IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.», convertito con
modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, in particolare,
il comma 4-bis dello stesso art. 7, inoltre prevede: «4-bis. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministero della salute, e' adottata la regola
tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'art.
3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo
nonche' per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate
nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la
sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei
rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas,
tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di
carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente
in uso a livello internazionale.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e successive
modificazioni ed integrazioni di attuazione della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di
carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE)
n. 1013/2006 e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera aa), che
definisce la rete di trasporto: «aa) rete di trasporto: la rete di
condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il
trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'
(Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. n. 211, ripubblicata
il 14 settembre 2001, sul n. 214, S.O. n. 231) e, in particolare, il
comma 1 dell'art. 52-bis che dispone: «1. Ai fini del presente
decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di
fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi
accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, le
condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio
di biossido di carbonio, nonche' i gasdotti e gli oleodotti necessari
per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.» ed i
successivi articoli 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies,
52-septies, 52-octies e 52-nonies;
Considerato il decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo
economico, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8» (Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 - Suppl. ordinario n. 115);
Vista la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n.
0010694 del 5 settembre 2014, recante chiarimenti, con riferimento al
citato decreto ministeriale 17 aprile 2008, in merito, tra l'altro,
alle distanze di sicurezza da luoghi di concentrazione di persone e
da fabbricati;
Viste le conclusioni del gruppo di lavoro appositamente costituito
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai
lavori del quale hanno partecipato tecnici del Ministero
dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero della salute, del Comitato italiano gas e del Comitato
centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per
la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui
all'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare
visti i resoconti delle riunioni del 15 aprile; 6 e 30 maggio; 2, 17
e 24 luglio 2024;
Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con nota del 24 luglio 2025 (prot. 26112);
Acquisito il concerto del Ministero della salute con nota dell'8
agosto 2025 (prot. 20443);
Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota del 9
settembre 2025 (prot. 72785);
Espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che ha
abrogato le direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE (legge n. 317/86
modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223);
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo,
l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase
gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la
possibilita' di interconnessione e interoperabilita' dei sistemi
stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la
sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162», che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti
definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova
realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonche' alle
riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2 , come
definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in allegato A,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti
oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti
condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.