilievi con riguardo alla comunicazione del parere
favorevole espresso dalla Commissione scientifico-economica del
farmaco (CSE) e alla proposta di aggiornamento grafico del registro
di monitoraggio interessato;
Tenuto conto che l'eventuale aggravio della spesa farmaceutica SSN
derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica
sara' considerato nell'ambito della prossima procedura di
rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilita' del
medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;
Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Modifica del Registro e disposizioni
sui pazienti in trattamento
1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale KEYTRUDA
per l'indicazione «trattamento, in associazione a chemioterapia
contenente fluoropirimidina e platino, di prima linea
dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea
HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1».
2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione del vincolo, fissato in
ventiquattro mesi, relativo al tempo massimo di trattamento previsto
nel Registro di monitoraggio istituito con determina n. 240 del 20
febbraio 2025.
3. Le modifiche delle condizioni e delle modalita' d'impiego, di
cui alla presente determinazione, sono disponibili nella scheda di
monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale
dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1