IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Supplemento ordinario - n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43, e, in particolare, la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ivi allegata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
maggio 2025, rep. 126, del 3 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2025 che, in
attuazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n.
207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,
ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a
228.000,000 euro per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 13
milioni di euro (annualita' 2025) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive
modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni
che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario
per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista
scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e
all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo dei
contributi costituenti aiuti di Stato;
Ritenuto prevedere un criterio che incentivi la rottamazione dei
veicoli piu' obsoleti (Euro IV, Euro 4 ed inferiori) ancora in
circolazione;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti (registrato
dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il
quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla
societa' R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2025. Le
disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate
anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025
con le stesse finalita' di cui al presente articolo.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove
del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009.