IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla
disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con
particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello
straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o
sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilita' o grandi
anziane;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di
manodopera straniera;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di
controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite ai fini
dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione
della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta
alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo
periodo»;
c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui
al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicita'
sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione
promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con
gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo
le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'entita' ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'entita' ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».