IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  51  del  1°  marzo  2021,
convertito, con modificazioni,  in  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del  29
aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero del turismo, degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  recante  il
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1  della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti  pubblici  come  integrato   e   modificato   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  30  giugno   2025,   n.   95
(convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto  2025),
il quale prevede, al comma 1, che «al fine di migliorare il benessere
dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi  inclusi  quelli
impiegati presso gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande di cui all'art.  5  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,
garantendo,  altresi',  positive  ricadute  sociali,   economiche   e
occupazionali per le categorie e  per  i  territori  interessati,  e'
autorizzata, nel rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, la spesa di  euro  44.000.000  per  l'anno
2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e  2027,
di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro  16.000.000  annui  per
ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi  volti
a sostenere investimenti per la creazione ovvero la  riqualificazione
e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento  energetico
e  della  sostenibilita'  ambientale,  degli  alloggi   destinati   a
condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonche' euro  22.000.000
annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per  l'erogazione  di
contributi volti a sostenere i costi per la  locazione  degli  stessi
alloggi»; 
  Vista, in particolare, l'autorizzazione di spesa di cui  al  citato
comma 1 dell'art.  14  del  decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  95,
convertito, con modificazioni, con legge n. 118 dell'8 agosto 2025; 
  Visto il comma 2 del predetto art. 14, il  quale  prevede  che  «le
risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena
ed  esclusiva  disponibilita'  di  immobili,  gestiscono   in   forma
imprenditoriale alloggi o residenze per  i  lavoratori  del  comparto
turistico-ricettivo     o     termali,      gestiscono      strutture
turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991»; 
  Visto il comma 4 del citato art. 14 che rimette a  un  decreto  del
Ministro del turismo l'individuazione delle «tipologie di  costo,  le
specifiche categorie dei soggetti  beneficiari  e  le  modalita'  per
garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo
non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate  in  misura
proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti  una  riduzione
del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di
mercato. Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  sono,  inoltre,
definiti i criteri per  l'assegnazione  delle  risorse  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,  le
procedure  di  erogazione,  le  modalita'  di   ripartizione   e   di
assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa  di  cui
al comma 1, nonche' le procedure  di  verifica,  di  controllo  e  di
revoca connesse all'utilizzo delle risorse di  cui  al  comma  1.  Le
somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite all'erario.»; 
  Visto il regolamento  (UE)  2023/1315  della  Commissione,  del  23
giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e del regolamento (UE) 2022/2473; 
  Visti in particolare gli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38-bis, 41  e
49 del citato regolamento che disciplinano la  concessione  di  aiuti
agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea  L  del  15  dicembre  2023,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica,  della  direttiva  2010/31/UE,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu'
rappresentative delle imprese del settore; 
  Considerata la necessita' di procedere con celerita' all'attuazione
dell'art. 14 del decreto-legge n. 95/2025,  al  fine  di  far  fronte
all'esigenza di supportare la prestazione dei servizi del turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero del turismo; 
    b) «contributi in conto capitale»: i contributi volti a sostenere
investimenti  per  la  creazione   ovvero   la   riqualificazione   e
l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico  e
della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a condizioni
agevolate ai medesimi lavoratori; 
    c) «contributi  in  conto  esercizio,»:  i  contributi  di  parte
corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi; 
    d) «disciplinare di contributo»: atto amministrativo  che  indica
la modalita' degli obblighi da osservare da parte del beneficiario  e
del Ministero, per l'assegnazione e l'erogazione  del  contributo  di
parte corrente; 
    e) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    f) «regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE)  n.  2023/2831
della Commissione del 13 dicembre  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  L  del  13  dicembre  2023,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    g) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del «regolamento GBER» e  nel  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    h) «direttiva»: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
    i)  «soggetto  beneficiario»:  soggetti  che,  nella   piena   ed
esclusiva disponibilita' di immobili in forza di titolo di proprieta'
o in forza di contratto di locazione registrato, gestiscono in  forma
imprenditoriale alloggi o residenze per  i  lavoratori  del  comparto
turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive  ovvero
gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di  cui
all'art. 5 della legge n. 287 del 1991; 
    j) «soggetto gestore»: il Ministero o il soggetto esterno di  cui
il Ministero eventualmente si avvalga per gli adempimenti  tecnici  e
le verifiche amministrative relative alla gestione dei contributi  di
cui sopra; 
    k) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio  o
a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di
un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego
di fonti di energia rinnovabili; 
    l) «DNSH»: Do No Significant Harm,  principio  che  consiste  nel
«non arrecare nessun danno significativo» all'ambiente, come definito
all'art. 17 del regolamento UE 2020/852; 
    m) «certificazione della parita' di  genere»:  la  certificazione
istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre  2021,  n.  162,  i  cui
parametri sono individuati dal  decreto  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia 29 aprile 2022.