IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n.
111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva
(UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla
guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209, che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze l'individuazione delle modalita', degli elementi e delle
condizioni per la trasmissione della comunicazione rilevante, in
coerenza con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15
dicembre 2022 e con le regole OCSE;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2025, recante l'obbligo
di notifica dell'impresa dichiarante, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025;
Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209 del
2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle
Regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges
Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the
Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive
modificazioni, e delle Guide amministrative previste nell'art. 8.3
delle suddette Regole OCSE e del loro aggiornamento;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre
2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo
globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali
su larga scala nell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva
77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i
servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra
gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che
l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre
Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione
dell'economia - Regole OCSE contro l'erosione della base imponibile
globale (Secondo Pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: un accordo
bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita' fiscali
al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni
relative alle Comunicazioni rilevanti. Con riferimento agli Stati
membri dell'Unione europea, la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio
del 14 aprile 2025 costituisce un Accordo qualificato tra autorita'
competenti;
b) «Comunicazione rilevante»: comunicazione presentata
utilizzando il modello tipo di cui all'Allegato 1 dalla controllante
capogruppo, dall'Impresa designata, dall'Impresa locale designata o
dall'impresa o entita' a controllo congiunto;
c) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209 e relativi allegati;
d) «Decreto sugli obblighi di notifica»: il decreto ministeriale
del 25 febbraio 2025, recante disposizioni sull'obbligo di notifica
dell'impresa dichiarante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 2025;
e) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15
dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale
minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi
nazionali su larga scala nell'Unione.
f) «Esercizio transitorio»: esercizio di cui all'art. 54, comma
1, del decreto Legislativo che, ai fini degli obblighi di
comunicazione e di notifica, non tiene conto degli effetti
dell'opzione per i Regimi semplificati ne' dell'opzione per i Regimi
di esclusione.
g) «Impresa designata»: impresa, diversa dalla controllante
capogruppo, localizzata in un Paese che, con riferimento
all'esercizio oggetto della Comunicazione rilevante, ha in essere un
Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano;
h) «Impresa dichiarante»: impresa che presenta la Comunicazione
rilevante sulle imposte di cui all'art. 9 del decreto legislativo
secondo quanto disposto nell'art. 51 del medesimo decreto
legislativo;
i) «Impresa locale designata»: l'impresa localizzata nel
territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del
gruppo ivi localizzate e dalle entita' apolidi costituite in base
alla legge dello Stato italiano a presentare, per loro conto, la
Comunicazione rilevante o il modello previsto nel decreto sugli
Obblighi di notifica o entrambi;
j) «Paese di attuazione»: un Paese che ha implementato l'imposta
minima integrativa o l'imposta minima integrativa equivalente o
l'imposta minima suppletiva o l'imposta minima suppletiva equivalente
o entrambe le tipologie di imposte;
k) «Paese QDMTT»: un Paese che ha implementato solo l'imposta
minima nazionale equivalente;
l) «Periodo transitorio»: il periodo cui si applica il sistema
transitorio di rendicontazione semplificata di cui all'art. 5, che
comprende tutti gli esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2028 o prima
di tale data ma con l'esclusione dell'esercizio che termina dopo il
30 giugno 2030;
m) «Porti sicuri»: i requisiti dell'imposta minima nazionale o
dell'imposta minima nazionale equivalente indicati nell'Allegato A,
capitolo 3, del documento pubblicato dall'OCSE «Tax Challenges
Arising from the Digitalisation of the Economy - Consolidated
Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2025)»;
n) «Regimi di esclusione»: i regimi indicati negli articoli 37 e
56 del decreto Legislativo;
o) «Regimi semplificati»: i regimi di semplificazione previsti e
disciplinati da un accordo internazionale di cui all'art. 39, comma
2, del decreto Legislativo;
p) «Regole OCSE»: le Regole modello approvate il 14 dicembre 2021
e pubblicate nel documento «Tax Challenges Arising from the
Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules
(Pillar Two)» e successive modifiche, il relativo Commentario e le
Guide amministrative approvate dal Quadro inclusivo sul BEPS.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate ed
applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto
legislativo ed in modo da assicurare il rispetto dell'approccio
comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.