Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici
onorari di pace
1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di
cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei
procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti
dalla Missione 1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) , del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, puo' applicare i magistrati
addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della
Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di
legittimita' in materia civile, oltre il limite previsto
((dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui
al)) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero
massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di
anzianita' di servizio e alla valutazione di professionalita'
richiesti dal citato articolo 115, ((comma 3, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto)) n. 12 del 1941.
2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione
((dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio
decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e
prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti
pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione
1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura
provvede ((nel termine di quindici giorni)) ai sensi del comma 3-bis
del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.
3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga ((agli articoli 13 e 30-bis,
comma 1,)) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni
relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
((3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, le parole: «successivo a quello di immissione
nel ruolo» sono soppresse.))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 110 e 115, comma 3, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante: «Ordinamento
giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del
04 febbraio 1941:
«Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1.
Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di
appello, indipendentemente dalla integrale copertura del
relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali
uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu'
magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del
medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico
ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti
procuratori in servizio presso uffici di procura del
medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale
possono essere applicati per svolgere funzioni, anche
direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata
secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal
presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e
dal procuratore generale presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro di grazia e
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del
procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si
riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con
preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,
scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3
deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di
appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,
Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza
nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni
altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai
commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato,
nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui
all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle
funzioni limitatamente a tali procedimenti.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu'
di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono
determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti
penali la cui trattazione si prevede di durata
particolarmente lunga, il magistrato applicato presso
organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali
procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno
dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.».
«Art. 115 (Magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - 1.
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte
sessantasette magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere
designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di
effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti
di primo o di secondo grado, previa valutazione della
capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte
della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento
fuori del ruolo della magistratura non puo' essere
equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o
requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al
comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al
fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti
pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del
massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle
tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei
magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo
alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni
giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito
almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano
un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non
inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu'
di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del
ruolo.».
- Si riportano gli articoli 13, 29, come modificato
dalla presente legge, e 30-bis del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2017:
«Art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici
onorari di pace). - 1. Nei casi di assenza o impedimento
temporanei del magistrato professionale, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di
specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,
anche nella composizione dei collegi, del magistrato
assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice
onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i
criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il
giudice onorario di pace non puo' essere destinato in
supplenza per ragioni relative al complessivo carico di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici
professionali.».
«Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari
in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3
consistono in un colloquio orale, della durata massima di
30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e'
incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita'
lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
se non presentano domanda di partecipazione alla procedura
valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in
quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina
dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno
optato per il regime di esclusivita' delle funzioni
onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare
l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno; in tale caso,
ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel
quale e' esercitata l'opzione.».
«Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei
magistrati onorari confermati). - 1. Ad eccezione dei
procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4,
lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di
assenza o impedimento temporaneo dei magistrati
professionali, i giudici onorari di tribunale confermati
possono essere destinati, ove sussistano eccezionali
esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati
assenti o impediti, se cio' e' previsto nell'ambito delle
tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono
predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici
onorari da destinare in supplenza.
2. I giudici onorari di tribunale confermati possono
essere assegnati, con provvedimento del presidente del
tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di
pace del circondario, in caso di assenza, impedimento
temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace.
3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non
puo' comportare un impegno complessivo superiore a quello
previsto dall'articolo 29-bis.
4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento
economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede
di servizio il circondario del tribunale.».