IL DIRETTORE GENERALE
per i porti, la logistica e l'intermodalita'
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, dall'art. 04,
sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono
aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici
determinati dall'ISTAT «per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato
all'ingrosso»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da
diporto;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b),
punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi,
il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)»;
Visto l'art. 100, comma 4, del sopraccitato decreto-legge 14 agosto
2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze
demaniali marittime con qualunque finalita' non puo', comunque,
essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» nella quale l'art. 4, comma 11, ha
disposto che «Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi',
all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di
mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12»;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, nel quale l'art. 6,
comma 1, ha disposto che «Il comma 1 dell'articolo 04 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai
fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni
annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei
valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e
diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione
dei prodotti industriali»;
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1, del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni
demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1°
gennaio 1989;
Tenuto conto che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non
elabora piu' dal 1998 «l'indice dei prezzi all'ingrosso»;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con nota 3274 del 20 marzo 2025, nelle more dell'emanazione del
decreto relativo all'anno 2025 (registrato dalla Corte dei conti al
n. 218 del 18.12.2024), ha «bloccato, in via cautelativa, la
pubblicazione del citato decreto n. 218/2024», atteso che il
Tribunale amministrativo regionale Lazio, con sentenza n. 13/2025, ha
annullato il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022 con il quale erano
state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui per le
concessioni demaniali marittime nei termini sopra indicati, essendo
stato utilizzato l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali, in quanto non previsto dalla legge;
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai
sensi dell'art. 21-novies, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'annullamento d'ufficio del decreto di aggiornamento delle misure
unitarie dei canoni annuali relative all'anno 2025, gia' oggetto di
registrazione presso la Corte dei conti al n. 218 del 18 dicembre
2024;
Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle
misure dei canoni annui per l'anno 2025, alla luce
dell'interpretazione data dal legislatore all'art. 04 decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400 con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 e di
quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
Considerato che ISTAT, riscontrando l'apposita richiesta di questa
Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 23224 del 12
novembre 2024, che per il periodo settembre 2023/settembre 2024,
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
e' pari al + 0,7% e, con nota prot. n. 23229 del 12 dicembre 2024,
che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e'
pari a - 2,0 %;
Visto che, in considerazione della media dei suddetti indici, per
il periodo settembre 2023/settembre 2024, la rideterminazione del
canone dal 1° gennaio 2025, e' pari a - 0,65%;
Decreta:
Art. 1
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2025, applicando la
riduzione di 0,65% (zerovirgolasessantacinquepercento) delle misure
unitarie dei canoni determinati per il 2024.
2. Le misure unitarie aggiornate ai sensi del comma 1 costituiscono
la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2025.
3. La percentuale di cui al comma 1 si applica alle concessioni in
vigore, ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2025.
4. La misura minima di canone, prevista dall'art. 100, comma 4, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 3.225,50
(tremiladuecentoventicinque/50) e' adeguata a euro 3.204,53
(tremiladuecentoquattro/53).
5. La misura minima di euro 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53) si
applica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle concessioni per le
quali la misura annua di canone risulta inferiore al citato limite
minimo.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 04, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, in applicazione dell'art. 4, comma 11, della
legge 5 agosto 2022, n. 118, gli importi unitari dei canoni delle
concessioni demaniali marittime di cui all'art. 03, comma 1, del
decreto-legge n. 400 del 1993, sono aumentati nella misura del 10 per
cento a far data dal 1° aprile 2025.