(Testo approvato dalla Commissione 
                  nella seduta del 9 ottobre 2025) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale del  Veneto  n.
56 del 19 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni  23  e  24
novembre 2025 i comizi per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  della  Regione
Veneto; 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale della  Campania
n. 247 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni  23  e
24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della  Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  della  Regione
Campania; 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n.
512 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23  e  24
novembre 2025 i comizi per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  della  Regione
Puglia; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge  14  aprile  1975,  n.  103  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi  media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
208 e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e la Rai,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    e) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni; 
    f) la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    g) la  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
    h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
    i) la legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n.  5,  recante
«Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale», come in ultimo modificata dalla legge regionale 29 maggio
2020, n. 22; 
    j) lo statuto della Regione Veneto approvato con legge  regionale
statutaria 17 aprile 2012, n. 1, successivamente modificata con legge
regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1; 
    k) la legge della Regione Campania 27 marzo  2009,  n.  4  «Legge
elettorale» cosi' come da ultima modificata dalla legge regionale  11
novembre 2024, n. 17; 
    l)  lo  statuto  della  Regione  Campania  approvato  con   legge
regionale 28 maggio 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale
31 gennaio 2014, n. 6; 
    m) la legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n.  2,  recante
«Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale», e successive modifiche e integrazioni; 
    n) lo statuto della Regione Puglia approvato con legge  regionale
12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012,
n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44; 
    o) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
    p) la legge 2 luglio  2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
    q) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia  di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
    r) il testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
    s) l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003,
n. 131,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                              Dispone: 
 
    nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle consultazioni per l'elezione  del  Presidente  della
Giunta regionale e per  il  rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle
Regioni Campania, Puglia e Veneto, fissate per  le  date  di  cui  in
premessa e si applicano solo negli  ambiti  territoriali  interessati
dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alle  presenti   consultazioni
elettorali, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   Testata   giornalistica
regionale.