IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come  da  ultimo  modificato  dal  regolamento  (UE)
2024/1143; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della  Commissione,  del
30 ottobre 2024,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2024/1143  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con   norme   relative   alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche,  delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della  Commissione,  del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la  presentazione,  cosi'  come  da  ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28  della  Commissione,
del 30 ottobre 2024; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della  Commissione,
del  30  ottobre  2024,  che  reca  modalita'  di  applicazione   del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni,  le  modifiche,  le  cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la  comunicazione
delle  indicazioni  geografiche  e  delle  specialita'   tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  668/2014  e  (UE)
2021/1236; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della  Commissione,
del  17  ottobre  2018,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di  controlli,  cosi'  come  da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione,  del
12 marzo 2019, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  zone
viticole in cui il titolo alcolometrico  puo'  essere  aumentato,  le
pratiche enologiche  autorizzate  e  le  restrizioni  applicabili  in
materia di produzione e conservazione dei prodotti  vitivinicoli,  la
percentuale  minima  di  alcole  per  i  sottoprodotti  e   la   loro
eliminazione, nonche'  la  pubblicazione  delle  schede  dell'OIV,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda i metodi  di  analisi  per  determinare  le  caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei  prodotti  vitivinicoli  e  la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento  del
titolo alcolometrico volumico naturale,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  avente  ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice  dell'amministrazione  digitale,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale,  n.  200  del  28  agosto  2012,
recante disposizioni nazionali applicative del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n.  61/2010,  per  quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  avente  ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto  di  accesso
civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle  pubbliche  amministrazioni,  cosi'  come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25  maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  concernente  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019  e  n.  34/2019  e  della  legge  n.  238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale,  n.  192  del  18  agosto  2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei  vigneti  e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del  predetto  decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»  sostituiscono,  a  ogni
effetto  e  ovunque  presenti,  le  denominazioni   «Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali»  e  «Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  che  adotta  il  regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024,  registrato  dalla  Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali  non  generali  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  38839  del  29  gennaio  2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16  febbraio  2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025,  registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla  «Direttiva  recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti  nella  competenza  del  Dipartimento  della
sovranita'  alimentare  e  dell'ippica,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; 
  Vista la direttiva del direttore della Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  prot.  n.  112479  dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di  bilancio  presso  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025,  con  la  quale  sono  stati
assegnati, ai titolari  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale della Direzione generale per la  promozione  della  qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane  e  finanziarie,  in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  in  data  10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di  tre  anni,  dell'incarico  di  Capo  del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente  ai
ruoli del medesimo  Ministero,  estraneo  all'amministrazione,  fermo
restando il disposto  dell'art.  19,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in  data  4  giugno
2024, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Pietro  Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della  Direzione  generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche  prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
Direzione; 
  Visto il decreto del 18 novembre 1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  285  del  6
dicembre 1995, con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  l'indicazione
geografica tipica dei  vini  «Rubicone»  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il regolamento di esecuzione 2024/697  della  Commissione  UE
del 19 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L del 26 febbraio 2024, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta  dei
vini «Rubicone»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio  vini  di
Romagna, acquisita al prot. ingresso n. 0246079 del  3  giugno  2024,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta dei  vini  «Rubicone»,  nel  rispetto
della procedura  di  cui  al  sopra  citato  decreto  ministeriale  6
dicembre 2021; 
  Considerato che il Consorzio vini di  Romagna  e'  riconosciuto  ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  ed
e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi  1
e 4, della predetta legge per la indicazione geografica protetta  dei
vini «Rubicone»; 
  Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui  e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e'  considerata
una  modifica  ordinaria  di  cui  all'art.  24,  paragrafo  4,   del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta  una  modifica  del
documento unico; 
  Considerato che,  in  ottemperanza  al  disposto  dell'art.  4  del
regolamento  delegato  (UE)  2025/27,  la  sopra  citata  domanda  di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della  procedura  nazionale  prevista  dall'art.   13   del   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: 
    e'  stato  acquisito   il   parere   favorevole   della   Regione
Emilia-Romagna; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP,  espresso  nella  riunione  del  16  luglio  2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di  produzione  della  I.G.T.
dei vini «Rubicone»; 
    la suddetta  proposta  di  modifica  del  disciplinare  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, a fini di opposizione a  livello
nazionale ai sensi  dell'art.  4,  paragrafo  2,  primo  periodo  del
regolamento delegato (UE)  2025/27  e  dell'art.  13,  comma  6,  del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 
  Vista la nota del 18 settembre 2025 del Consorzio vini di  Romagna,
acquisita al prot. n. 464848 del 18 settembre  2025,  concernente  la
richiesta  per  rendere  applicabili  le  disposizioni  di  cui  alla
proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  183
dell'8 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026; 
  Vista la nota del  26  settembre  2025  (prot.  n.  492223  del  26
settembre  2025)  della  Regione  Emilia-Romagna,  con  le  quali  si
dichiara di concordare con la  richiesta  del  Consorzio  di  rendere
applicabili le  disposizioni  di  cui  alle  modifiche  inserite  nel
disciplinare di produzione della  I.G.T.  «Rubicone»  dalla  campagna
vitivinicola 2025/2026; 
  Vista la nota del Consorzio vini di Romagna  del  29  agosto  2025,
acquisita al prot. ingresso n. 401227 del  29  agosto  2025,  con  la
quale il predetto Consorzio  ha  rappresentato  che  il  testo  della
proposta di  modifica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto  2025,  non
risultava consolidato con la modifica minore relativa all'art. 5  del
disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Rubicone» apportata
con decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  prot.  n.
0020152 del 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83  del  10  aprile  2018,  e
pertanto chiedeva la reintegrazione delle disposizioni  mancanti  nel
testo dell'art. 5,  comma  6,  del  disciplinare  di  produzione,  di
seguito indicate: 
    «In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai  sensi
della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della  vite  e  del  vino),  e'
consentito anche effettuare la fermentazione  o  rifermentazione  dei
mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi  ancora  in
fermentazione, destinati  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate  all'art.
1 del presente disciplinare, anche al di fuori del  periodo  definito
al  comma  1  dell'art.  10  della  sopracitata  legge.  E'  altresi'
consentito  effettuare  la  pigiatura  delle   uve   destinate   alla
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone»  nella
tipologia  Passito,  nonche'  effettuare  la   fermentazione   o   la
rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente  fermentati  e  dei
vini nuovi in fermentazione  destinati  alla  produzione  di  vino  a
indicazione geografica tipica  «Rubicone»  nella  tipologie  Passito,
anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10  della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e  del  vino).
Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni  di  mosti  parzialmente
fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nelle
varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un
residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al
comma 1 dell'art. 10 della legge 12  dicembre  2016,  n.  238  (Testo
unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate
all'Ufficio territoriale competente.»; 
  Considerato che la suddetta richiesta del Consorzio vini di Romagna
del 29 agosto 2025 e' pervenuta nelle  more  del  periodo  di  trenta
giorni fissato per la presentazione  di  opposizioni  o  osservazioni
alla proposta di disciplinare  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto  2025
e che l'accoglimento di  tale  richiesta  non  incide  su  parti  del
disciplinare di produzione oggetto dell'attuale domanda di modifica; 
  Ritenuto pertanto, di dover accogliere per le ragioni sopra esposte
la motivata richiesta del Consorzio vini di Romagna di reintegrare il
comma 6 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della  indicazione
geografica tipica «Rubicone»,  con  le  disposizioni  introdotte  dal
suddetto decreto prot. n. 0020152 del 20 marzo 2018; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   suddetta
procedura  nazionale,   risultano   soddisfatti   i   requisiti   del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni  adottate  in  virtu'
dello stesso; 
  Ritenuto pertanto, di dover approvare  la  modifica  ordinaria  del
disciplinare di produzione della indicazione  geografica  tipica  dei
vini «Rubicone», che  comporta  una  modifica  del  documento  unico,
richiesta con la sopra  citata  domanda,  conformemente  all'art.  4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)  2025/27  e  all'art.  13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 
  Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  25  febbraio  2022,  sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» approvata con
il presente decreto; 
  Ritenuto altresi',  di  dover  procedere,  ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27  e  dell'art.  13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il  disciplinare  di
produzione consolidato modificato  ed  il  relativo  documento  unico
consolidato modificato, nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche'  di  dover  procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2024/1143,  in  conformita'  a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento  delegato  (UE)  2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26  e  dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Approvazione modifica ordinaria 
 
  1. La modifica  ordinaria  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica  tipica  dei  vini  «Rubicone»,  di  cui  alla
proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana, Serie  generale,  n.  183  dell'8  agosto  2025,  integrata
all'art.  5,  comma  6,  del  disciplinare  di  produzione   con   le
disposizioni richiamate  nelle  premesse  del  presente  decreto,  e'
approvata. 
  2. Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica
tipica dei vini «Rubicone», consolidato con la modifica ordinaria  di
cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento  unico
consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A  e
B al presente decreto.