IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31
dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella
citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura
M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di
seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al
comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo
destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di
cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR],
individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo'
delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici
accordi con i soggetti attuatori»;
al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal
Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina
la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato
di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
avvalendosi della societa' di cui al comma 427 [ndr Societa' Giubileo
Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420 dell'obbligo di rispettare gli obiettivi
intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza».
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come
modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del
21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale
e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario
straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
Visto
il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni
nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al
Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato
e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto
di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le
competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Visti, altresi'
il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», il cui art. 40, rubricato «Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici»», al comma 1, prevede che
ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput
Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla
Misura M1C3 - investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo puo'
avvalersi del Commissario straordinario delegandolo alla stipula
degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase
attuativa del programma;
la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del
turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della
stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori
e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di
cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle
finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per
grandi eventi turistici», con particolare riferimento agli aspetti
relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli
interventi ed al monitoraggio dello svolgimento degli stessi, con
attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 1, comma 438,
della legge n. 234/2021, in caso di criticita' realizzative o
esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei
tempi previsti dai contratti di affidamento;
il decreto del 24 giugno 2022 con il quale il Ministro del
turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura
M1C3, investimento 4.3 «Caput mundi - Next generation EU per grandi
eventi turistici» del PNRR, come individuati nella ordinanza
Commissariale n. 2/2022.
Vista
la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che,
all'art. 1, al comma 488 dispone che «in relazione alle celebrazioni
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la
pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse
umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di parte corrente con una
dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di
euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel
predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa
per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro
per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di
euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono
ripartite con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'art.
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Visti
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile
2024 (cd. d.P.C.M. «Accoglienza»), con il quale e' stato approvato il
Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1,
comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' stato approvato il Programma dettagliato degli
interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati:
Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma
dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli
interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
Cattolica 2025;
Allegato 2, «Programma Caput Mundi», recante l'elenco degli
interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «Caput Mundi
- Next Generation Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;
Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni per
l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente»,
approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» che, che «al fine di
contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma»,
all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il
finanziamento dei maggiori costi per l'organizzazione e
l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale.
Visti
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del
quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura
commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le
amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del d.P.R. 4 febbraio 2022, cosi' come
modificato dall'art. 1, lettera a) del d.P.R. 21 giugno 2022, che
dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3,
del citato d.P.R. 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale
degli uffici di Roma Capitale [...]».
Viste
la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il
Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'Addendum
di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il
Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta'
metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della
struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario
medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle
funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi
giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di
Roma Capitale;
la disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023, con la
quale e' stata costituita la «Segreteria tecnica del Giubileo 2025»,
composta da rappresentanti indicati dalle principali articolazioni
dell'amministrazione pubblica statale, regionale e locale nonche'
della Santa Sede, con funzioni generali di coordinamento e di
indirizzo in ordine alla definizione delle iniziative da assumere al
fine di garantire una programmazione puntuale, volta alla
realizzazione delle attivita' di competenza, necessarie
all'organizzazione degli eventi giubilari, e di assicurare le
migliori condizioni di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai
turisti;
la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e
successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario
straordinario ha costituito la struttura commissariale in
avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legge n.
50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in
coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni,
denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di
Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito
«Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»)
articolata in tre Direzioni (come da ultima modifica/integrazione
effettuata con disposizione commissariale n. 9/2025).
Vista, altresi',
l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio
2023 con la quale e' stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di
Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra
Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025»
(di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il
raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline
avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in
servizio presso l'Ufficio di scopo medesimo, da assegnare
temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per
il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento
organizzazione e risorse umane competente ratione materiae con nota
prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n.
RM/2023/289.
Considerato che
Roma Capitale, con nota prot. n. GB/45591 del 30 maggio 2024,
acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2907, in
ragione della riduzione d'organico subita nell'ultimo decennio e del
costante transito del personale verso altre amministrazioni, ha
richiesto al Commissario straordinario l'emanazione di un
provvedimento transitorio che consentisse di rinviare, in deroga alla
normativa vigente, sino al 31 dicembre 2025, le fuoriuscite di
personale da Roma Capitale verso altre pubbliche amministrazioni,
compresi gli organi centrali di Governo, conseguenti al ricorso al
comando, alla mobilita' ovvero ad istituti similari, al fine di
garantire all'Amministrazione capitolina l'esecuzione delle attivita'
connesse alle celebrazioni giubilari, sia organizzative sia legate
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, con ordinanza
commissariale n. 21 del 7 giugno 2024, il Commissario straordinario
ha disposto che «l'Amministrazione capitolina, in relazione alle
richieste di mobilita', comando, assegnazione temporanea o distacco
dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche
amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e gestionale, e' autorizzata a denegare tale
richieste, in deroga all'art. l'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, sino
al 31 dicembre 2025».
Preso atto che
Roma Capitale, in data 5 maggio 2025, ha pubblicato all'albo
pretorio capitolino la determinazione dirigenziale n. 819/2025 di
indizione di dieci concorsi pubblici, per esami, per il conferimento
di complessivi ottocentootto posti in diversi profili professionali,
per i quali gia' sono state espletate le prove preselettive e scritte
e pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali;
con le celebrazioni per il Giubileo dei Giovani, svolte dal 28
luglio al 3 agosto 2025, si sono conclusi i c.d. «Grandi Eventi»
ossia gli eventi a potenziale grande dimensione, previsti dal
calendario giubilare pubblicato il 9 maggio u.s., la cui
organizzazione ha richiesto un rilevante impegno del personale di
Roma Capitale in avvalimento.
Ritenuto che
la necessita' del Commissario straordinario di continuare ad
avvalersi fino al termine dell'anno giubilare della professionalita'
e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai
dipendenti di Roma Capitale per la realizzazione dei restanti
interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella citta' di
Roma debba tenere conto della conclusione delle principali
celebrazioni giubilari e dell'avvio della fase conclusiva del
Giubileo stesso, nonche' delle procedure di reclutamento avviate
dall'amministrazione capitolina.
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche».
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del quale
«Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta».
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma 1-quinquies ai sensi
del quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti
e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4, i comandi o distacchi
sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti
non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente
articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge,
ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione,
nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che
prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse,
nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o
presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».
Atteso che
il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei
compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario,
limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo'
operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]».
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Dispone
con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) che l'Amministrazione capitolina, a parziale rettifica di
quanto disposto al punto 1) dell'ordinanza commissariale n. 21 del
07/06/2024 e in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997 n. 127, in relazione alle richieste di mobilita', comando,
assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina
verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, puo'
autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, tali richieste entro il numero
complessivo di dodici;
2) che resta ferma la validita' dell'ordinanza commissariale n.
21 del 7 giugno 2024 per quanto non diversamente disposto con la
presente ordinanza;
3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo».
Roma, 23 settembre 2025
Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri