IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
               con delega all'innovazione tecnologica 
 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (di seguito CAD); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Delega al Governo in
materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio»; 
  Vista il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  110,  recante
«Disposizioni in materia di atto  pubblico  informatico  redatto  dal
notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89,  recante  «Ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni»; 
  Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.  1737,  convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Norme  complementari  per
l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili»; 
  Vista la legge 3 agosto 1949,  n.  577,  recante  «Istituzione  del
Consiglio  nazionale  del  notariato  e  modificazioni   alle   norme
sull'amministrazione  della  Cassa   nazionale   del   notariato»   e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/910 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per  la  prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce  l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente  (di
seguito ANPR)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, «Regolamento recante modalita' di attuazione e
di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  3  novembre  2021,
recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici
in  modalita'  telematica  attraverso  l'Anagrafe   nazionale   della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale del  22  settembre  2022,  recante  «Obblighi  e
termini di accreditamento alla Piattaforma  digitale  nazionale  dati
(di seguito PDND)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2023,  recante
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente di cui all'art. 62, comma 3  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli  avvocati
iscritti nel relativo albo o elenco di  cui  all'art.  15,  comma  1,
lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di  richiedere,
per finalita' connesse all'esecuzione del  mandato  professionale,  i
certificati  anagrafici  in  modalita'  telematica  resi  disponibili
tramite l'ANPR; 
  Visto decreto del Ministro dell'interno 12 dicembre  2023,  con  il
quale il Ministero  ha  reso  disponibile  su  PDND  il  servizio  di
rilascio delle certificazioni  anagrafiche  per  consentire  a  Poste
Italiane S.p.a. l'emissione di certificati presso lo sportello  degli
uffici postali aderenti al progetto «POLIS» -  Case  dei  servizi  di
cittadinanza digitale di cui all'art. 38 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50 con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre  2020  e  aggiornate
con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; 
  Viste  le  linee  guida   sull'infrastruttura   tecnologica   della
piattaforma  digitale  nazionale  dati  per  l'interoperabilita'  dei
sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai  sensi
dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione
n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del
3 febbraio 2022; 
  Considerata la necessita'  dei  notai  iscritti  al  ruolo  di  cui
all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  di  richiedere  i
certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR per finalita'
connesse all'esecuzione dell'incarico professionale; 
  Considerato che, il Consiglio nazionale del  notariato,  attraverso
la rete unitaria del  notariato,  garantisce  un  sistema  sicuro  di
autenticazione, consentendo, ai soli notai in esercizio, di fruire di
servizi resi disponibili dalla medesima rete; 
  Sentito il Consiglio nazionale del  notariato  per  gli  ambiti  di
competenza; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 314  del  4  giugno
2025; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 24 luglio 2025; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e del Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega all'innovazione tecnologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  accesso  ai
servizi di certificazione resi  disponibili  dall'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati
(di seguito PDND), al fine di consentire ai notai iscritti  al  ruolo
di  cui  all'art.  24  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  di
richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato (di seguito  RUN),
gestita dal Consiglio nazionale del notariato (di seguito  CNN),  per
finalita'  connesse  all'esecuzione  dell'incarico  professionale,  i
certificati  anagrafici  individuati  nell'allegato  1  «Accesso   ai
servizi, misure  di  sicurezza  e  tracciamento  in  ANPR  ed  elenco
certificati anagrafici», che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  dalla  legge
31 ottobre 1955, n. 1064. 
  2. Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta  dei
dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.