IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega all'innovazione tecnologica
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (di seguito CAD);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Delega al Governo in
materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio»;
Vista il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante
«Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni»;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Norme complementari per
l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili»;
Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante «Istituzione del
Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme
sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per la prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di
seguito ANPR)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, «Regolamento recante modalita' di attuazione e
di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021,
recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici
in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale del 22 settembre 2022, recante «Obblighi e
termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati
(di seguito PDND)»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2023, recante
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale
della popolazione residente di cui all'art. 62, comma 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli avvocati
iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere,
per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i
certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili
tramite l'ANPR;
Visto decreto del Ministro dell'interno 12 dicembre 2023, con il
quale il Ministero ha reso disponibile su PDND il servizio di
rilascio delle certificazioni anagrafiche per consentire a Poste
Italiane S.p.a. l'emissione di certificati presso lo sportello degli
uffici postali aderenti al progetto «POLIS» - Case dei servizi di
cittadinanza digitale di cui all'art. 38 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate
con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;
Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della
piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei
sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi
dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione
n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del
3 febbraio 2022;
Considerata la necessita' dei notai iscritti al ruolo di cui
all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere i
certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR per finalita'
connesse all'esecuzione dell'incarico professionale;
Considerato che, il Consiglio nazionale del notariato, attraverso
la rete unitaria del notariato, garantisce un sistema sicuro di
autenticazione, consentendo, ai soli notai in esercizio, di fruire di
servizi resi disponibili dalla medesima rete;
Sentito il Consiglio nazionale del notariato per gli ambiti di
competenza;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 314 del 4 giugno
2025;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 24 luglio 2025;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione
e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega all'innovazione tecnologica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso ai
servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale
della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati
(di seguito PDND), al fine di consentire ai notai iscritti al ruolo
di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di
richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato (di seguito RUN),
gestita dal Consiglio nazionale del notariato (di seguito CNN), per
finalita' connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, i
certificati anagrafici individuati nell'allegato 1 «Accesso ai
servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco
certificati anagrafici», che forma parte integrante del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dalla legge
31 ottobre 1955, n. 1064.
2. Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei
dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.