IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025); 
  Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1 della citata  legge
30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che «Nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo  da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali  dello  Stato,  per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva  di  18.486
milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027,  1.464
milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029,
1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2030  al  2033  e
1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»; 
  Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.
207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del  fondo  di  cui  al
comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
quelle relative ai Ministeri di  cui  all'allegato  VI  annesso  alla
presente legge con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, ovvero, in  caso
di contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e'
destinato a  interventi,  anche  gia'  finanziati  parzialmente,  che
presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il  rispetto
dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste  per
ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti
sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte
dei conti. I decreti prevedono le  modalita'  di  monitoraggio  degli
interventi mediante i  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  e  il  relativo  codice  unico  di
progetto nonche' la  disciplina  della  revoca  in  caso  di  mancato
rispetto del cronoprogramma. Le risorse  di  cui  al  presente  comma
possono essere destinate anche alla rimodulazione o  riprogrammazione
delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi
di realizzazione del singolo intervento.»; 
  Visto l'allegato VI  alla  legge  30  dicembre  2024,  n.  207  che
attribuisce le risorse di  cui  al  predetto  comma  875  a  ciascuna
amministrazione; 
  Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma  875,
della legge di bilancio 2025-2027,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo
n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni
centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di
investimenti e infrastrutture»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per  le  amministrazioni
pubbliche  di   detenere   e   alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente i  dati  necessari  al  monitoraggio  della
spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP)  nelle  fatture  elettroniche   emesse   verso   le   pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il proprio decreto  del  31  dicembre  2024,  concernente  la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto  parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2025  e
per il triennio 2025-2027; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»  corredato  delle  relative  note,  in   attuazione   delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato  dal
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art.  17-bis  rubricato
«Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
marzo 2025 con il quale sono state assegnate ad interventi di  Arexpo
S.p.a. risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale  del  Paese  complessivamente  pari  a  140
milioni di  euro,  a  valere  sulla  quota  attribuita  al  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
202426 del 23 settembre 2025 con il quale  sono  state  apportate  le
variazioni di bilancio in applicazione del suddetto  decreto  dell'11
marzo 2025; 
  Viste le proposte pervenute dalle amministrazioni; 
  Preso atto che nelle menzionate  proposte  sono  state  individuate
anche linee di investimento non ancora declinate a livello di singolo
intervento corredato da codice unico  di  progetto  e  cronoprogramma
procedurale, ai sensi del citato comma 876; 
  Ritenuto opportuno procedere in ogni caso alla  ripartizione  delle
risorse di cui al predetto allegato  VI  in  favore  delle  linee  di
investimento proposte dalle amministrazioni sopra indicate; 
  Tenuto conto che la predetta assegnazione risulta  compatibile  con
il rispetto dei saldi di finanza pubblica; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della  legge  30
dicembre 2024,  n.  207  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) amministrazione titolare: i Ministeri  indicati  nell'allegato
VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
    c) linea di investimento: iniziativa, costituita da  uno  o  piu'
interventi,  volta  al  raggiungimento  delle  finalita'  individuate
dall'amministrazione; 
    d) intervento: progetto di investimento  individuato  tramite  il
Codice unico di progetto (CUP) e oggetto del monitoraggio a cura  del
soggetto titolare del CUP; 
    e) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun
progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento  cardine  per  il
funzionamento del sistema di  monitoraggio,  ai  sensi  dell'art.  11
della legge l6 gennaio 2003, n. 3; 
    f) monitoraggio: l'impianto  complessivo  di  norme,  processi  e
sistemi informativi teso a rilevare e fornire  anche  automaticamente
le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in  essere  per
l'attuazione degli interventi; 
    g) sistemi informativi: i sistemi  informativi  del  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche  attraverso
interoperabilita'  con   altri   sistemi   informativi   esterni   al
Dipartimento,  per  la  rilevazione  dei  dati  relativi  alle  opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al  sistema  Banca  dati
delle amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  nel  cui  ambito  opera  il
Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP)  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 229 del 2011.