IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»  (di
seguito, Testo unico dell'immigrazione), e, in particolare, l'art.  3
che, al  comma  1,  definisce  la  procedura  di  adozione,  su  base
triennale,  del  «documento  programmatico  relativo  alla   politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello  Stato,  che
e' approvato dal Governo  e  (...)  emanato  (...)  con  decreto  del
Presidente della Repubblica», nonche', al comma 4, prevede  che,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sono  annualmente
definite (...), sulla  base  dei  criteri  generali  individuati  nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri  da  ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo (...)»; 
  Visto,   altresi',   l'art.   21   del   predetto    Testo    unico
dell'immigrazione,  concernente  la  «Determinazione  dei  flussi  di
ingresso», il quale prevede, al comma 1, che i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del sopra  citato  art.
3,  comma  4,  del  medesimo  Testo  unico  dell'immigrazione,  nello
stabilire le quote massime di stranieri ammessi nel territorio  dello
Stato, «prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di
Stati   che   non    collaborano    adeguatamente    nel    contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 2022, n. 122, e,  in  particolare,  il  Titolo  III,  Capo  I,
concernente le «Misure per  la  semplificazione  delle  procedure  di
rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'art.
30-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394», nonche', nell'ambito del citato Titolo III, gli
articoli 42 e 43; 
  Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante  «Disposizioni
urgenti in materia  di  flussi  di  ingresso  legale  dei  lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione  irregolare»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 20  del
2023, rubricato «Misure per la programmazione dei flussi di  ingresso
legale dei lavoratori stranieri», il quale, ai commi 1 e  2,  prevede
che, «per il triennio 2023-2025 (...), le quote massime di  stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e  lavoro  autonomo,  sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'art. 3» del  citato  Testo
unico dell'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri competenti per materia, gli iscritti  al
registro di cui all'art.  42,  comma  2,  del  predetto  Testo  unico
dell'immigrazione, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentita  la
Conferenza  unificata  e  acquisito  il   parere   delle   competenti
Commissioni parlamentari, che, ove  non  si  esprimano  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  richiesta,  il  decreto  e'  comunque
adottato; 
  Visto, altresi', il comma 3 del predetto art. 1  del  decreto-legge
n. 20 del 2023, il quale stabilisce che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dei sopra citati commi 1 e 2
dell'art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 indica anche «i  criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono  tenere
conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del  lavoro  effettuata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo  confronto
con  le  organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei  datori  di   lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale»; 
  Visti,  altresi',  i  commi  5  e  5-bis  del  citato  art.  1  del
decreto-legge n. 20 del 2023, i quali  prevedono  che,  «al  fine  di
prevenire l'immigrazione irregolare», con i  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del medesimo  articolo,
«sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai  lavoratori
di  Stati  che,  anche  in  collaborazione  con  lo  Stato  italiano,
promuovono per i  propri  cittadini  campagne  mediatiche  aventi  ad
oggetto   i   rischi   per    l'incolumita'    personale    derivanti
dall'inserimento in  traffici  migratori  irregolari»  e  che  con  i
medesimi decreti «possono essere assegnate quote dedicate ad  apolidi
e a rifugiati  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato  delle  Nazioni
Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo
asilo o di transito»; 
  Visto,  infine,  il  comma  5-ter  del  richiamato   art.   1   del
decreto-legge n. 20 del 2023,  il  quale  introduce  il  comma  1-bis
all'art. 27  del  citato  Testo  unico  dell'immigrazione,  il  quale
prevede che «Al  di  fuori  delle  quote»  di  ingresso  e  soggiorno
indicate di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico  «(...)
possono essere autorizzati  l'ingresso  e  il  soggiorno  per  lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini  di
Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o  accordi  in
materia di rimpatrio»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  ottobre   2024,   n.   145,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di  lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei   relativi   procedimenti   giurisdizionali»,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  dicembre  2024,  n.   187,   e,   in
particolare, l'art. 2-bis, comma 1, lettera  a),  che  ha  esteso  la
durata temporale della disciplina  derogatoria  prevista  dal  citato
art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  20  del  2023,  anche  per  il
triennio 2026-2028; 
  Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 9-bis,  comma
1, lettera  a),  del  Testo  unico  sull'immigrazione,  per  cui  «Lo
straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea
e in corso di validita' puo' chiedere di soggiornare  sul  territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare:
a) un'attivita' economica in qualita'  di  lavoratore  subordinato  o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» del  Testo
unico dell'immigrazione «al di fuori delle quote di cui  all'art.  3,
comma 4,» del medesimo Testo unico; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), n. 6, del citato decreto-legge
n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 24,  comma  10,  del  Testo
unico sull'immigrazione, sopprimendo  le  parole  «nei  limiti  delle
quote di cui all'art. 3, comma 4» e, per  l'effetto,  «Il  lavoratore
stagionale,  che  ha  svolto  regolare   attivita'   lavorativa   sul
territorio nazionale per almeno tre mesi,  al  quale  e'  offerto  un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o  indeterminato,
puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la  conversione
del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» al  di  fuori  delle
quote previste dal presente decreto; 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di cittadinanza», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, e, in particolare,  l'art.  1-bis,
comma  1,  che   ha   inserito,   all'art.   27   del   Testo   unico
dell'immigrazione, il comma 1-octies, il quale consente l'ingresso  e
il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote previste
dal  presente   decreto,   allo   straniero   residente   all'estero,
discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di
uno  Stato  di  destinazione  di  rilevanti  flussi  di   emigrazione
italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Vista la comunicazione prot. n. 35/2887 del 23 giugno 2025, con cui
il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  trasmesso
l'analisi del  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  effettuata  dal
medesimo  Ministero,  previo  confronto  con  le  organizzazioni  dei
lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente  rappresentativi  sul
piano nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  53  del  9  gennaio  2025,  con  la  quale  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ha invitato tutti gli enti e le  associazioni  iscritte  al  predetto
registro di cui all'art. 42, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, ad  inviare  propri  contributi  ai  fini  della
programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori
stranieri per il triennio 2026-2028; 
  Sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  che  ha
trasmesso il documento intitolato «Dalla migrazione da  offerta  alla
migrazione da domanda» del 30 gennaio 2025; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 30 giugno 2025; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei  deputati,  reso,  rispettivamente,  in
data 10 settembre 2025 e 18 settembre 2025; 
  Sentiti i  Ministri  dell'interno;  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; del lavoro e  delle  politiche  sociali;
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; e  del
turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
seduta del 2 ottobre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
    a) «Testo unico  dell'immigrazione»  il  decreto  legislativo  25
luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico  delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
    b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023,
n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale  dei  lavoratori  stranieri  e  di  prevenzione  e   contrasto
all'immigrazione irregolare», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 maggio 2023, n. 50; 
    c) «decreto-legge n. 145 del 2024» il  decreto-legge  11  ottobre
2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in
Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime
di caporalato, di gestione  dei  flussi  migratori  e  di  protezione
internazionale, nonche' dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187; 
    d) «quote» il numero massimo di ingressi di  cittadini  di  Paesi
terzi nel territorio dello Stato  per  motivi  di  lavoro,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione; 
    e) «altre industrie» l'insieme dei gruppi di attivita' di cui  ai
codici da 16 a 22 e da 26 a  33  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche ATECO 2025; 
    f) «altri servizi» l'insieme dei gruppi di attivita'  di  cui  ai
codici K, 61, 62, 63,  M  e  68  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche ATECO 2025; 
    g) «servizi turistici» le  attivita'  ricomprese  nei  gruppi  di
attivita' ATECO cinquantacinque  (alloggi),  cinquantasei  (attivita'
dei servizi di ristorazione) e settantanove  (attivita'  dei  servizi
delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione
e attivita' connesse).