IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  decreto-legge  9  dicembre   2023,   n.   181,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023.»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e,  in  particolare,
il comma 4-bis dello stesso art. 7, inoltre  prevede:  «4-bis.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con   decreto   del   Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti e con il Ministero della  salute,  e'  adottata  la  regola
tecnica  per  la  progettazione,   la   costruzione,   il   collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'art.
3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14  settembre  2011,
n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al  primo  periodo
nonche' per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate
nelle more della sua adozione, il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale  per  la
sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione  dei
rischi connessi ai cambiamenti  climatici,  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  e  del  Comitato  italiano  gas,
tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del  biossido  di
carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente
in uso a livello internazionale.»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e successive
modificazioni  ed  integrazioni   di   attuazione   della   direttiva
2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio  geologico  del  biossido  di
carbonio, nonche' modifica delle  direttive  85/337/CEE,  2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento  (CE)
n. 1013/2006 e, in particolare l'art. 3, comma 1,  lettera  aa),  che
definisce la rete di trasporto: «aa) rete di trasporto:  la  rete  di
condutture, comprese le stazioni  intermedie  di  pompaggio,  per  il
trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante:  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'
(Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. n. 211, ripubblicata
il 14 settembre 2001, sul n. 214, S.O. n. 231) e, in particolare,  il
comma 1 dell'art. 52-bis  che  dispone:  «1.  Ai  fini  del  presente
decreto  si  intendono  per  infrastrutture  lineari  energetiche   i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di  trasporto  di
fluidi termici, ivi incluse  le  opere,  gli  impianti  e  i  servizi
accessori  connessi  o  funzionali  all'esercizio  degli  stessi,  le
condotte necessarie per il trasporto e funzionali per  lo  stoccaggio
di biossido di carbonio, nonche' i gasdotti e gli oleodotti necessari
per  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio  degli  idrocarburi.»  ed  i
successivi  articoli  52-ter,  52-quater,  52-quinquies,   52-sexies,
52-septies, 52-octies e 52-nonies; 
  Considerato il decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello  sviluppo
economico, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8» (Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 - Suppl. ordinario n. 115); 
  Vista la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento  dei  vigili
del fuoco del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  prot.  n.
0010694 del 5 settembre 2014, recante chiarimenti, con riferimento al
citato decreto ministeriale 17 aprile 2008, in merito,  tra  l'altro,
alle distanze di sicurezza da luoghi di concentrazione di  persone  e
da fabbricati; 
  Viste le conclusioni del gruppo di lavoro appositamente  costituito
presso il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  ai
lavori  del   quale   hanno   partecipato   tecnici   del   Ministero
dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero della salute, del Comitato  italiano  gas  e  del  Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e  per
la gestione dei rischi connessi  ai  cambiamenti  climatici,  di  cui
all'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41  e,  in  particolare
visti i resoconti delle riunioni del 15 aprile; 6 e 30 maggio; 2,  17
e 24 luglio 2024; 
  Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con nota del 24 luglio 2025 (prot. 26112); 
  Acquisito il concerto del Ministero della salute  con  nota  dell'8
agosto 2025 (prot. 20443); 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'interno  con  nota  del  9
settembre 2025 (prot. 72785); 
  Espletata la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015  che  ha
abrogato le direttive n. 98/34/CE e  n.  98/48/CE  (legge  n.  317/86
modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  ha  per  scopo  l'emanazione  della  regola
tecnica  per  la  progettazione,   la   costruzione,   il   collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture,  comprese  le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto  di  CO2  in  fase
gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la
possibilita' di  interconnessione  e  interoperabilita'  dei  sistemi
stessi, di  cui  all'allegato  A,  recante  «Regola  tecnica  per  la
progettazione,  la  costruzione,  il  collaudo,  l'esercizio   e   la
sorveglianza delle reti di trasporto di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162»,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  nei  limiti
definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova
realizzazione  e  alle  loro  eventuali   modifiche,   nonche'   alle
riconversioni di condotte  esistenti  al  trasporto  di  CO2  ,  come
definite in allegato A. 
  3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in allegato  A,
le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  solo  alle  parti
oggetto di modifica, fermo restando il  rispetto  delle  preesistenti
condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.