IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (di
seguito, Testo unico dell'immigrazione), e, in particolare, l'art. 3
che, al comma 1, definisce la procedura di adozione, su base
triennale, del «documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
e' approvato dal Governo e (...) emanato (...) con decreto del
Presidente della Repubblica», nonche', al comma 4, prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sono annualmente
definite (...), sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo (...)»;
Visto, altresi', l'art. 21 del predetto Testo unico
dell'immigrazione, concernente la «Determinazione dei flussi di
ingresso», il quale prevede, al comma 1, che i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del sopra citato art.
3, comma 4, del medesimo Testo unico dell'immigrazione, nello
stabilire le quote massime di stranieri ammessi nel territorio dello
Stato, «prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122, e, in particolare, il Titolo III, Capo I,
concernente le «Misure per la semplificazione delle procedure di
rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art.
30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394», nonche', nell'ambito del citato Titolo III, gli
articoli 42 e 43;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 20 del
2023, rubricato «Misure per la programmazione dei flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri», il quale, ai commi 1 e 2, prevede
che, «per il triennio 2023-2025 (...), le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e lavoro autonomo, sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'art. 3» del citato Testo
unico dell'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri competenti per materia, gli iscritti al
registro di cui all'art. 42, comma 2, del predetto Testo unico
dell'immigrazione, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che, ove non si esprimano entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, il decreto e' comunque
adottato;
Visto, altresi', il comma 3 del predetto art. 1 del decreto-legge
n. 20 del 2023, il quale stabilisce che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dei sopra citati commi 1 e 2
dell'art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 indica anche «i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere
conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto
con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;
Visti, altresi', i commi 5 e 5-bis del citato art. 1 del
decreto-legge n. 20 del 2023, i quali prevedono che, «al fine di
prevenire l'immigrazione irregolare», con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del medesimo articolo,
«sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori
di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,
promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad
oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari» e che con i
medesimi decreti «possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi
e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo
asilo o di transito»;
Visto, infine, il comma 5-ter del richiamato art. 1 del
decreto-legge n. 20 del 2023, il quale introduce il comma 1-bis
all'art. 27 del citato Testo unico dell'immigrazione, il quale
prevede che «Al di fuori delle quote» di ingresso e soggiorno
indicate di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico «(...)
possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di
Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in
materia di rimpatrio»;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e, in
particolare, l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), che ha esteso la
durata temporale della disciplina derogatoria prevista dal citato
art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, anche per il
triennio 2026-2028;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 1, lettera d), del citato
decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 9-bis, comma
1, lettera a), del Testo unico sull'immigrazione, per cui «Lo
straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea
e in corso di validita' puo' chiedere di soggiornare sul territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare:
a) un'attivita' economica in qualita' di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» del Testo
unico dell'immigrazione «al di fuori delle quote di cui all'art. 3,
comma 4,» del medesimo Testo unico;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), n. 6, del citato decreto-legge
n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 24, comma 10, del Testo
unico sull'immigrazione, sopprimendo le parole «nei limiti delle
quote di cui all'art. 3, comma 4» e, per l'effetto, «Il lavoratore
stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul
territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione
del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» al di fuori delle
quote previste dal presente decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni
urgenti in materia di cittadinanza», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, e, in particolare, l'art. 1-bis,
comma 1, che ha inserito, all'art. 27 del Testo unico
dell'immigrazione, il comma 1-octies, il quale consente l'ingresso e
il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote previste
dal presente decreto, allo straniero residente all'estero,
discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di
uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione
italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Vista la comunicazione prot. n. 35/2887 del 23 giugno 2025, con cui
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso
l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal
medesimo Ministero, previo confronto con le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul
piano nazionale;
Vista la nota n. 53 del 9 gennaio 2025, con la quale il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ha invitato tutti gli enti e le associazioni iscritte al predetto
registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ad inviare propri contributi ai fini della
programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori
stranieri per il triennio 2026-2028;
Sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha
trasmesso il documento intitolato «Dalla migrazione da offerta alla
migrazione da domanda» del 30 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 30 giugno 2025;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, reso, rispettivamente, in
data 10 settembre 2025 e 18 settembre 2025;
Sentiti i Ministri dell'interno; degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; del lavoro e delle politiche sociali;
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; e del
turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
seduta del 2 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «Testo unico dell'immigrazione» il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023,
n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 2023, n. 50;
c) «decreto-legge n. 145 del 2024» il decreto-legge 11 ottobre
2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in
Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime
di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187;
d) «quote» il numero massimo di ingressi di cittadini di Paesi
terzi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione;
e) «altre industrie» l'insieme dei gruppi di attivita' di cui ai
codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle
attivita' economiche ATECO 2025;
f) «altri servizi» l'insieme dei gruppi di attivita' di cui ai
codici K, 61, 62, 63, M e 68 della classificazione ISTAT delle
attivita' economiche ATECO 2025;
g) «servizi turistici» le attivita' ricomprese nei gruppi di
attivita' ATECO cinquantacinque (alloggi), cinquantasei (attivita'
dei servizi di ristorazione) e settantanove (attivita' dei servizi
delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione
e attivita' connesse).