IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista 
    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
che, all'art. 1: 
    al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di un Commissario straordinario del Governo, in  carica  fino  al  31
dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi  funzionali  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per  il  2025  nella
citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi  alla  Misura
M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di
seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1; 
    al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al
comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano  di  cui
all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale  scopo
destinate, la proposta  di  programma  dettagliato  degli  interventi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025, da approvare con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura  di
cui al  comma  420  [ndr  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  PNRR],
individuati in accordo con il Ministro del  turismo,  il  quale  puo'
delegare il  Commissario  straordinario  alla  stipula  di  specifici
accordi con i soggetti attuatori»; 
    al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti  di
cui al comma 421, il Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
all'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate   dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario  coordina
la realizzazione di interventi ricompresi nel  programma  dettagliato
di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali  all'accoglienza  e
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025
avvalendosi della societa' di cui al comma 427 [ndr Societa' Giubileo
Spa], tenendo conto,  in  relazione  agli  interventi  relativi  alla
Misura di cui al comma 420 dell'obbligo di rispettare  gli  obiettivi
intermedi e gli obiettivi finali stabiliti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza». 
  Visto 
    il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022,  come
modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del
21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma  Capitale
e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  di  Governo  per  il
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  2025  (di  seguito,  «Commissario
straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali  alle
celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il   2025
nell'ambito del territorio di Roma Capitale. 
  Visto 
    il decreto-legge del 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo  mandato
e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche  conto
di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le
competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196  e  208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  Visti, altresi' 
    il  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,   convertito   con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», il cui art. 40, rubricato «Giubileo della  Chiesa
cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput  Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici»», al comma 1, prevede  che
ai fini della realizzazione degli investimenti in materia  di  «Caput
Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di  cui  alla
Misura M1C3 - investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo puo'
avvalersi del  Commissario  straordinario  delegandolo  alla  stipula
degli accordi con  i  soggetti  attuatori  e  alla  conseguente  fase
attuativa del programma; 
    la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del
turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022  ai  fini  della
stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori
e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di
cui al decreto 6 agosto  2021  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi  -  Next  Generation  EU  per
grandi eventi turistici», con particolare  riferimento  agli  aspetti
relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza  sugli
interventi ed al monitoraggio dello  svolgimento  degli  stessi,  con
attivazione del potere sostitutivo di  cui  all'art.  1,  comma  438,
della legge  n.  234/2021,  in  caso  di  criticita'  realizzative  o
esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei
tempi previsti dai contratti di affidamento; 
    il decreto del 24 giugno  2022  con  il  quale  il  Ministro  del
turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi  alla  Misura
M1C3, investimento 4.3 «Caput mundi - Next generation EU  per  grandi
eventi  turistici»  del  PNRR,  come  individuati   nella   ordinanza
Commissariale n. 2/2022. 
  Vista 
    la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed  integrazioni  che,
all'art. 1, al comma 488 dispone che «in relazione alle  celebrazioni
del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica   per   il   2025,   per   la
pianificazione e la realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi
funzionali all'evento, anche con riferimento  alle  relative  risorse
umane, dispone l'istituzione di un fondo nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di parte corrente con una
dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni  di
euro nell'anno 2025 e  a  8  milioni  di  euro  nell'anno  2026;  nel
predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma  420,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresi' autorizzata la  spesa
per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni  di
euro per l'anno 2026. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
ripartite con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'art.
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
  Visti 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  10  aprile
2024 (cd. d.P.C.M. «Accoglienza»), con il quale e' stato approvato il
Piano delle azioni di intervento connesse  con  le  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno
2024 con il quale, in attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  1,
comma 422, della legge n.  234/2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e'  stato  approvato  il  Programma  dettagliato  degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati: 
      Allegato  1,   recante   «Elenco   interventi   del   programma
dettagliato», comprensivo delle  relative  schede  descrittive  degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica 2025; 
      Allegato 2, «Programma Caput  Mundi»,  recante  l'elenco  degli
interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «Caput  Mundi
- Next Generation Eu per grandi eventi turistici» del PNRR; 
      Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni  per
l'accoglienza dei pellegrini  -  Giubileo  2025  -  spesa  corrente»,
approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024; 
    la  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»  che,  che  «al  fine   di
contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella  citta'  di  Roma»,
all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa  per  il
finanziamento   dei   maggiori   costi   per    l'organizzazione    e
l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale. 
  Visti 
    l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge  n.  50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n.  91/2022,  ai  sensi  del
quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una  struttura
commissariale, anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni  con  le
amministrazioni pubbliche, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. [...]»; 
    l'art. 1, comma 5-bis, del d.P.R. 4  febbraio  2022,  cosi'  come
modificato dall'art. 1, lettera a) del d.P.R.  21  giugno  2022,  che
dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma  3,
del citato d.P.R. 4 febbraio 2022, il «[...]  Commissario  si  avvale
degli uffici di Roma Capitale [...]». 
  Viste 
    la convenzione sottoscritta in data  26  settembre  2022  tra  il
Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata  dall'Addendum
di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023; 
    la convenzione sottoscritta  in  data  20  gennaio  2023  tra  il
Commissario straordinario di  Governo,  Roma  Capitale  e  la  Citta'
metropolitana di Roma  Capitale  ai  fini  della  costituzione  della
struttura commissariale in avvalimento  a  supporto  del  Commissario
medesimo per il perseguimento delle  finalita'  e  l'esercizio  delle
funzioni allo stesso  demandate  in  relazione  sia  agli  interventi
giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei  rifiuti  di
Roma Capitale; 
    la disposizione commissariale n. 7 del  5  maggio  2023,  con  la
quale e' stata costituita la «Segreteria tecnica del Giubileo  2025»,
composta da rappresentanti indicati  dalle  principali  articolazioni
dell'amministrazione pubblica statale,  regionale  e  locale  nonche'
della Santa  Sede,  con  funzioni  generali  di  coordinamento  e  di
indirizzo in ordine alla definizione delle iniziative da assumere  al
fine  di  garantire   una   programmazione   puntuale,   volta   alla
realizzazione   delle    attivita'    di    competenza,    necessarie
all'organizzazione  degli  eventi  giubilari,  e  di  assicurare   le
migliori condizioni di accoglienza e assistenza ai pellegrini  ed  ai
turisti; 
    la  disposizione  commissariale  n.  1  del  23  gennaio  2023  e
successive modificazioni ed integrazioni con la quale il  Commissario
straordinario   ha   costituito   la   struttura   commissariale   in
avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3,  del  decreto  legge  n.
50/2022,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  91/2022,   in
coerenza con  quanto  disposto  con  le  su  richiamate  convenzioni,
denominata «Ufficio  di  supporto  al  Commissario  straordinario  di
Governo per il Giubileo della  Chiesa  cattolica  2025»  (di  seguito
«Ufficio di supporto al  Commissario»  o  «Struttura  commissariale»)
articolata in tre Direzioni  (come  da  ultima  modifica/integrazione
effettuata con disposizione commissariale n. 9/2025). 
  Vista, altresi', 
    l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19  del  13  febbraio
2023 con la quale e' stato  costituito  nell'ambito  dell'Ufficio  di
Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato  «Ufficio  di  raccordo  tra
Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il  Giubileo  2025»
(di seguito «Ufficio di raccordo»), con  il  compito  di  operare  il
raccordo tra la struttura commissariale  e  le  strutture  capitoline
avvalse, per il tramite  del  supporto  operativo  del  personale  in
servizio  presso  l'Ufficio   di   scopo   medesimo,   da   assegnare
temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito  per
il tramite della procedura attivata da Roma Capitale  -  Dipartimento
organizzazione e risorse umane competente ratione materiae  con  nota
prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale  al  n.
RM/2023/289. 
  Considerato che 
    Roma Capitale, con nota prot. n. GB/45591  del  30  maggio  2024,
acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2907,  in
ragione della riduzione d'organico subita nell'ultimo decennio e  del
costante transito  del  personale  verso  altre  amministrazioni,  ha
richiesto   al   Commissario   straordinario   l'emanazione   di   un
provvedimento transitorio che consentisse di rinviare, in deroga alla
normativa vigente, sino  al  31  dicembre  2025,  le  fuoriuscite  di
personale da Roma Capitale  verso  altre  pubbliche  amministrazioni,
compresi gli organi centrali di Governo, conseguenti  al  ricorso  al
comando, alla mobilita' ovvero  ad  istituti  similari,  al  fine  di
garantire all'Amministrazione capitolina l'esecuzione delle attivita'
connesse alle celebrazioni giubilari, sia  organizzative  sia  legate
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali; 
    per far fronte alle esigenze sopra rappresentate,  con  ordinanza
commissariale n. 21 del 7 giugno 2024, il  Commissario  straordinario
ha disposto che  «l'Amministrazione  capitolina,  in  relazione  alle
richieste di mobilita', comando, assegnazione temporanea  o  distacco
dall'Amministrazione     capitolina     verso     altre     pubbliche
amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa e gestionale, e' autorizzata a denegare  tale
richieste, in deroga all'art. l'art. 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni,  sino
al 31 dicembre 2025». 
  Preso atto che 
    Roma Capitale, in data 5  maggio  2025,  ha  pubblicato  all'albo
pretorio capitolino la determinazione  dirigenziale  n.  819/2025  di
indizione di dieci concorsi pubblici, per esami, per il  conferimento
di complessivi ottocentootto posti in diversi profili  professionali,
per i quali gia' sono state espletate le prove preselettive e scritte
e pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali; 
    con le celebrazioni per il Giubileo dei Giovani,  svolte  dal  28
luglio al 3 agosto 2025, si sono  conclusi  i  c.d.  «Grandi  Eventi»
ossia  gli  eventi  a  potenziale  grande  dimensione,  previsti  dal
calendario  giubilare  pubblicato  il   9   maggio   u.s.,   la   cui
organizzazione ha richiesto un rilevante  impegno  del  personale  di
Roma Capitale in avvalimento. 
  Ritenuto che 
    la necessita' del  Commissario  straordinario  di  continuare  ad
avvalersi fino al termine dell'anno giubilare della  professionalita'
e  delle  conoscenze  dell'Amministrazione  capitolina  maturate  dai
dipendenti  di  Roma  Capitale  per  la  realizzazione  dei  restanti
interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella citta'  di
Roma  debba  tenere  conto   della   conclusione   delle   principali
celebrazioni  giubilari  e  dell'avvio  della  fase  conclusiva   del
Giubileo stesso, nonche'  delle  procedure  di  reclutamento  avviate
dall'amministrazione capitolina. 
  Visto 
    il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche». 
  Vista 
    la legge 15 maggio 1997, n. 127  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del  quale
«Nel caso in cui disposizioni di  legge  o  regolamentari  dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di  personale  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di   comando,   le
amministrazioni  di  appartenenza  sono   tenute   ad   adottare   il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta». 
  Visto 
    il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma  1-quinquies  ai  sensi
del quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, delle autorita' amministrative  indipendenti
e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4,  i  comandi  o  distacchi
sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei  posti
non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente
articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica  ai
comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni  di  legge,
ivi inclusi quelli relativi agli uffici  di  diretta  collaborazione,
nonche' a quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che
prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni  diverse,
nonche' ai comandi presso  le  sedi  territoriali  dei  ministeri,  o
presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte». 
  Atteso che 
    il comma 425 dell'art. 1 della legge  n.  234/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei
compiti  di  cui  al  comma  421,   il   Commissario   straordinario,
limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo'
operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]». 
  Per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                               Dispone 
 
  con i poteri di cui al comma  425,  dell'art.  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni: 
    1) che l'Amministrazione  capitolina,  a  parziale  rettifica  di
quanto disposto al punto 1) dell'ordinanza commissariale  n.  21  del
07/06/2024 e in deroga all'art. 17, comma 14, della legge  15  maggio
1997 n. 127, in  relazione  alle  richieste  di  mobilita',  comando,
assegnazione temporanea o  distacco  dall'Amministrazione  capitolina
verso  altre  pubbliche  amministrazioni,  organismi  e  istituzioni,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale,  puo'
autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, tali richieste entro il numero
complessivo di dodici; 
    2) che resta ferma la validita' dell'ordinanza  commissariale  n.
21 del 7 giugno 2024 per quanto  non  diversamente  disposto  con  la
presente ordinanza; 
    3)  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  «Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
Governo per il riordino del processo amministrativo». 
 
    Roma, 23 settembre 2025 
 
                                       Il Commissario straordinario   
                                                di Governo            
                                                Gualtieri