IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023,  n.
111, con cui e' stato delegato il Governo  a  recepire  la  direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo  altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale  in  base  alla
guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale; 
  Visto l'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209, che rinvia a un decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze l'individuazione delle  modalita',  degli  elementi  e  delle
condizioni per la  trasmissione  della  comunicazione  rilevante,  in
coerenza con  la  direttiva  (UE)  2022/2523  del  Consiglio  del  15
dicembre 2022 e con le regole OCSE; 
  Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2025,  recante  l'obbligo
di  notifica  dell'impresa  dichiarante,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209  del
2023, che demanda ad un decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario  alle
Regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax  Challenges
Arising from the Digitalisation of the Economy -  Commentary  to  the
Global Anti Base Erosion  Model  Rules  (Pillar  Two)»  e  successive
modificazioni, e delle Guide amministrative  previste  nell'art.  8.3
delle suddette Regole OCSE e del loro aggiornamento; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio  del  15  dicembre
2022, intesa a garantire un livello  di  imposizione  fiscale  minimo
globale per i gruppi multinazionali di imprese e i  gruppi  nazionali
su larga scala nell'Unione; 
  Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile  2025,
recante   modifica   della   direttiva   2011/16/UE   relativa   alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15  febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale,  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale,  che   abroga   la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, che designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento  e  i
servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'  di  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014; 
  Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che
l'Amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre
Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse; 
  Considerata la necessita' di  adeguamento  alle  direttive  emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia   di   sfide   fiscali   derivanti   dalla   digitalizzazione
dell'economia - Regole OCSE contro l'erosione della  base  imponibile
globale (Secondo Pilastro); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: 
    a) «Accordo qualificato tra  autorita'  competenti»:  un  accordo
bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita' fiscali
al fine  di  consentire  lo  scambio  automatico  delle  informazioni
relative alle Comunicazioni rilevanti.  Con  riferimento  agli  Stati
membri dell'Unione europea, la direttiva (UE) 2025/872 del  Consiglio
del 14 aprile 2025 costituisce un Accordo qualificato  tra  autorita'
competenti; 
    b)   «Comunicazione    rilevante»:    comunicazione    presentata
utilizzando il modello tipo di cui all'Allegato 1 dalla  controllante
capogruppo, dall'Impresa designata, dall'Impresa locale  designata  o
dall'impresa o entita' a controllo congiunto; 
    c) «Decreto legislativo»:  il  decreto  legislativo  27  dicembre
2023, n. 209 e relativi allegati; 
    d) «Decreto sugli obblighi di notifica»: il decreto  ministeriale
del 25 febbraio 2025, recante disposizioni sull'obbligo  di  notifica
dell'impresa dichiarante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  54
del 6 marzo 2025; 
    e) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del  15
dicembre 2022, intesa a garantire un livello di  imposizione  fiscale
minimo globale per i gruppi multinazionali  di  imprese  e  i  gruppi
nazionali su larga scala nell'Unione. 
    f) «Esercizio transitorio»: esercizio di cui all'art.  54,  comma
1,  del  decreto  Legislativo  che,  ai  fini   degli   obblighi   di
comunicazione  e  di  notifica,  non  tiene   conto   degli   effetti
dell'opzione per i Regimi semplificati ne' dell'opzione per i  Regimi
di esclusione. 
    g)  «Impresa  designata»:  impresa,  diversa  dalla  controllante
capogruppo,  localizzata   in   un   Paese   che,   con   riferimento
all'esercizio oggetto della Comunicazione rilevante, ha in essere  un
Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano; 
    h) «Impresa dichiarante»: impresa che presenta  la  Comunicazione
rilevante sulle imposte di cui all'art.  9  del  decreto  legislativo
secondo  quanto  disposto   nell'art.   51   del   medesimo   decreto
legislativo; 
    i)  «Impresa  locale  designata»:   l'impresa   localizzata   nel
territorio dello Stato italiano designata  dalle  altre  imprese  del
gruppo ivi localizzate e dalle entita'  apolidi  costituite  in  base
alla legge dello Stato italiano a  presentare,  per  loro  conto,  la
Comunicazione rilevante o  il  modello  previsto  nel  decreto  sugli
Obblighi di notifica o entrambi; 
    j) «Paese di attuazione»: un Paese che ha implementato  l'imposta
minima integrativa  o  l'imposta  minima  integrativa  equivalente  o
l'imposta minima suppletiva o l'imposta minima suppletiva equivalente
o entrambe le tipologie di imposte; 
    k) «Paese QDMTT»: un Paese che  ha  implementato  solo  l'imposta
minima nazionale equivalente; 
    l) «Periodo transitorio»: il periodo cui si  applica  il  sistema
transitorio di rendicontazione semplificata di cui  all'art.  5,  che
comprende tutti gli esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2028 o  prima
di tale data ma con l'esclusione dell'esercizio che termina  dopo  il
30 giugno 2030; 
    m) «Porti sicuri»: i requisiti dell'imposta  minima  nazionale  o
dell'imposta minima nazionale equivalente indicati  nell'Allegato  A,
capitolo  3,  del  documento  pubblicato  dall'OCSE  «Tax  Challenges
Arising  from  the  Digitalisation  of  the  Economy  -  Consolidated
Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2025)»; 
    n) «Regimi di esclusione»: i regimi indicati negli articoli 37  e
56 del decreto Legislativo; 
    o) «Regimi semplificati»: i regimi di semplificazione previsti  e
disciplinati da un accordo internazionale di cui all'art.  39,  comma
2, del decreto Legislativo; 
    p) «Regole OCSE»: le Regole modello approvate il 14 dicembre 2021
e  pubblicate  nel  documento  «Tax  Challenges  Arising   from   the
Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model  Rules
(Pillar Two)» e successive modifiche, il relativo  Commentario  e  le
Guide amministrative approvate dal Quadro inclusivo sul BEPS. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  interpretate  ed
applicate tenendo  conto  delle  definizioni  contenute  nel  decreto
legislativo ed in  modo  da  assicurare  il  rispetto  dell'approccio
comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.