IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella
presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008;
Visto in particolare l'art. 37 del regolamento (UE) n. 2019/787 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 secondo cui le
indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate
nell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 e quindi protette
da tale regolamento sono automaticamente protette in quanto
indicazioni geografiche in virtu' del regolamento (UE) n. 2019/787;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Viste inoltre le premesse sulle quali e' fondato il predetto
regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei
consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Visto il regolamento (UE) n. 2025/26 della Commissione del 30
ottobre 2024 che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE)
2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione
della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle
indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto
riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che
abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, concernente la
modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in
materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2023, n. 233, concernente
il regolamento recante disposizioni in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche
delle bevande spiritose;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2023, recante le
disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787,
n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di
registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose,
la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la
cancellazione della registrazione;
Vista l'iscrizione della IG «Grappa», nel registro delle
indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e
dei prodotti agricoli dell'Unione, di cui all'art. 22 del regolamento
(UE) n. 2024/1143, con il numero PGI-IT- 01844 del 13 febbraio 2008;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio nazionale per la tutela
della grappa con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 35, intesa
ad ottenere il riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 1,
comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e l'attribuzione
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui al decreto 29 agosto
2023, n. 233 per la IG «Grappa»;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui a sopra citato decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 4, comma 3,
lettera a), n. 1) del decreto 29 agosto 2023, n. 233, relativo ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle bevande
spiritose ottenute per distillazione, e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «distillatori» e'
maggiore del 30 per cento e la quantita' in litri anidri prodotta
dalla citata categoria, rappresenta almeno il 66 per cento della
produzione controllata dall'Organismo delegato nel periodo
significativo di riferimento;
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle informazioni fornite dal Consorzio con nota prot. n. 9 - 2025
del 19 marzo 2025 (prot. Masaf n. 127662/2025) e dell'attestazione
rilasciata dall'organismo delegato, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli con nota prot. n. 406057 del 1° luglio 2025 (prot. Masaf n.
298110/2025);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839,
registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata
all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con
la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29
gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo
2025 n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio nazionale per la tutela della grappa al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate al decreto 29 agosto 2023, n. 233 per la IG
«Grappa»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio nazionale per la tutela della grappa e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio
2016, n. 154 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste al
decreto 29 agosto 2023, n. 233 sulla IG «Grappa», iscritta nel
registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle
bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione con il numero
PGI-IT- 01844 del 13 febbraio 2008.