IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);
Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che «Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per
assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486
milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464
milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029,
1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e
1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;
Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n.
207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al
comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla
presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, ovvero, in caso
di contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e'
destinato a interventi, anche gia' finanziati parzialmente, che
presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto
dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per
ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti
sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte
dei conti. I decreti prevedono le modalita' di monitoraggio degli
interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di
progetto nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma
possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione
delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi
di realizzazione del singolo intervento.»;
Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 che
attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna
amministrazione;
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875,
della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo
n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni
centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di
investimenti e infrastrutture»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della
spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2024, concernente la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
per il triennio 2025-2027;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato
«Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
marzo 2025 con il quale sono state assegnate ad interventi di Arexpo
S.p.a. risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese complessivamente pari a 140
milioni di euro, a valere sulla quota attribuita al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
202426 del 23 settembre 2025 con il quale sono state apportate le
variazioni di bilancio in applicazione del suddetto decreto dell'11
marzo 2025;
Viste le proposte pervenute dalle amministrazioni;
Preso atto che nelle menzionate proposte sono state individuate
anche linee di investimento non ancora declinate a livello di singolo
intervento corredato da codice unico di progetto e cronoprogramma
procedurale, ai sensi del citato comma 876;
Ritenuto opportuno procedere in ogni caso alla ripartizione delle
risorse di cui al predetto allegato VI in favore delle linee di
investimento proposte dalle amministrazioni sopra indicate;
Tenuto conto che la predetta assegnazione risulta compatibile con
il rispetto dei saldi di finanza pubblica;
Ritenuta la necessita' di apportare le occorrenti variazioni di
bilancio;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) amministrazione titolare: i Ministeri indicati nell'allegato
VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207;
c) linea di investimento: iniziativa, costituita da uno o piu'
interventi, volta al raggiungimento delle finalita' individuate
dall'amministrazione;
d) intervento: progetto di investimento individuato tramite il
Codice unico di progetto (CUP) e oggetto del monitoraggio a cura del
soggetto titolare del CUP;
e) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun
progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il
funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11
della legge l6 gennaio 2003, n. 3;
f) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e
sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente
le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per
l'attuazione degli interventi;
g) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso
interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al
Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto
legislativo n. 229 del 2011.