IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  come  da  ultimo   modificato   dal
decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli  2,  comma  1,  n.
12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
(pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il  quale  la  sen.
Anna Maria Bernini e'  stata  nominata  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24  dicembre  1993,
n.  537,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
istituzione  del  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
universita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»,  come  modificata  dall'art.
1-bis, del decreto-legge  7  aprile  2025,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79; 
  Visto l'art. 22-bis della richiamata legge  30  dicembre  2010,  n.
240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n.
79, di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  7  aprile
2025, n. 45, recante disposizioni in materia di «incarichi post  doc»
e, in particolare, il comma 5 del  predetto  articolo  in  forza  del
quale «Per gli incarichi di cui al presente articolo  e'  corrisposto
un trattamento economico minimo stabilito con decreto  del  Ministro,
in  misura  non  inferiore  al  trattamento  iniziale  spettante   al
ricercatore confermato a tempo definito»; 
  Visto,  altresi',  l'art.  22-ter  della  summenzionata  legge   30
dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge
5  giugno  2025,  n.  79,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante disposizioni  in  materia
di «incarichi di ricerca» e, in particolare, il comma 5 del  medesimo
articolo in forza del quale «Per gli incarichi  di  cui  al  presente
articolo e' corrisposto  un  trattamento  economico  determinato  dal
soggetto che intende conferirli, sulla base  di  un  importo  minimo,
stabilito con decreto del Ministro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 recante, «Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione   organizzativa   e
didattica» con particolare  riguardo  all'art.  38  disciplinante  la
«progressione economica del ruolo dei ricercatori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2011,
n. 232,  recante  «Regolamento  per  la  disciplina  del  trattamento
economico dei professori e  dei  ricercatori  universitari,  a  norma
dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n.  240»,  con
particolare  riguardo  al  disposto  dell'art.  2  disciplinante   la
«Revisione del trattamento economico  dei  professori  e  ricercatori
assunti secondo il regime previgente»; 
  Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art.  4  della
legge 13 agosto 1984, n. 476; 
  Viste le disposizioni in materia previdenziale di cui  all'art.  2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e  successive
modificazioni; 
  Viste le disposizioni in materia  di  astensione  obbligatoria  per
maternita', di cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247; 
  Viste le disposizioni in materia di congedo per  malattia,  di  cui
all'art. 1, comma 788,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni; 
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  al  disposto  degli  articoli
22-bis, comma 5, e 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, procedendo alla definizione degli importi minimi da destinare al
trattamento retributivo delle figure ivi disciplinate; 
  Preso atto che agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei  riferiti
articoli 22-bis e  22-ter  si  fara'  fronte  con  le  disponibilita'
finanziarie dei bilanci delle universita', degli enti  di  ricerca  e
delle istituzioni ivi  contemplate,  nei  limiti  previsti  dall'art.
22-ter,  comma  10,  e  fatte  salve  le  specifiche  eccezioni   ivi
stabilite; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Trattamento economico minimo degli incarichi post-doc 
 
  1. Ai titolari degli  incarichi  previsti  dall'art.  22-bis  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' corrisposto, per tutta  la  durata
del  contratto,  un  trattamento  economico  definito  dalla  singola
istituzione in relazione all'impegno richiesto  e  alla  complessita'
delle attivita' da svolgere. 
  2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non puo' in ogni caso
essere inferiore al trattamento economico  spettante  al  ricercatore
confermato  a  tempo  definito  in  classe  0,   al   momento   della
sottoscrizione del contratto. 
  3. Tale importo, che si intende  al  netto  degli  oneri  a  carico
dell'amministrazione   erogante,   e'    attribuito    al    titolare
dell'incarico in rate mensili di pari importo.