IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE  e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; 
  Visto il decreto 15  luglio  2003,  n.  388,  recante  «Regolamento
recante disposizioni sul pronto  soccorso  aziendale,  in  attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; 
  Visto l'articolo 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti  ministeriali»  la
definizione delle «modalita' di applicazione  in  ambito  ferroviario
del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»; 
  Visto il decreto ministeriale  24  gennaio  2011,  n.  19,  recante
«Regolamento sulle modalita' di applicazione in  ambito  ferroviario,
del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45,  comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  57,  recante
«Attuazione della direttiva 2016/797 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione,
del  16   maggio   2019,   relativo   alla   specifica   tecnica   di
interoperabilita' per  il  sottosistema  «Esercizio  e  gestione  del
traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la
decisione 2012/757/UE; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare,  l'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del  citato
decreto legislativo n. 81 del 2008; 
  Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4  del  13  giugno
2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha  espresso
una valutazione negativa in merito ad alcune  disposizioni  contenute
nel decreto ministeriale n. 19 del 2011; 
  Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024)  4976  final
del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha  imposto  all'Italia  di
modificare il citato decreto ministeriale n. 19  del  2011  entro  12
mesi dalla notifica della stessa; 
  Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4,  comma
1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30  dicembre  2023,  n.   214,
all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine
di ottemperare alla  citata  decisione  di  esecuzione  C(2024)  4976
final; 
  Acquisito il parere espresso  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19 
 
  1.  All'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministro della salute,  del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del  Ministro   dello
sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo periodo: 
      1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «,
in conformita' ai propri sistemi di gestione della  sicurezza,  cosi'
come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019,
n. 50,»; 
      2) le parole «per ciascun punto della»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lungo la»; 
      3) le parole «nei tempi piu' rapidi possibili anche  per»  sono
sostituite dalla seguente: «incluso»; 
    b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  suddette
procedure, elaborate sulla base della valutazione dei  rischi  e  nel
rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza
e di interoperabilita' del  trasporto  ferroviario,  prevedono  anche
l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il
tempestivo arresto della marcia del convoglio,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773  della
Commissione del 16 maggio 2019, e,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del presente  decreto,  possono,  altresi',
prevedere l'utilizzo  di  dispositivi  o  strumenti  tecnologici  che
garantiscono  la  richiesta  automatica  di  attivazione  di   pronto
soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che  garantiscono  la
richiesta  automatica  di  attivazione  di   pronto   soccorso   sono
installati nel rispetto  della  normativa  europea  applicabile  agli
stessi.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante:
          «Attuazione della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE  e  della  direttiva   2001/14/CE   in   materia
          ferroviaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170
          del 24 luglio 2003, S.O. n. 118. 
              -  Il  decreto  15  luglio  2003,   n.   388   recante:
          «Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto   soccorso
          aziendale, in attuazione dell'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27
          del 3 febbraio 2004. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162
          recante:   «Attuazione   delle   direttive   2004/49/CE   e
          2004/51/CE relative alla sicurezza e  allo  sviluppo  delle
          ferrovie  comunitarie»   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007, S.O. n. 199. 
              - Si riporta l'articolo 45 del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81  recante:  «Attuazione  dell'articolo  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.101  del  30  aprile
          2008: 
                «Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di  lavoro,
          tenendo  conto  della  natura  della  attivita'   e   delle
          dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva,  sentito
          il medico competente ove nominato, prende  i  provvedimenti
          necessari in materia di  primo  soccorso  e  di  assistenza
          medica di emergenza, tenendo conto  delle  altre  eventuali
          persone presenti  sui  luoghi  di  lavoro  e  stabilendo  i
          necessari rapporti con i  servizi  esterni,  anche  per  il
          trasporto dei lavoratori infortunati. 
                2. Le caratteristiche minime  delle  attrezzature  di
          primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la  sua
          formazione,   individuati   in   relazione   alla    natura
          dell'attivita', al numero dei  lavoratori  occupati  ed  ai
          fattori   di   rischio   sono   individuati   dal   decreto
          ministeriale 15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi
          decreti ministeriali di  adeguamento  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3. Con appositi decreti  ministeriali,  acquisito  il
          parere della Conferenza  permanente,  acquisito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          vengono definite le modalita'  di  applicazione  in  ambito
          ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
          e successive modificazioni, nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione  europea  in  materia   di   sicurezza   e   di
          interoperabilita' del trasporto ferroviario. 
                3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  i  gestori  delle
          infrastrutture ferroviarie e  le  imprese  ferroviarie,  in
          coordinamento con i servizi pubblici  di  pronto  soccorso,
          predispongono,  sulla  base   di   una   determinazione   e
          valutazione   dei   rischi,   procedure    operative    per
          l'attuazione,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
          europea in materia di sicurezza e di interoperabilita'  del
          trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
          modalita' operative del soccorso qualificato lungo la  rete
          ferroviaria,  incluso  il  trasporto   degli   infortunati.
          Ciascun datore di  lavoro  individua,  sulla  base  di  una
          specifica determinazione e valutazione dei rischi, i  ruoli
          e le responsabilita'  da  assegnare  al  personale,  tenuto
          conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
          formativi e delle mansioni.». 
              -  Il  decreto  24  gennaio  2011,   n.   19   recante:
          «Regolamento sulle  modalita'  di  applicazione  in  ambito
          ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388,  ai  sensi
          dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  58
          dell'11 marzo 2011. 
              - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante:
          «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
          10 giugno 2019. 
              - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante:
          «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   dell'11   maggio   2016,    relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 147 del 25 giugno 2019. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/773  della
          Commissione, del 16 maggio 2019,  relativo  alla  specifica
          tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Esercizio
          e  gestione   del   traffico»   del   sistema   ferroviario
          nell'Unione europea e che abroga la decisione  2012/757/UE,
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          n. 139 del 27 maggio 2019. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  30
          dicembre 2023,  n.  214  recante:  «Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza 2022», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: 
                «Art.  4  (Modifiche  all'articolo  45  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. All'articolo 45 del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: ", nel rispetto della normativa dell'Unione europea
          in  materia  di  sicurezza  e  di   interoperabilita'   del
          trasporto ferroviario"; 
                  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
                    "3-bis. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  i  gestori
          delle infrastrutture ferroviarie e le imprese  ferroviarie,
          in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso,
          predispongono,  sulla  base   di   una   determinazione   e
          valutazione   dei   rischi,   procedure    operative    per
          l'attuazione,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
          europea in materia di sicurezza e di interoperabilita'  del
          trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
          modalita' operative del soccorso qualificato lungo la  rete
          ferroviaria,  incluso  il  trasporto   degli   infortunati.
          Ciascun datore di  lavoro  individua,  sulla  base  di  una
          specifica determinazione e valutazione dei rischi, i  ruoli
          e le responsabilita'  da  assegnare  al  personale,  tenuto
          conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
          formativi e delle mansioni". 
                2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
          1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto 24 gennaio
          2011, n. 19, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Organizzazione di pronto soccorso). - 1.  Ai
          sensi dell'articolo 2 del  decreto  n.  388  del  2003,  il
          datore  di  lavoro  che  impiega  proprio  personale  nelle
          attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  2
          provvede a  fornire  ai  lavoratori  le  dotazioni  di  cui
          all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese
          ferroviarie,  coordinandosi  fra  loro  e  con  i   servizi
          pubblici di pronto soccorso, predispongono, in  conformita'
          ai propri sistemi di gestione della sicurezza,  cosi'  come
          definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14  maggio
          2019, n. 50, procedure operative per attuare uno  specifico
          piano di intervento che preveda lungo la  rete  ferroviaria
          le modalita' piu' efficaci al fine di garantire un soccorso
          qualificato incluso  il  trasporto  degli  infortunati.  Le
          suddette procedure, elaborate sulla base della  valutazione
          dei rischi e  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative
          europee in materia di sicurezza e di interoperabilita'  del
          trasporto  ferroviario,  prevedono  anche   l'utilizzo   di
          dispositivi o strumenti  tecnologici  che  garantiscono  il
          tempestivo  arresto  della   marcia   del   convoglio,   in
          conformita' alle disposizioni  di  cui  al  regolamento  di
          esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione  del  16  maggio
          2019, e, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,
          comma 1, del presente decreto, possono, altresi', prevedere
          l'utilizzo  di  dispositivi  o  strumenti  tecnologici  che
          garantiscono la  richiesta  automatica  di  attivazione  di
          pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici  che
          garantiscono la  richiesta  automatica  di  attivazione  di
          pronto  soccorso  sono  installati   nel   rispetto   della
          normativa europea applicabile agli stessi. 
                2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi  pubblici  di
          pronto soccorso forniscono ai gestori delle  infrastrutture
          e alle  imprese  ferroviarie  specifiche  informazioni  per
          consentire   l'efficace   realizzazione   delle   procedure
          operative di intervento. Tali procedure  sono  disciplinate
          anche nel rispetto della normativa in materia di  sicurezza
          ferroviaria.».