(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 9 ottobre 2025)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.
56 del 19 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e 24
novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione
Veneto;
con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania
n. 247 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e
24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione
Campania;
con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n.
512 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e 24
novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione
Puglia;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
208 e successive modificazioni e integrazioni;
c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e la Rai, nonche' gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e
l'11 marzo 2003;
e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni;
f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»;
h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;
i) la legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante
«Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio
regionale», come in ultimo modificata dalla legge regionale 29 maggio
2020, n. 22;
j) lo statuto della Regione Veneto approvato con legge regionale
statutaria 17 aprile 2012, n. 1, successivamente modificata con legge
regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1;
k) la legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 «Legge
elettorale» cosi' come da ultima modificata dalla legge regionale 11
novembre 2024, n. 17;
l) lo statuto della Regione Campania approvato con legge
regionale 28 maggio 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale
31 gennaio 2014, n. 6;
m) la legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante
«Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale», e successive modifiche e integrazioni;
n) lo statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale
12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012,
n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44;
o) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
p) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
q) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
r) il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in
quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17
febbraio 1968, n. 108;
s) l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003,
n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone:
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle consultazioni per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle
Regioni Campania, Puglia e Veneto, fissate per le date di cui in
premessa e si applicano solo negli ambiti territoriali interessati
dalle consultazioni.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle
consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alle presenti consultazioni
elettorali, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica
regionale.