IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale  e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  n.  101633  del  19  dicembre  2022  (di  seguito
«decreto di massima) e successive modifiche con il quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  115262  del  24  dicembre  2024,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2025
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede  che
il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di  titoli  di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati  finanziari,  a  tasso
fisso o variabile, comprese le  emissioni  di  «Green  Bond»  di  cui
all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012,  come  successivamente  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  13  dicembre  2023  per  quanto  riguarda   la   disciplina   di
regolamento,  la  prestazione   di   servizi   transfrontalieri,   la
cooperazione in materia  di  vigilanza,  la  prestazione  di  servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389  della  Commissione  dell'11  novembre  2016  per  quanto
riguarda i parametri per  il  calcolo  delle  penali  pecuniarie  per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del  regolamento,
come modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/70  della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso,  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/1930  della
Commissione del  6  luglio  2022  per  quanto  riguarda  la  data  di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura  di  acquisto
forzoso e, da ultimo, dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2023/1626
della  Commissione  del  19  aprile  2023  per  quanto  riguarda   il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi  alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano  a  fini
di regolamento; 
  Visto il decreto ministeriale n.  12953  del  17  febbraio  2023  e
successive modificazioni, concernente le «Disposizioni  contabili  in
caso di  ritardo  nel  regolamento  delle  operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche'  nelle  operazioni
di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2025  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio
2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che  gli
interventi finanziati dalle amministrazioni centrali  dello  Stato  a
sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, alla  riconversione  energetica,  all'economia  circolare,
alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e  territoriale
possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di  Stato
cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente  funzionamento  del
mercato secondario di detti titoli; 
  Visto l'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», il quale,
nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds,  un  Comitato
interministeriale coordinato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  avente  l'obiettivo  di  recepire,  organizzare  e   rendere
disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1,  comma  94
della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a  certificare
come «green» le  emissioni  di  debito  pubblico,  trattandosi  delle
informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e
di impatto  ambientale  degli  impieghi  indicati  nell'ambito  della
documentazione dei titoli di cui al comma  92»,  per  «assicurare  il
monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno  dei  programmi
di spesa  orientati  al  contrasto  ai  cambiamenti  climatici,  alla
riconversione energetica,  all'economia  circolare,  alla  protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalita' di funzionamento
del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione
delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione  dei  titoli  di
Stato Green», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di
bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2,  rubricato  «Competenze»,
il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di
consentire al Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  ottenere
puntualmente ed inderogabilmente  tutte  le  informazioni  necessarie
alla rendicontazione di effettivo utilizzo e  di  impatto  ambientale
degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione  dei  titoli
di Stato Green»; 
  Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli  di  Stato
green pubblicato in data 25 febbraio  2021  (di  seguito  Green  Bond
Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond  Principles  (GBP)»
del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua  gli  obiettivi
ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la  tracciabilita',
nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei  proventi
dell'emissione, il monitoraggio  delle  spese,  l'impatto  ambientale
delle  medesime,  nonche'  la  rendicontazione  dell'allocazione  dei
proventi; 
  Vista  la  Second  Party  Opinion  di  febbraio  2021,  valutazione
indipendente rilasciata da Vigeo  Eiris  SAS  (V.E)  ai  sensi  della
Sezione 6 del suindicato Green Bond Framework rubricata  «Valutazione
indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato  Green»  e
pubblicata in data  25  febbraio  2021,  che  certifica  ex  ante  la
coerenza dell'approccio utilizzato nel Green Bond Framework  con  gli
obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonche' la
conformita'  dello  stesso  ai  Green   Bond   Principles   elaborati
dall'ICMA; 
  Considerato  che  l'ammontare  pari  ai  proventi  della   presente
emissione e' destinato al finanziamento  e/o  al  rifinanziamento  di
misure a sostegno di programmi di spesa  orientati  al  contrasto  ai
cambiamenti climatici, alla  riconversione  energetica,  all'economia
circolare, alla protezione dell'ambiente e alla  coesione  sociale  e
territoriale,  conformemente  a  quanto  disposto  dalla  «legge   di
bilancio 2020» e successive modifiche, nonche' a quanto indicato  nel
Green Bond Framework; 
  Considerato che per quel che  concerne  l'orizzonte  temporale,  il
periodo considerato  e'  rappresentato  dal  quadriennio  comprensivo
dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, con  il  peso  relativo
maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del  2024  e
2025; 
  Considerato che il bacino di  spese  ammissibili  e'  costruito  in
maniera prudenziale, includendo  soltanto  quelle  spese  di  cui  e'
possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 103.417 milioni di euro; 
  Visti i propri  decreti  in  data  7  settembre  2022,  cosi'  come
modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre 2022, e  in  data
11 novembre 2022, 14 marzo e 12 ottobre 2023, nonche'  il  decreto  9
maggio 2024 relativo all'ampliamento del portafoglio  di  titoli  per
l'operativita' pronti contro termine del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (REPO), ed il decreto 18 settembre 2024, con i quali e'
stata disposta l'emissione delle prime nove  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali Green («BTP Green») 4,00% con godimento  30  aprile
2022 e scadenza 30 aprile 2035; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  decima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali Green 4,00% con godimento 30 aprile  2022  e  scadenza  30
aprile 2035 (di seguito «BTP Green»); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una decima  tranche
dei buoni del Tesoro  poliennali  del  Tesoro  («BTP  Green»)  4,00%,
avente  godimento  30  aprile  2022  e  scadenza  30   aprile   2035.
L'emissione della predetta tranche viene disposta  per  un  ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un
importo massimo di 1.250 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno
di durata del prestito. 
  Le prime sei cedole, essendo pervenute in  scadenza,  non  verranno
corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.