Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di applicazione di magistrati  e  di  giudici
                           onorari di pace 
 
  1. Fino al 30 giugno 2026,  il  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione,  al  fine  di  garantire  la   celere   definizione   dei
procedimenti pendenti in relazione al  rispetto  dei  tempi  previsti
dalla  Missione  1,  Componente  1((,  Riforma  1.4,))  ,  del  Piano
nazionale di  ripresa  e  resilienza,  puo'  applicare  i  magistrati
addetti all'ufficio del massimario e del  ruolo  alle  sezioni  della
Corte  per  lo  svolgimento   delle   funzioni   giurisdizionali   di
legittimita'  in   materia   civile,   oltre   il   limite   previsto
((dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui
al)) regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  e  fino  ad  un  numero
massimo di cinquanta magistrati, anche  in  deroga  ai  requisiti  di
anzianita'  di  servizio  e  alla  valutazione  di   professionalita'
richiesti  dal  citato  articolo  115,  ((comma  3,  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto)) n. 12 del 1941. 
  2.  Fino   al   30   giugno   2026,   ai   fini   dell'applicazione
((dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui  al))  regio
decreto n. 12  del  1941,  sono  sempre  ritenute  imprescindibili  e
prevalenti  le  esigenze  di  celere  definizione  dei   procedimenti
pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti  dalla  Missione
1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della  magistratura
provvede ((nel termine di quindici giorni)) ai sensi del comma  3-bis
del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6. 
  3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga ((agli articoli 13  e  30-bis,
comma 1,)) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni
relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. 
  ((3-bis. All'articolo 29,  comma  9,  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, le parole: «successivo a  quello  di  immissione
nel ruolo» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 110 e  115,  comma  3,  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante:  «Ordinamento
          giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28  del
          04 febbraio 1941: 
                «Art.  110  (Applicazione  dei   magistrati).   -  1.
          Possono  essere  applicati,  ai  tribunali   ordinari,   ai
          tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti  di
          appello, indipendentemente dalla  integrale  copertura  del
          relativo organico, quando le esigenze di servizio  in  tali
          uffici  sono  imprescindibili  e  prevalenti,  uno  o  piu'
          magistrati in servizio presso  gli  organi  giudicanti  del
          medesimo o  di  altro  distretto;  per  gli  stessi  motivi
          possono essere applicati a tutti gli  uffici  del  pubblico
          ministero  di  cui  all'art.   70,   comma   1,   sostituti
          procuratori  in  servizio  presso  uffici  di  procura  del
          medesimo o di altro distretto. I  magistrati  di  tribunale
          possono  essere  applicati  per  svolgere  funzioni,  anche
          direttive, di magistrato di corte d'appello. 
                2. La scelta dei magistrati da applicare  e'  operata
          secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in  via
          generale dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  ed
          approvati contestualmente alle tabelle degli uffici  e  con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto motivato, sentito  il  consiglio  giudiziario,  dal
          presidente della corte  di  appello  per  i  magistrati  in
          servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto  e
          dal  procuratore  generale  presso  uffici   del   pubblico
          ministero. Copia del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio
          superiore della magistratura e  al  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  a  norma  dell'articolo  42  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
                3.  Per  i  magistrati  in  servizio  presso   organi
          giudicanti  o  uffici  del  pubblico  ministero  di   altro
          distretto  l'applicazione   e'   disposta   dal   Consiglio
          superiore della  magistratura,  nel  rispetto  dei  criteri
          obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
          del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
          giustizia ovvero del  presidente  o,  rispettivamente,  del
          procuratore generale presso la corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale   si
          riferisce l'applicazione, sentito il consiglio  giudiziario
          del distretto nel quale presta servizio il  magistrato  che
          dovrebbe essere applicato. L'applicazione e'  disposta  con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di appello nel cui distretto il  magistrato  da  applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni. 
                3-bis. Quando l'applicazione  prevista  dal  comma  3
          deve essere disposta per uffici dei distretti di  Corte  di
          appello  di  Caltanissetta,  Catania,   Catanzaro,   Lecce,
          Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di  Calabria,  il
          Consiglio superiore dalla magistratura  provvede  d'urgenza
          nel termine di quindici giorni dalla  richiesta;  per  ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni. 
                4. Il parere del  consiglio  giudiziario  di  cui  ai
          commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato,
          nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta. 
                5. L'applicazione non puo' superare la durata  di  un
          anno. Nei casi  di  necessita'  dell'ufficio  al  quale  il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore applicazione non  puo'  essere  disposta  se  non
          siano decorsi due anni dalla fine del  periodo  precedente.
          In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte  del
          Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
          essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di  cui
          all'ultima parte del comma  7,  per  un  ulteriore  periodo
          massimo  di  un  anno.  Alla  scadenza   del   periodo   di
          applicazione al di fuori del distretto di appartenenza,  il
          magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
          dibattimenti, relativi ai procedimenti per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura  penale,  e'   prorogato   nell'esercizio   delle
          funzioni limitatamente a tali procedimenti. 
                6. Non puo' far parte di un collegio giudicante  piu'
          di un magistrato applicato. 
                7.  Se  le  esigenze  indicate  nel  comma   1   sono
          determinate dalla  pendenza  di  uno  o  piu'  procedimenti
          penali  la   cui   trattazione   si   prevede   di   durata
          particolarmente  lunga,  il  magistrato  applicato   presso
          organi giudicanti  non  puo'  svolgere  attivita'  in  tali
          procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti  per  uno
          dei reati  previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale.». 
                «Art.  115  (Magistrati  destinati  all'ufficio   del
          massimario e del ruolo della Corte  di  cassazione).  -  1.
          Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte
          sessantasette   magistrati   destinati   all'ufficio    del
          massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono  essere
          designati magistrati che hanno conseguito almeno  la  terza
          valutazione di professionalita' e con almeno otto  anni  di
          effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o  requirenti
          di primo o  di  secondo  grado,  previa  valutazione  della
          capacita' scientifica e di analisi  delle  norme  da  parte
          della commissione di cui all' articolo 12,  comma  13,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
                2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento
          fuori  del  ruolo  della  magistratura  non   puo'   essere
          equiparato  all'esercizio  delle  funzioni   giudicanti   o
          requirenti di primo o di secondo grado ai fini  di  cui  al
          comma 1. 
                3. Il primo presidente della Corte di cassazione,  al
          fine di assicurare la celere definizione  dei  procedimenti
          pendenti, tenuto  conto  delle  esigenze  dell'ufficio  del
          massimario e del ruolo e secondo i criteri  previsti  dalle
          tabelle di organizzazione,  puo'  applicare  la  meta'  dei
          magistrati addetti all'ufficio del massimario e  del  ruolo
          alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle  funzioni
          giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito
          almeno la quarta valutazione di professionalita' e  abbiano
          un'anzianita'  di  servizio  nel   predetto   ufficio   non
          inferiore a due anni. 
                4. A ciascun collegio non puo' essere applicato  piu'
          di un magistrato addetto all'ufficio del massimario  e  del
          ruolo.». 
              - Si riportano gli articoli  13,  29,  come  modificato
          dalla presente legge, e 30-bis del decreto  legislativo  13
          luglio  2017,  n.  116  recante:  «Riforma  organica  della
          magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
          pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
          onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
          57», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  31
          luglio 2017: 
                «Art.  13  (Destinazione  in  supplenza  dei  giudici
          onorari di pace). - 1. Nei casi di  assenza  o  impedimento
          temporanei  del  magistrato   professionale,   il   giudice
          onorario di pace puo'  essere  destinato,  in  presenza  di
          specifiche esigenze di servizio, a  compiti  di  supplenza,
          anche  nella  composizione  dei  collegi,  del   magistrato
          assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni  di
          cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del  giudice
          onorario da destinare in  supplenza  e'  effettuata  con  i
          criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni  caso,  il
          giudice onorario di  pace  non  puo'  essere  destinato  in
          supplenza per ragioni relative  al  complessivo  carico  di
          lavoro  ovvero  alle  vacanze  nell'organico  dei   giudici
          professionali.». 
                «Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari
          in servizio). - 1. I magistrati onorari  in  servizio  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono
          essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
          settantesimo anno di eta'. 
                2. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
          alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
          della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
          della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
          diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
          pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
          del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
          almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
          corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
          udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
          complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
          ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
          superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
          dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
          anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
          ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
          al rapporto onorario cessato. 
                3. Ai fini della conferma  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
          ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
          cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
          magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
          maturato: 
                  a) oltre 16 anni di servizio; 
                  b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
                  c) meno di 12 anni di servizio. 
                4.  Le  procedure  valutative  di  cui  al  comma   3
          consistono in un colloquio orale, della durata  massima  di
          30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
          civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto  penale
          sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
          candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
          prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
          procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
          commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
          tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
          conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
          professionalita' designato dal consiglio giudiziario  e  da
          un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
          dell'ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
          commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
          servizio presso l'amministrazione della giustizia,  purche'
          in possesso di qualifica  professionale  per  la  quale  e'
          richiesta almeno la  laurea  triennale.  I  segretari  sono
          designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
          del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
          costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
          che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
          domande di conferma superano il numero di novantanove  sono
          costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
          al numero dei candidati, in modo tale che ogni  commissione
          possa  esaminare  almeno  cinquanta  candidati.  Le  misure
          organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
          valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. Con  tale
          decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
          presentazione delle domande,  alla  data  di  inizio  delle
          procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
          del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
          esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
          nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
          e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
          componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
          un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
          durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 
                5.  La  domanda  di  partecipazione  alle   procedure
          valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
          ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
          rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
          all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
          conferma. 
                6. I magistrati onorari confermati, entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito  della
          procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
          il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie,  che  e'
          incompatibile con lo  svolgimento  di  ulteriori  attivita'
          lavorative  ai  sensi  dell'articolo  16   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. 
                7. I magistrati onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
          se non presentano domanda di partecipazione alla  procedura
          valutativa di cui al comma 3. 
                8. Ai magistrati onorari confermati  si  applica,  in
          quanto compatibile, il contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro del Comparto funzioni centrali,  per  la  disciplina
          dei permessi, delle assenze e dei congedi. 
                9. I magistrati  onorari  confermati  che  non  hanno
          optato  per  il  regime  di  esclusivita'  delle   funzioni
          onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare
          l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno;  in  tale  caso,
          ogni effetto decorre  dall'anno  successivo  a  quello  nel
          quale e' esercitata l'opzione.». 
                «Art.   30-bis   (Destinazione   in   supplenza   dei
          magistrati onorari  confermati).  -  1.  Ad  eccezione  dei
          procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo  30,  commi  4,
          lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi  di
          assenza   o   impedimento   temporaneo    dei    magistrati
          professionali, i giudici onorari  di  tribunale  confermati
          possono  essere  destinati,  ove   sussistano   eccezionali
          esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati
          assenti o impediti, se cio' e' previsto  nell'ambito  delle
          tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle  stesse  sono
          predeterminati i criteri per l'individuazione  dei  giudici
          onorari da destinare in supplenza. 
                2. I giudici onorari di tribunale confermati  possono
          essere assegnati,  con  provvedimento  del  presidente  del
          tribunale, in supplenza presso un ufficio  del  giudice  di
          pace del  circondario,  in  caso  di  assenza,  impedimento
          temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace. 
                3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non
          puo' comportare un impegno complessivo superiore  a  quello
          previsto dall'articolo 29-bis. 
                4. Ai magistrati onorari destinati  in  supplenza  ai
          sensi dei commi 1 e  2  non  e'  dovuto  alcun  trattamento
          economico aggiuntivo o di missione, intendendosi  per  sede
          di servizio il circondario del tribunale.».