Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «19-ter. ((Ferme restando le sanzioni previste per il reato  di
cui)) all'articolo 256, l'impresa  che  esercita  l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non  risulta  iscritta
all'Albo e commette una  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
Titolo VI ((della  presente  parte))  nell'ambito  dell'attivita'  di
trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6
giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
((legge  24  novembre  1981)),  n.  689  o  di  recidiva   ai   sensi
dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria
della cancellazione  dall'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»; 
    b) all'articolo 255: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato((,))
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'  punito
con  l'ammenda  da  millecinquecento  a  diciottomila  euro.   Quando
l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di
veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la
sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di  guida  da
((quattro)) a ((sei)) mesi((. Si applicano le disposizioni  di  cui))
al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285.»; 
      2) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti)): 
        «1.1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  i
titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. 
  ((1.2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   chiunque,   in
violazione delle disposizioni locali sul  conferimento  dei  rifiuti,
abbandona o deposita rifiuti urbani accanto  ai  contenitori  per  la
raccolta  presenti  lungo  le  strade  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo  uso  di  veicoli  a
motore, si applica, altresi', la sanzione  amministrativa  accessoria
del fermo del veicolo per un mese  ai  sensi  dell'articolo  214  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285))»; 
      3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli
articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)),  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma  da  80
euro a 320 euro.»; 
      4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2
e 1-bis)) puo' avvenire senza contestazione immediata  attraverso  le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza  posti  fuori  o
all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata
commessa  la  violazione  di  cui  al  comma  1-bis   e'   competente
all'applicazione    della    correlata    sanzione     amministrativa
pecuniaria.»; 
      5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di
rifiuti non pericolosi»; 
    c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli
articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei
mesi a cinque anni se: 
        a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita   o   ((per))
l'incolumita' delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione  o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
        b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
  2. I titolari di imprese e i responsabili di enti  che,  ricorrendo
taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano  in  modo
incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle  acque
superficiali  o  sotterranee  in  violazione  del  divieto   di   cui
all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da  nove
mesi a cinque anni e sei mesi. 
  3. Quando l'abbandono o il  deposito  vengono  effettuati  mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di
guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
      Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1.  Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2,
226, comma 2, e 231, commi  1  e  2,  abbandona  o  deposita  rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali  o  sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
  2. La pena e' della reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
quando: 
      a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per  la  incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 
        1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni   estese   o
significative del suolo o del sottosuolo; 
        2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
      b) il fatto e' commesso in siti  contaminati  o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
  3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano  in  modo  incontrollato  rifiuti  pericolosi  ovvero   li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in  violazione  del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1  e  2  sono  puniti  con  la
reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno
dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a
sei anni e sei mesi.»; 
      d) all'articolo 256: 
  ((1) al comma 1, le parole da: «e'  punito:»  fino  alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano  rifiuti  pericolosi,
la pena e' della reclusione da uno a cinque anni»;)) 
        2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis. La pena per i  fatti  di  cui  al  comma  1,  primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
          b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o
potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
  Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al  periodo  che  precede,  i
fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della  reclusione  da
due anni a sei anni e sei mesi. 
  1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui  ai  commi  1  e  1-bis
siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente
del veicolo  si  applica,  altresi',  la  sanzione  accessoria  della
sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano
le disposizioni di cui)) al  Titolo  VI,  Capo  II,  Sezione  II  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo  utilizzato
per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea
al reato.»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies,  comma  1,  chiunque  realizza  o   gestisce   una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni  e
sei  mesi  se  la  discarica  e'  destinata,  anche  in  parte,  allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»; 
      5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. La realizzazione o  gestione  di  una  discarica  non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
      b) il fatto e' commesso in siti  contaminati  o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
  Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo  che  precede,  la
discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da due  anni  e  sei  mesi  a
sette anni. 
  3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessa  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale
e' realizzata la discarica abusiva, salvo che  appartenga  a  persona
estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.»; 
  ((6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il  fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro
6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei  confronti  di
colui che, pur  essendo  titolare  di  autorizzazioni,  iscrizioni  o
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,  215
e 216, non osservi  le  prescrizioni  contenute  o  richiamate  nelle
autorizzazioni o nelle ipotesi  di  carenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il
fatto riguardi rifiuti non  pericolosi  e  quando  non  ricorrono  le
condizioni di cui al comma 1-bis, lettera  a),  numeri  1)  e  2),  e
lettera b)»)); 
  7) al comma 5, le parole: «di cui al  comma  1,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni ((o))
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»; 
      e) all'articolo 256-bis: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Le stesse pene  si  applicano  a  colui  che  tiene  le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e  1.1  in  funzione  della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti  di  cui  agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione  della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene  per  i  predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»; 
        2) il comma 3 e' abrogato; 
        3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
          «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'  punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando: 
          a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la
incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o
deterioramento: 
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o
significative del suolo o del sottosuolo; 
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,
della flora o della fauna; 
          b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o
potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 
  La combustione di rifiuti pericolosi,  quando  ricorre  taluno  dei
casi di cui al periodo che precede, e' punita con  la  reclusione  da
tre anni e sei mesi a sette anni. 
  3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le  pene
ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»; 
        4) al comma 4, le parole: «il fatto di  cui  al  comma  1  e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi  1
e 3-bis sono commessi»; 
        5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso; 
      f) all'articolo 258: 
        1) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «da  duemila  a
diecimila euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  quattromila  a
ventimila euro»; 
        2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due  a  otto  mesi  se  si  tratta  di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.
All'accertamento della violazione consegue  altresi'  la  sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di  cui  all'articolo  212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro  a  dodici  mesi  se  il  trasporto  riguarda
rifiuti pericolosi.»; 
  ((3) al comma 4, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fatta  salva  l'applicazione  del  comma  5,  chiunque  effettua  il
trasporto  di  rifiuti  pericolosi  senza  il   formulario   di   cui
all'articolo 193 o senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti  e'
punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;)) 
        4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al  comma  4,  secondo  e  terzo  periodo,  consegue  la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»; 
      g) all'articolo 259: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale  ((ai  sensi  dell'articolo))  2,  punto  35  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE)
2024/1157)) del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  aprile
2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.  La  pena  e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»; 
          2) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Spedizione
illegale di rifiuti»; 
      h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti: 
        «Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259  sono
aumentate  di  un  terzo  se  i  fatti  sono   commessi   nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. 
        Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259  e'
commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riportano gli articoli 212, commi da 1  a  19-ter,
          255, 256, 256-bis, 258 e  259  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88  del  14  aprile
          2006, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.
          E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  l'Albo  nazionale   gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed  e'  composto  da  ventuno  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
                b) uno dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                c) uno dal Ministro della salute; 
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                f) uno dal Ministro dell'interno; 
                g) tre dalle regioni; 
                h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
                i)   dieci   dalle   organizzazioni   imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    tre    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          tre dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                a)  dal  Presidente  della   Camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                b)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                c)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                e); 
                f). 
              4. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b)  le  caratteristiche,  la   natura   dei   rifiuti
          prodotti; 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9.  Le  imprese  tenute  ad  aderire  al   sistema   di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'articolo  188-bis,
          procedono all'iscrizione al Registro elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          attraverso la piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale
          gestori  ambientali,  che  fornisce  mediante  le   Sezioni
          regionali e  provinciali  il  necessario  supporto  tecnico
          operativo,  ed  assicura  la  gestione  dei  rapporti   con
          l'utenza e la riscossione dei contributi. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di  cui  all'articolo  188-bis.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)         riformulazione         del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              16-bis.  Il  legale  rappresentante  dell'impresa  puo'
          assumere il ruolo di  responsabile  tecnico  per  tutte  le
          categorie  di  iscrizione  all'Albo  senza  necessita'   di
          verifica di idoneita' iniziale e di  aggiornamento  e  solo
          per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il
          ruolo di legale rappresentante presso la stessa per  almeno
          tre  anni  consecutivi.  La  competente  Sezione  regionale
          dell'Albo  verifica  il  requisito  sulla  base  dei   dati
          presenti nel registro delle  imprese  tenuto  dalla  locale
          camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  al  Capitolo  7083  (spesa
          corrente funzionamento registro) dello stato di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
              19-ter. Ferme restando  le  sanzioni  previste  per  il
          reato di  cui  all'articolo  256,  l'impresa  che  esercita
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi  che,  essendovi
          tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori
          ambientali e commette una violazione delle disposizioni  di
          cui  al  Titolo  VI  della   presente   parte   nell'ambito
          dell'attivita'  di  trasporto,  e'  soggetta,  oltre   alle
          sanzioni  previste  per  la  specifica   violazione,   alla
          sanzione accessoria della sospensione  dall'Albo  nazionale
          delle  persone  fisiche   e   giuridiche   che   esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due  mesi.
          In  caso  di  reiterazione  delle   violazioni   ai   sensi
          dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689  o
          di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si
          applica  la   sanzione   accessoria   della   cancellazione
          dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche  che
          esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,  con
          divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni. 
              Omissis.» 
              «Art. 255 (Abbandono di rifiuti  non  pericolosi).-  1.
          Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato  chiunque,
          in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi
          1 e 2, 226, comma 2, e  231,  commi  1  e  2,  abbandona  o
          deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
          o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a
          diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono
          effettuati mediante l'utilizzo  di  veicoli  a  motore,  al
          conducente del veicolo si applica,  altresi',  la  sanzione
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui  al
          Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
          titolari  di  imprese  e  i  responsabili   di   enti   che
          abbandonano o depositano in modo  incontrollato  i  rifiuti
          ovvero li immettono nelle acque superficiali o  sotterranee
          in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi  1
          e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o  con
          l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. 
              1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
          violazione delle disposizioni locali sul  conferimento  dei
          rifiuti, abbandona o deposita  rifiuti  urbani  accanto  ai
          contenitori per la raccolta presenti  lungo  le  strade  e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
          pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000  euro.  Se  la
          violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore,  si
          applica, altresi', la  sanzione  amministrativa  accessoria
          del fermo del veicolo per un mese  ai  sensi  dell'articolo
          214 del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285. 
              1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma  1,
          lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, quando l'abbandono o il deposito riguarda  rifiuti  ai
          sensi  degli  articoli  232-bis  e  232-ter  del   presente
          decreto, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. 
              1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai  commi
          1.2 e 1-bis puo'  avvenire  senza  contestazione  immediata
          attraverso  le   immagini   riprese   dagli   impianti   di
          videosorveglianza posti  fuori  o  all'interno  dei  centri
          abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa  la
          violazione  di   cui   al   comma   1-bis   e'   competente
          all'applicazione della  correlata  sanzione  amministrativa
          pecuniaria. 
              2.   Il   titolare   del   centro   di   raccolta,   il
          concessionario o il titolare della  succursale  della  casa
          costruttrice che viola le disposizioni di cui  all'articolo
          231, comma 5, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duecentosessanta     a     euro
          millecinquecentocinquanta. 
              3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
          cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di
          cui all'articolo 187,  comma  3,  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna  o
          nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
          di  procedura  penale,  il  beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui
          all'articolo   192,   comma   3,   ovvero   all'adempimento
          dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.» 
              «Art.  256  (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti   non
          autorizzata). - 1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi
          dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua
          una   attivita'   di   raccolta,    trasporto,    recupero,
          smaltimento, commercio ed  intermediazione  di  rifiuti  in
          mancanza  della  prescritta  autorizzazione,  iscrizione  o
          comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
          214, 215 e 216 e' punito con la pena  dell'arresto  da  tre
          mesi a un anno o con l'ammenda da  duemilaseicento  euro  a
          ventiseimila  euro.   Se   i   fatti   riguardano   rifiuti
          pericolosi, la pena e' della reclusione  da  uno  a  cinque
          anni. 
              1-bis. La pena per i fatti di cui  al  comma  1,  primo
          periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando: 
                a) dal fatto deriva pericolo per la  vita  o  per  la
          incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
          o deterioramento: 
                  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese  o
          significative del suolo o del sottosuolo; 
                  2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche
          agraria, della flora o della fauna; 
                b)  il  fatto  e'  commesso  in  siti  contaminati  o
          potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o
          comunque  sulle  strade  di  accesso  ai  predetti  siti  e
          relative pertinenze. 
              Se, ricorrendo taluno dei casi di cui  al  periodo  che
          precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena  e'
          della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 
              1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi  1
          e 1-bis siano commesse mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a
          motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida da tre a nove mesi. Si applicano le  disposizioni  di
          cui  al  Titolo  VI,  Capo  II,  Sezione  II  del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              1-quater. Alla sentenza di  condanna  o  alla  sentenza
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale per taluno dei fatti di cui  ai  commi  1  e  1-bis,
          consegue  la  confisca  del   mezzo   utilizzato   per   la
          commissione del  reato,  salvo  che  appartenga  a  persona
          estranea al reato. 
              2. (abrogato) 
              3. Fuori dai casi  sanzionati  ai  sensi  dell'articolo
          29-quattuordecies, comma 1, chiunque  realizza  o  gestisce
          una discarica non autorizzata e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e
          sei mesi a cinque anni  e  sei  mesi  se  la  discarica  e'
          destinata, anche in  parte,  allo  smaltimento  di  rifiuti
          pericolosi. 
              3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
          autorizzata e' punita con la reclusione da due a  sei  anni
          quando: 
                a) dal fatto deriva pericolo per la  vita  o  per  la
          incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
          o deterioramento: 
                  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese  o
          significative del suolo o del sottosuolo; 
                  2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche
          agraria, della flora o della fauna; 
                b)  il  fatto  e'  commesso  in  siti  contaminati  o
          potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o
          comunque  sulle  strade  di  accesso  ai  predetti  siti  e
          relative pertinenze. 
              Se, ricorrendo taluno dei casi di cui  al  periodo  che
          precede, la discarica e' destinata, anche  in  parte,  allo
          smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,  la  pena  e'   della
          reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 
              3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale
          per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la
          confisca dell'area sulla quale e' realizzata  la  discarica
          abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al  reato,
          fatti  comunque  salvi  gli  obblighi  di  bonifica  o   di
          ripristino dello stato dei luoghi. 
              4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000  o
          dell'arresto fino a tre anni nei confronti  di  colui  che,
          pur  essendo  titolare  di  autorizzazioni,  iscrizioni   o
          comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
          214, 215 e 216, non osservi  le  prescrizioni  contenute  o
          richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di  carenza
          dei  requisiti  e  delle  condizioni   richiesti   per   le
          iscrizioni o comunicazioni, sempre che  il  fatto  riguardi
          rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni
          di cui al comma 1-bis,  lettera  a),  numeri  1)  e  2),  e
          lettera b). 
              5.  Chiunque,  in  violazione  del   divieto   di   cui
          all'articolo 187,  effettua  attivita'  non  consentite  di
          miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena dell'arresto
          da sei mesi a due anni o con l'ammenda  da  duemilaseicento
          euro a ventiseimila euro. 
              6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto  da
          tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  pena  dell'ammenda  da
          duemilaseicento euro a ventiseimila  euro.  Si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a  quindicimilacinquecento  euro  per  i  quantitativi  non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
              7. Chiunque viola gli obblighi  di  cui  agli  articoli
          231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,  comma  14,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
              8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e  236  che
          non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi  previsti
          sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          ottomila euro a  quarantacinquemila  euro,  fatto  comunque
          salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai
          soggetti di cui all'articolo 234  che  non  adempiono  agli
          obblighi di partecipazione  ivi  previsti,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  di  euro  5.000,  fatto
          comunque salvo  l'obbligo  di  corrispondere  i  contributi
          pregressi. 
              9. Le sanzioni di cui al comma  8  sono  ridotte  della
          meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
          giorno  dalla  scadenza  del  termine  per  adempiere  agli
          obblighi di partecipazione  previsti  dagli  articoli  233,
          234, 235 e 236.» 
              «Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti).  -  1.
          Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
          appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
          maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due  a
          cinque anni. Nel caso in  cui  sia  appiccato  il  fuoco  a
          rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione  da
          tre a sei anni. Il responsabile  e'  tenuto  al  ripristino
          dello  stato  dei  luoghi,  al   risarcimento   del   danno
          ambientale e al pagamento, anche in via di regresso,  delle
          spese per la bonifica. 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione
          della successiva combustione  illecita  di  rifiuti.  Se  i
          fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono
          commessi in funzione della successiva combustione  illecita
          di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere
          inferiori a quelle stabilite dal comma 1. 
              3.(abrogato) 
              3-bis. La combustione  di  rifiuti  non  pericolosi  e'
          punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: 
                a) dal fatto deriva pericolo per la  vita  o  per  la
          incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
          o deterioramento: 
                  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese  o
          significative del suolo o del sottosuolo; 
                  2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche
          agraria, della flora o della fauna; 
                b)  il  fatto  e'  commesso  in  siti  contaminati  o
          potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o
          comunque  sulle  strade  di  accesso  ai  predetti  siti  e
          relative pertinenze. 
              La combustione di rifiuti  pericolosi,  quando  ricorre
          taluno dei casi di cui al periodo che  precede,  e'  punita
          con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 
              3-ter.  Se  ai  fatti  di  cui  al  comma  3-bis  segue
          l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate  sino  alla
          meta'. 
              4. La pena e' aumentata di un terzo se i fatti  di  cui
          ai commi 1 e 3-bis  sono  commessi  in  territori  che,  al
          momento  della  condotta  e  comunque   nei   cinque   anni
          precedenti,   siano   o   siano   stati   interessati    da
          dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti
          ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              5. I mezzi  utilizzati  per  il  trasporto  di  rifiuti
          oggetto del reato di cui al comma 1 del presente  articolo,
          inceneriti in aree o  in  impianti  non  autorizzati,  sono
          confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2,  salvo  che
          il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
          al citato comma 1  del  presente  articolo  e  che  non  si
          configuri concorso di persona nella commissione del  reato.
          Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  consegue
          la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato,  se
          di proprieta' dell'autore  o  del  concorrente  nel  reato,
          fatti salvi gli obblighi di  bonifica  e  ripristino  dello
          stato dei luoghi. 
              6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  182,
          comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo  non  si
          applicano  all'abbruciamento  di   materiale   agricolo   o
          forestale naturale, anche  derivato  da  verde  pubblico  o
          privato.» 
              «Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
          soggetti  di  cui  all'articolo  189,  comma  3,  che   non
          effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemila  a  diecimila
          euro;  se  la  comunicazione   e'   effettuata   entro   il
          sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
          sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventisei  euro  a
          centosessanta euro. 
              2. Chiunque omette  di  tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila  euro.
          Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila  euro  a
          trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi,  la  sanzione
          amministrativa accessoria facoltativa della sospensione  da
          un mese a un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
          responsabile   dell'infrazione   e    dalla    carica    di
          amministratore. 
              2-bis. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al
          comma 2 consegue in ogni caso  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida da  uno
          a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e  da
          due a otto mesi se si  tratta  di  rifiuti  pericolosi.  Si
          applicano le disposizioni di cui  al  Titolo  VI,  Capo  I,
          Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
          All'accertamento  della  violazione  consegue  altresi'  la
          sospensione dall'Albo nazionale dei gestori  ambientali  di
          cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il
          trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e  da  quattro  a
          dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. 
              3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
          lavorative inferiore a  15  dipendenti,  le  sanzioni  sono
          quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
          euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi  e
          da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
          rifiuti pericolosi.  Il  numero  di  unita'  lavorative  e'
          calcolato con riferimento al numero di dipendenti  occupati
          mediamente  a  tempo  pieno  durante  un  anno,  mentre   i
          lavoratori   a   tempo   parziale   e   quelli   stagionali
          rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
          predetti fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'
          quello   dell'ultimo   esercizio    contabile    approvato,
          precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
          all'articolo  193  o  senza  i  documenti  sostitutivi  ivi
          previsti,  ovvero  riporta  nel  formulario   stesso   dati
          incompleti  o  inesatti   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
          euro. Fatta salva  l'applicazione  del  comma  5,  chiunque
          effettua  il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  senza  il
          formulario di cui all'articolo  193  o  senza  i  documenti
          sostitutivi ivi  previsti  e'  punito  con  la  pena  della
          reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena  si  applica
          anche a chi nella  predisposizione  di  un  certificato  di
          analisi  di  rifiuti,  fornisce  false  indicazioni   sulla
          natura,  sulla   composizione   e   sulle   caratteristiche
          chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a  chi  fa  uso   di   un
          certificato falso durante il trasporto. 
              4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale
          per taluno dei reati di cui al comma  4,  secondo  e  terzo
          periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato  per  la
          commissione del  reato,  salvo  che  appartenga  a  persona
          estranea al reato. 
              5. Nei  casi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  ove  le
          informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte,  siano
          rinvenibili in forma  corretta  dai  dati  riportati  nella
          comunicazione  al  catasto,  nei  registri  cronologici  di
          carico e scarico,  nei  formulari  di  identificazione  dei
          rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture  contabili
          tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      duecentosessanta       euro       a
          millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena  si  applica
          nei casi di indicazioni formalmente incomplete o  inesatte,
          ma  contenenti  gli  elementi   atti   a   ricostruire   le
          informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei  casi
          di mancato invio alle autorita'  competenti  e  di  mancata
          conservazione dei registri di cui all'articolo  190,  comma
          1, o del formulario di cui all'articolo  193.  La  sanzione
          ridotta di cui alla presente disposizione si  applica  alla
          omessa o incompleta  tenuta  dei  registri  cronologici  di
          carico e scarico  da  parte  del  produttore  quando  siano
          presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
          di produzione e presa in carico dei  rifiuti  possa  essere
          dimostrata, o coincida con la data di scarico  dei  rifiuti
          stessi. 
              6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
          effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  euro   a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              7. I soggetti responsabili  del  servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani  che  non   effettuano   la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5,  ovvero  la
          effettuano in modo incompleto o inesatto, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemila  euro  a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              8. In caso di violazione di uno o piu'  degli  obblighi
          previsti dall'articolo 184, commi 5-  bis.1  e  5-bis.2,  e
          dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del
          presente decreto, il comandante del poligono militare delle
          Forze armate  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.  In  caso  di
          violazione reiterata degli stessi obblighi  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          ventimila euro. 
              9.  Chi  con  un'azione  od  omissione  viola   diverse
          disposizioni di cui al presente articolo,  ovvero  commette
          piu' violazioni della stessa  disposizione,  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
              9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a
          tutte le violazioni commesse  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020,
          n. 116, per le quali  non  sia  gia'  intervenuta  sentenza
          passata in giudicato. 
              10. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  fermo
          restando l'obbligo di corrispondere i contributi  pregressi
          eventualmente  non  versati,  la   mancata   o   irregolare
          iscrizione al Registro di cui all'articolo  188-bis,  nelle
          tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo,  comporta  l'applicazione
          di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecento
          euro a duemila euro, per i rifiuti  non  pericolosi,  e  da
          mille euro a tremila euro  per  i  rifiuti  pericolosi.  La
          mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi  con
          le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          cinquecento  euro  a  duemila  euro  per  i   rifiuti   non
          pericolosi e da mille euro a tremila  euro  per  i  rifiuti
          pericolosi. 
              11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte  ad  un
          terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
          entro 60 giorni dalla scadenza  dei  termini  previsti  dal
          decreto di cui al comma 1  dell'articolo  188-bis  e  dalle
          procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni  di  cui
          al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata  con  le
          modalita' previste dal decreto citato. 
              12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10  sono
          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          destinati agli interventi  di  bonifica  dei  siti  di  cui
          all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le  condizioni  di
          cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e  modalita'
          di  ripartizione   fissati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              13.  Le  sanzioni  di   cui   al   presente   articolo,
          conseguenti alla trasmissione  o  all'annotazione  di  dati
          incompleti o inesatti sono applicate solo  nell'ipotesi  in
          cui i dati siano rilevanti ai  fini  della  tracciabilita',
          con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
          In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti  ai  fini
          della tracciabilita' di tipo seriale, si applica  una  sola
          sanzione aumentata fino al triplo.» 
              «Art.  259  (Spedizione  illegale  di   rifiuti).-   1.
          Chiunque effettua una  spedizione  di  rifiuti  costituente
          spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35  del
          regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3,  punto  26
          del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
          Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la  reclusione
          da uno a cinque anni. La  pena  e'  aumentata  in  caso  di
          spedizione di rifiuti pericolosi. 
              2. Alla sentenza di condanna,  o  a  quella  emessa  ai
          sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          i reati relativi al traffico illecito di cui al comma  1  o
          al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
          4, consegue obbligatoriamente  la  confisca  del  mezzo  di
          trasporto.».