IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito
«decreto di massima) e successive modifiche con il quale sono state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che
il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui
all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di
regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la
cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto
riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,
come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della
Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto
forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626
della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini
di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e
successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in
caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni
di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita'
dell'azione amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio
2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli
interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a
sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare,
alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale
possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze
tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato
cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente funzionamento del
mercato secondario di detti titoli;
Visto l'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», il quale,
nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds, un Comitato
interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere
disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94
della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare
come «green» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle
informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e
di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della
documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il
monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi
di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla
riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalita' di funzionamento
del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione
delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di
Stato Green», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di
bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze»,
il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di
consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere
puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie
alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale
degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli
di Stato Green»;
Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato
green pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito Green Bond
Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond Principles (GBP)»
del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi
ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilita',
nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi
dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale
delle medesime, nonche' la rendicontazione dell'allocazione dei
proventi;
Vista la Second Party Opinion di febbraio 2021, valutazione
indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della
Sezione 6 del suindicato Green Bond Framework rubricata «Valutazione
indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato Green» e
pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica ex ante la
coerenza dell'approccio utilizzato nel Green Bond Framework con gli
obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonche' la
conformita' dello stesso ai Green Bond Principles elaborati
dall'ICMA;
Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente
emissione e' destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di
misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai
cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia
circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e
territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di
bilancio 2020» e successive modifiche, nonche' a quanto indicato nel
Green Bond Framework;
Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il
periodo considerato e' rappresentato dal quadriennio comprensivo
dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, con il peso relativo
maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e
2025;
Considerato che il bacino di spese ammissibili e' costruito in
maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui e'
possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 103.417 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 7 settembre 2022, cosi' come
modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre 2022, e in data
11 novembre 2022, 14 marzo e 12 ottobre 2023, nonche' il decreto 9
maggio 2024 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per
l'operativita' pronti contro termine del Ministero dell'economia e
delle finanze (REPO), ed il decreto 18 settembre 2024, con i quali e'
stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del
Tesoro poliennali Green («BTP Green») 4,00% con godimento 30 aprile
2022 e scadenza 30 aprile 2035;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una decima tranche di buoni del Tesoro
poliennali Green 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30
aprile 2035 (di seguito «BTP Green»);
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una decima tranche
dei buoni del Tesoro poliennali del Tesoro («BTP Green») 4,00%,
avente godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035.
L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un
importo massimo di 1.250 milioni di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno
di durata del prestito.
Le prime sei cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno
corrisposte.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di
rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.