IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del
19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile
2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017,
n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29
settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio
2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518
del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto
2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591
del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27
settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre
2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del
13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile
2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del
18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio
2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899
del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8
settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio
2023, n. 974 del 9 marzo 2023, n. 975 del 14 marzo 2023, n. 979 del 7
aprile 2023, n. 1006 del 16 giugno 2023, n. 1075 del 4 marzo 2024 e
n. 1092 del 29 luglio 2024 recanti ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in
rassegna;
Vista, in particolare, l'ordinanza n. 1075 del 4 marzo 2024 con cui
e' stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'ulteriore proroga
dell'avvalimento dell'Ufficio centralizzato espropri disposto
dall'art. 1 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 904 del 15 luglio 2022 e n. 974 del 9 marzo 2023
al fine di supportare l'espletamento delle attivita' relative alle
procedure di espropriazione ed occupazione relativamente agli eventi
sismici in rassegna;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7
aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato
fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha
stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018
ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite
complessivo di euro 300 milioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, all'art. 1, comma
988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31
dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di
360 milioni di euro per l'anno 2019;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020,
che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre
2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e' integrato di euro
345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi
finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a
seguito degli eventi sismici in rassegna;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31
dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di
euro 300 milioni per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre
2022;
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31
dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di
150 milioni di euro per l'anno 2023;
Visto l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31
dicembre 2024, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di
130 milioni di euro per l'anno 2024;
Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
che all'art. 1, comma 673, ha disposto la proroga dello stato
d'emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione
di risorse umane a tempo determinato assegnata agli uffici speciali
per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l'art. 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2025, i termini
di cui all'art. 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, concernenti la dotazione di risorse umane a tempo determinato
assegnata ai predetti uffici speciali per la ricostruzione;
Ravvisata la necessita' di supportare, sotto il profilo
tecnico-amministrativo, le regioni ed i comuni interessati nelle
attivita' relative alle procedure di espropriazione ed occupazione
delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee
attesa la particolarita' e complessita' dei procedimenti connessi;
Ritenuto necessario, in continuita' con quanto gia' disposto con
l'art. 1 dell'OCDPC n. 904/2022 e dell'OCDPC n. 974/2023 sopra
citate, avvalersi anche per l'anno 2025 dei predetti uffici speciali
per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, attraverso l'Ufficio centralizzato
espropri appositamente costituito nel proprio ambito, per
l'espletamento di tali attivita' di supporto specialistico;
Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle
attivita' relative alle procedure di espropriazione ed occupazione
1. Al fine di garantire il necessario supporto
tecnico-amministrativo alle regioni e ai comuni interessati dal
contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attivita'
relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree
su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del
centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, e' autorizzata
l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2025, dell'avvalimento
dell'Ufficio centralizzato espropri disposto dall'art. 1 delle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 904
del 15 luglio 2022, n 974 del 9 marzo 2023 e n. 1075 del 4 marzo
2024.
2. Agli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'Ufficio
centralizzato espropri, delle attivita' di cui al comma 1 si provvede
nel limite massimo di euro 175.836,00, a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano