IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021,
convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29
aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95
(convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025),
il quale prevede, al comma 1, che «al fine di migliorare il benessere
dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli
impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
garantendo, altresi', positive ricadute sociali, economiche e
occupazionali per le categorie e per i territori interessati, e'
autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno
2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per
ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti
a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione
e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico
e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a
condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonche' euro 22.000.000
annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di
contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi
alloggi»;
Vista, in particolare, l'autorizzazione di spesa di cui al citato
comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95,
convertito, con modificazioni, con legge n. 118 dell'8 agosto 2025;
Visto il comma 2 del predetto art. 14, il quale prevede che «le
risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena
ed esclusiva disponibilita' di immobili, gestiscono in forma
imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto
turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture
turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991»;
Visto il comma 4 del citato art. 14 che rimette a un decreto del
Ministro del turismo l'individuazione delle «tipologie di costo, le
specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' per
garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo
non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura
proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione
del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di
mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre,
definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto
della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le
procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di
assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui
al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di
revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le
somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario.»;
Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23
giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n.
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e del regolamento (UE) 2022/2473;
Visti in particolare gli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38-bis, 41 e
49 del citato regolamento che disciplinano la concessione di aiuti
agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu'
rappresentative delle imprese del settore;
Considerata la necessita' di procedere con celerita' all'attuazione
dell'art. 14 del decreto-legge n. 95/2025, al fine di far fronte
all'esigenza di supportare la prestazione dei servizi del turismo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero del turismo;
b) «contributi in conto capitale»: i contributi volti a sostenere
investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e
l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e
della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a condizioni
agevolate ai medesimi lavoratori;
c) «contributi in conto esercizio,»: i contributi di parte
corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi;
d) «disciplinare di contributo»: atto amministrativo che indica
la modalita' degli obblighi da osservare da parte del beneficiario e
del Ministero, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo di
parte corrente;
e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e
integrazioni;
f) «regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE) n. 2023/2831
della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato 1 del «regolamento GBER» e nel decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
h) «direttiva»: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
i) «soggetto beneficiario»: soggetti che, nella piena ed
esclusiva disponibilita' di immobili in forza di titolo di proprieta'
o in forza di contratto di locazione registrato, gestiscono in forma
imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto
turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero
gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all'art. 5 della legge n. 287 del 1991;
j) «soggetto gestore»: il Ministero o il soggetto esterno di cui
il Ministero eventualmente si avvalga per gli adempimenti tecnici e
le verifiche amministrative relative alla gestione dei contributi di
cui sopra;
k) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o
a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di
un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego
di fonti di energia rinnovabili;
l) «DNSH»: Do No Significant Harm, principio che consiste nel
«non arrecare nessun danno significativo» all'ambiente, come definito
all'art. 17 del regolamento UE 2020/852;
m) «certificazione della parita' di genere»: la certificazione
istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui
parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia 29 aprile 2022.