IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.»; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207,  recante  Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla
disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero,  con
particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro  dello
straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare  o
sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilita'  o  grandi
anziane; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo  sfruttamento
lavorativo in agricoltura, oltre  che  al  reclutamento  illegale  di
manodopera straniera; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale,  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  del  turismo  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di nulla osta  al  lavoro  subordinato  e  di
  controlli  di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  ai  fini
  dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma  5,  le  parole:  «dalla  presentazione
della richiesta» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
imputazione  della  richiesta  alle  quote   di   ingresso   di   cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo»; 
    b) all'articolo 24, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dalla
data  di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di  lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta
alle quote di  ingresso  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  primo
periodo»; 
    c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui
al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di  veridicita'
sulle  dichiarazioni  fornite  dal  datore  di  lavoro,  secondo   le
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    d) all'articolo 27-bis, al comma 3,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di
veridicita'   sulle   dichiarazioni    fornite    dall'organizzazione
promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e  con
gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.»; 
    e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di
veridicita' sulle dichiarazioni  fornite  dall'istituto  di  ricerca,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo
le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    g) all'articolo 27-quinquies, dopo il  comma  7  e'  inserito  il
seguente: 
      «7-bis.  Le   amministrazioni   effettuano   i   controlli   di
veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  dall'entita'   ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    h) all'articolo  27-sexies,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il
seguente: 
      «4-bis.  Le   amministrazioni   effettuano   i   controlli   di
veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  dall'entita'   ospitante,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».