Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. ((Ferme restando le sanzioni previste per il reato di
cui)) all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di
cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta
all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al
Titolo VI ((della presente parte)) nell'ambito dell'attivita' di
trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
((legge 24 novembre 1981)), n. 689 o di recidiva ai sensi
dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria
della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato((,))
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito
con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando
l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di
veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da
((quattro)) a ((sei)) mesi((. Si applicano le disposizioni di cui))
al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti)):
«1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
((1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti,
abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la
raccolta presenti lungo le strade e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a
3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo uso di veicoli a
motore, si applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria
del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285))»;
3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli
articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)), si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80
euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2
e 1-bis)) puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o
all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata
commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente
all'applicazione della correlata sanzione amministrativa
pecuniaria.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di
rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per))
l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo
taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo
incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove
mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la
reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno
dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a
sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
((1) al comma 1, le parole da: «e' punito:» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi,
la pena e' della reclusione da uno a cinque anni»;))
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i
fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da
due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis
siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente
del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano
le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato
per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea
al reato.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e
sei mesi se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la
discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni e sei mesi a
sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti
di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale
e' realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona
estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.»;
((6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro
6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di
colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215
e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il
fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e
lettera b)»));
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni ((o))
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei
casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione da
tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene
ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1
e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a
diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a
ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda
rifiuti pericolosi.»;
((3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il
trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti e'
punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;))
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ((ai sensi dell'articolo)) 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE)
2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile
2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spedizione
illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono
aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 212, commi da 1 a 19-ter,
255, 256, 256-bis, 258 e 259 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da ventuno membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui tre dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e);
f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'
assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le
categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di
verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo
per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il
ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno
tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati
presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il
reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi
tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori
ambientali e commette una violazione delle disposizioni di
cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito
dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle
sanzioni previste per la specifica violazione, alla
sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o
di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si
applica la sanzione accessoria della cancellazione
dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con
divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Omissis.»
«Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi).- 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a
diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono
effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al
conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida da
quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee
in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1
e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con
l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei
rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai
contenitori per la raccolta presenti lungo le strade e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la
violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si
applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria
del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo
214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai
sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi
1.2 e 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata
attraverso le immagini riprese dagli impianti di
videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri
abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la
violazione di cui al comma 1-bis e' competente
all'applicazione della correlata sanzione amministrativa
pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo
231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di
cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o
nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.»
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua
una attivita' di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.
1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e'
della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1
e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a
motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di
cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis,
consegue la confisca del mezzo utilizzato per la
commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
2. (abrogato)
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e
sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi.
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena e' della
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica
abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato,
fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o
dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che,
pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le
iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi
rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni
di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e
lettera b).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che
non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai
soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli
obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.»
«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a
cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da
tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle
spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione
della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i
fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono
commessi in funzione della successiva combustione illecita
di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere
inferiori a quelle stabilite dal comma 1.
3.(abrogato)
3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'
punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre
taluno dei casi di cui al periodo che precede, e' punita
con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue
l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla
meta'.
4. La pena e' aumentata di un terzo se i fatti di cui
ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al
momento della condotta e comunque nei cinque anni
precedenti, siano o siano stati interessati da
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti
ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che
il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1 del presente articolo e che non si
configuri concorso di persona nella commissione del reato.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue
la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o
privato.»
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro.
Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al
comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da
due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si
applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I,
Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la
sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di
cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il
trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a
dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono
quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e
da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e'
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il
formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti e' punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica
anche a chi nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo
periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la
commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a
tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza
passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.»
«Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti).- 1.
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26
del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.».