IL DIRETTORE GENERALE 
            per i porti, la logistica e l'intermodalita' 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto  il  decreto-legge  5   ottobre   1993,   n.   400,   recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed  integrazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, dall'art.  04,
sulla base  del  quale  i  canoni  annui  relativi  alle  concessioni
demaniali  marittime  con  decorrenza  dal  1°  gennaio   1995   sono
aggiornati   annualmente,   con   decreto   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media  degli  indici
determinati dall'ISTAT «per i prezzi al consumo per  le  famiglie  di
operai ed impiegati e per i  corrispondenti  valori  per  il  mercato
all'ingrosso»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico  ricreativo  e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica  da
diporto; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2,  che  ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma  1,  lettera  b),
punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi,
il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)»; 
  Visto l'art. 100, comma 4, del sopraccitato decreto-legge 14 agosto
2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  con  il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo  del  canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di  aree  e  pertinenze
demaniali marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',  comunque,
essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» nella quale l'art.  4,  comma  11,  ha
disposto che «Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi',
all'aggiornamento  dell'entita'  degli   importi   unitari   previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494,  nonche'  dei  canoni  per  le  concessioni  lacuali  e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive.  In  caso  di
mancata adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  gli  importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato  decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  04   del   medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e  fluviali  per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12»; 
  Visto il decreto-legge  21  maggio  2025,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, nel quale l'art. 6,
comma  1,  ha  disposto  che  «Il  comma  1  dell'articolo   04   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che,  ai
fini della determinazione  degli  aggiornamenti  annuali  dei  canoni
annui relativi alle concessioni  demaniali  marittime,  l'indice  dei
valori per il mercato all'ingrosso, in  assenza  della  produzione  e
diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione
dei prodotti industriali»; 
  Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  dicembre  1989,  n.  299,  emanato   in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art.  10  comma  1,  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni  relativi  alle  concessioni
demaniali  marittime  rilasciate  con  decorrenza  successiva  al  1°
gennaio 1989; 
  Tenuto conto che l'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)  non
elabora piu' dal 1998 «l'indice dei prezzi all'ingrosso»; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con nota 3274 del 20  marzo  2025,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto relativo all'anno 2025 (registrato dalla Corte dei  conti  al
n.  218  del  18.12.2024),  ha  «bloccato,  in  via  cautelativa,  la
pubblicazione  del  citato  decreto  n.  218/2024»,  atteso  che   il
Tribunale amministrativo regionale Lazio, con sentenza n. 13/2025, ha
annullato il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022 con il  quale  erano
state  aggiornate  le  misure  unitarie  dei  canoni  annui  per   le
concessioni demaniali marittime nei termini sopra  indicati,  essendo
stato utilizzato l'indice dei prezzi  alla  produzione  dei  prodotti
industriali, in quanto non previsto dalla legge; 
  Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti  per  procedere,  ai
sensi dell'art.  21-novies,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
all'annullamento d'ufficio del decreto di aggiornamento delle  misure
unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, gia'  oggetto  di
registrazione presso la Corte dei conti al n.  218  del  18  dicembre
2024; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  delle
misure   dei   canoni   annui   per   l'anno    2025,    alla    luce
dell'interpretazione data dal legislatore all'art. 04 decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400 con il decreto-legge  21  maggio  2025,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 e  di
quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 
  Considerato che ISTAT, riscontrando l'apposita richiesta di  questa
Amministrazione, ha comunicato,  con  nota  prot.  n.  23224  del  12
novembre 2024, che per  il  periodo  settembre  2023/settembre  2024,
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
e' pari al + 0,7% e, con nota prot. n. 23229 del  12  dicembre  2024,
che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti  industriali  e'
pari a - 2,0 %; 
  Visto che, in considerazione della media dei suddetti  indici,  per
il periodo settembre 2023/settembre  2024,  la  rideterminazione  del
canone dal 1° gennaio 2025, e' pari a - 0,65%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure unitarie dei canoni annui  relativi  alle  concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2025,  applicando  la
riduzione di 0,65% (zerovirgolasessantacinquepercento)  delle  misure
unitarie dei canoni determinati per il 2024. 
  2. Le misure unitarie aggiornate ai sensi del comma 1 costituiscono
la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2025. 
  3. La percentuale di cui al comma 1 si applica alle concessioni  in
vigore, ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2025. 
  4. La misura minima di canone, prevista dall'art. 100, comma 4, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  13   ottobre   2020,   n.   126,   di   euro   3.225,50
(tremiladuecentoventicinque/50)   e'   adeguata   a   euro   3.204,53
(tremiladuecentoquattro/53). 
  5. La misura minima di euro 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53) si
applica, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  alle  concessioni  per  le
quali la misura annua di canone risulta inferiore  al  citato  limite
minimo. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 04, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, in applicazione dell'art. 4, comma  11,  della
legge 5 agosto 2022, n. 118, gli importi  unitari  dei  canoni  delle
concessioni demaniali marittime di cui  all'art.  03,  comma  1,  del
decreto-legge n. 400 del 1993, sono aumentati nella misura del 10 per
cento a far data dal 1° aprile 2025.